Ci siamo già occupati del tema in apposito post. In particolare avevamo dato conto di come la richiesta di copie cartacee dopo il deposito a mezzo pec non avesse alcun fondamento normativo, ma dovesse reputarsi a mero titolo di cortesia (post al link)
Di tale tesi troviamo conferma in un obiter contenuto in una sentenza di legittimità a mente della quale <<l'invio delle copie ulteriori ex art. 164 disp. att. cod. proc. pen., come richiesto dalla cancelleria appare essere un mero, formale, riferimento alla norma, da reputarsi superato dall'inoltro telematico dell'atto>>(sentenza al link).
Ci pare che ormai sia chiaro come vi siano argomenti logico giuridici per opporsi alla illegitima pretesa di qualche cancelliere di fornire le copie cartacee, altro ovviamente è il piano della richiesta per mera cortesia.