24 marzo 2023

Trasferimento fraudolento di valori: il mutamento della denominazione sociale integra un nuovo reato

 


La Seconda Sezione, in tema di trasferimento fraudolento di valori, ha affermato che, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l’acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.

Ultima pubblicazione

Le pene sostitutive non possono essere chieste per la prima volta in appello e la richiesta va motivata- di L. Platino*

  La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3962 del 13.01.2026, ha affrontato la questione della possibili...

I più letti di sempre