La Sesta Sezione penale, in tema di ricusazione, ha affermato che, ai fini dell’accertamento dell’elemento pregiudicante la terzietà del giudice, il momento in cui si realizza, per quest’ultimo, la situazione di incompatibilità deve essere individuato nell’emissione della sentenza-decisione – in cui, con la lettura del dispositivo, si invera la valutazione di merito di cui consta il giudizio relativo alla situazione pregiudicata – e non nel momento, successivo, della redazione, della sottoscrizione e del deposito della sentenza-documento, in cui il giudizio sulla responsabilità penale è manifestato all’esterno.