Avevamo dato notizia del contrasto in atto tra le sezioni semplici (qui l'orientamento della 4^ al link; qui quello opposto della 5^ al link).
Pubblichiamo adesso l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite che saranno chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:
«<se l'art. 573, comma 1-bis, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022».
Scarica l'ordinanza di rimessione n. 8149/2023 al link