Il dibattitto in ordine alla remissione in termini per godere del beneficio previsto dal novellato art. 442 c.p.p. si arricchisce del contributo del Giudice di Teramo (perprecedenti ordinanze vedi link).
Nel provvedimento del Tribunale abruzzese la remissione viene negata soprattutto rilevando che l’estensione indiscriminata dell’accesso al rito speciale sulla base della novità legislativa in commento sacrificherebbe in maniera evidente il principio della ragionevole durata del processo, che costituisce il referente costituzionale del giudizio abbreviato (ordinanza Teramo al link).