Come è noto l'art. 362 1 comma ter c.p.p. prevede che per taluni reati inerenti la violenza di genere le Procure procedano ad assumere informazioni dalla persona offesa (o comunque dal denunciante) entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato.
Al fine di assicurare il rispetto della norma, il Parlamento ha definitivamente approvato la proposta di legge a firma Bongiorno e altri con cui si prevede che, nel caso in cui il predetto termine non sia osservato, il Procuratore possa, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione del fasciolo e provvedere senza ritardo ad assumere le informazioni.
Al medesimo fine, è previsto che il Procuratore generale acquisisca ogni tre mesi dalle Procure i dati sul rispetto del termini di cui all'art. 362 c.p.p. e che ogni almeno ogni sei mesi faccia una relazione semestrale alla Procura generale presso la Corte di Cassazione. (testo di legge al link)
Dalla documentazione pubblicata sul sito del Parlamento (documento per esame progetto di legge) non è dato comprendere se la novella rimedi ad una consistente e reiterata violazione del termine di tre giorni da parte delle Procure oppurre se rischi di introdurre un adempimento burocratico che finisca per distogliere risorse.