28 settembre 2023

Reato di falso informatico – Registro informatico – Natura di documento pubblico fidefaciente – Sussistenza.

 



Da un caso palermitano:

La Quinta Sezione penale ha affermato che, con riferimento al reato di cui all’art. 491-bis cod. pen., deve essere qualificato come documento pubblico con efficacia fidefaciente il registro informatico dell’università sul quale, all’esito di verifica effettuata da operatori individuati attraverso l’impiego di credenziali, vengano riversati i dati risultanti da statini e verbali di esami, al fine di produrre la documentazione attestante la carriera universitaria dello studente.

La sentenza Cas. pen., sez. V, n. 33285/2023 al link.


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