21 settembre 2023

Riforma Cartabia e remissione tacita della querela: la seconda sezione penale interpreta la regola

 


La Seconda sezione penale ha affermato che l’improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall’art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall’art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

La sentenza Cass pen. sez. II., n. 33648/2023 al link


Ultima pubblicazione

Legittimità del sorteggio per gli organi di autogoverno della Magistratura. Un'analisi di Guido Todaro*

  Limiti impliciti alla revisione costituzionale, principio di uguaglianza e modelli di selezione negli organi di autogoverno della magistra...

I più letti di sempre