Com'è noto la Riforma Cartabia ha introdotto il comma 1 bis all'art. 573 c.p.p. che prevede, in caso di impugnazione per i soli interessi civili, il rinvio dell'impugnazione non inammissibile al giudice civile competente, che decide sulla base delle prove acquisite nel giudizio penale o di quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Era dubbio se la regola si applicasse alle impugnazioni pendenti dopo la data di entrata in vigore della Riforma (30.12.2022).
Le SS.UU., con la sentenza n. 38841/2023, della quale diamo avevamo dato notizia provvisoria (link), hanno statuito che la nuova regola si applica alle sole costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30 dicembre 2022.
La regola è dunque la seguente: l'atto che regge il tempo è il momento della costituzione di parte civile.
È possibile scaricare la sentenza SSUU n. 38841/2023 al link