La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile a condizione che la parte privata vi abbia interesse, non ravvisabile se non sia stato allegato uno specifico, attuale e verificabile pregiudizio correlato a tale omissione. (Fattispecie relativa a richiesta di rigetto del gravame da parte del procuratore generale concludente, non supportata da alcun contenuto argomentativo).