La Prima Sezione penale ha affermato che il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l’Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal d.lgs. citato, l’immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.
Pertanto per tutti i reati procedibili a querela per effetto della Riforma Cartabia, in assenza della querela pervenuta entro il 30 marzo 2023 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma), può pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.
La sentenza Cass. pen. sez. I, n. 31451/2023 al link