La Sesta Sezione penale ha affermato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza od erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non vi è limitazione dei poteri istruttori del giudice, che, pertanto, può procedere a integrazione probatoria mediante la rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato la decisione di condanna per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, rese in diverso procedimento ed acquisite in violazione del disposto dell’art. 238, comma 4, cod. proc. pen.).
La sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 36766/2023 al link