La terza sezione della Corte di Cassazione penale (sentenza n. 36261 ud. 03/07/2023 dep. 31.08.2023) è intervenuta in tema di calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, a fronte dell’assenza dei testi.
Due i temi affrontati dalla Corte di legittimità.
In primo luogo, i Giudici hanno scrutinato il tema dell’assenza dei testi in un’udienza differita per adesione del difensore dell’imputato all’astensione proclamata dall'associazione di categoria.
Per la Corte <<l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo>>, di talché l’assenza dei testi determina la sospensione del corso della causa estintiva (cfr. Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564 e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834).
In secondo luogo, la Corte regolatrice ha ritenuto che <<i rinvii del processo disposti per l'assenza dei testi della difesa, ogni volta non tempestivamente citati dalla parte interessata, valgono altresì a giustificare le concomitanti sospensioni della prescrizione, aderendo il Collegio al principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv., 257318 e Sez.5, n. 18091 del 29/01/2018, non mass.), secondo cui il rinvio dell'udienza per la mancata citazione dei propri testi da parte del difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato per effetto della previsione generale dell'art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, cui può farsi rientrare anche la sospensione dell'attività processuale imputabile alla parte tecnica che non abbia adempiuto all'onere di citare per tempo i testi della propria lista, onere del resto posto a carico della parte interessata dall'art. 142 disp. att. c.p.p.>>.
La lettura della pronuncia pone qualche interrogativo.
Anzitutto con riguardo al primo tema, val la pena osservare che la Corte, nel ritenere manifestamente infondata la censura difensiva, ha trascurato che in precedenza essa stessa aveva ritenuto fondato un ricorso che deduceva la medesima questione.
Infatti nel 2009 i Giudici di legittimità avevano affermato che <<la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione Rv. 232835. Conforme Rv. Rv. 228348; v. anche SS.UU. Rv. 220509>> Cassazione penale sez. V, 02/10/2009, (ud. 02/10/2009, dep. 28/12/2009), n.49647
Ebbene, in presenza di un precedente di legittimità di segno contrario, appare opinabile l’affermazione di manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Vale forse il riferimento alla risalenza nel tempo del contrario indirizzo ? E quando il precedente diviene risalente ? Vale forse il riferimento al numero di arresti contrari e quanti ne occorrono ? In ogni caso, a fronte anche di un solo precedente contrario non andrebbe spiegato perché il motivo che lo invochi sia manifestamente inammissibile ?