23 ottobre 2024

La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio. Termini massimi di durata

 




La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.


Ultima pubblicazione

Responsabilità da reato degli enti – Plurime imputazioni relative ad un medesimo infortunio sul lavoro – Rapporto di connessione tra la responsabilità penale di ciascun imputato e l’interesse o il vantaggio dell’ente – Necessità – Esclusione – Ragioni.

  La Quarta Sezione penale, in tema di responsabilità da reato degli enti, ha affermato che non è necessario, a fronte di plurime imputazion...

I più letti di sempre