14 ottobre 2024

Separazione delle carriere: ma davvero il numero di proscioglimenti confuta la necessità della riforma ?

 


Tra coloro che avversano la riforma delle carriere dei magistrati, alcuni invocano l’alto numero dei proscioglimenti.

La tesi è stata propugnata recentemente dal professor Mitja Gialuz in un articolo pubblicato su Sistema penale[1]. L’accademico sostiene che <<la percentuale di assoluzioni pronunciate in prime cure sembra sconfessare in modo oggettivo il denunciato appiattimento del giudice sul PM: nel 2019, il 50% delle pronunce del tribunale monocratico è dato da proscioglimenti, di cui 39% di assoluzioni nel merito; nel collegiale i proscioglimenti (sempre nello stesso anno) sono stati il 35%>>[2]. Si tratta di un dato statistico già riportato nella monografia “Giustizia per nessuno[3] e ripreso, in questo blog, dal Presidente della sezione distrettuale dell’ANM, dr. Giuseppe Tango. 

Personalmente ritengo il riferimento alle percentuali di prosciolti e condannati privo di una qualche forza persuasiva rispetto al tema che ci impegna, verosimilmente dovendosi collegare i dati statistici al concreto assetto delle varie tipologie processuali, soprattutto ai riti alternativi ampiamente intesi. Del resto nella citata monografia si spiegava lo scarso numero di proscioglimenti in Francia, dato oggi menzionato per avversare la riforma, richiamando anche il significativo successo di "schemi accelerati consensuali" che quasi mai terminano con un esito liberatorio [4].

Ma, in ogni caso, a volere sostenere che la percentuale di prosciolti rivesta una qualche valenza  euristica rispetto alla separazione delle carriere, non pare  che il dato statistico conforti le posizioni di chi avversa la riforma.  

Anzitutto il dato richiamato dal prof, Gialuz si riferisce agli esiti del solo processo ordinario[5].Ma al di là di ciò, proprio leggendo la monografia prima citata, ci si può accorgere che la percentuale di condanne definitive dal 1987 al 1993 crebbe di ben 43 punti percentuali, passando dal 35 al 78%[6] e mantenendosi su tali livelli per almeno 3 anni[7]. Si noti peraltro che il residuo 22% riguardava tutte le formule di proscioglimento, sicchè il numero di assoluzioni risultava ancora minore.

Allora, ad allargare lo sguardo ad altre annualità rispetto a quella citata dal professor Gialuz, si dovrebbe concludere come periodicamente ricorra il “denunciato appiattimento”, per riprendere il sintagma impiegato dall'accademico. Sarebbe peraltro interessante analizzare come mai il consistente incremento di condanne prima riportato si sia verifcato in una stagione particolare della nostra storia giudiziaria, come quella dei primi anni '90.

E’ necessario poi svolgere un’ulteriore considerazione. Se gli esiti definitori del primo grado di giudizio costituiscono la cartina tornasole dell’indipendenza dei giudici, l’unico esito che si dovrebbe richiamare è quello assolutorio e non certamente i proscioglimenti in generale.  

Al riguardo nell’articolo pubblicato su Sistema Penale si indica che nel 2019, a fronte del 50% di proscioglimenti innanzi al Tribunale monocratico, le assoluzioni ne costituivano il 39%, diversamente per il Tribunale collegiale si riporta il solo dato aggregato dei proscioglimenti. Tuttavia i dati mancanti si possono ricavare proprio dalla citata monografia, ove può rilevarsi come innanzi al Tribunale collegiale le assoluzioni nel 2019 rappresentavano il 30% dei proscioglimenti e innanzi alla Corte di assise appena il 21% di questi.

Ora, è agevole cogliere che, nell’anno preso in considerazione dal professor Gialuz, le assoluzioni ex art. 530 c.p.p. erano pur sempre inferiori al 20% di tutti gli esiti definitori. 
Davvero sono percentuali così rilevanti da potere confutare in modo oggettivo e definitivo gli argomenti dei riformatori, per come preteso dai detrattori della riforma?
 
In sintesi, se si dovesse aderire alla prospettiva che il numero dei proscioglimenti abbia un valore nel tema che ci occupa, lo rivestirebbero a sostegno della riforma e non contro di essa.  



[1] M. GialuzOtto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante”, in Sistema penale, 30.09.2024.

[2] M. GialuzOtto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante”, in Sistema penale, 30.09.2024.

[3] M. Gialuz – J. Della Torre, “Giustizia per nessuno”, p. 149.

[4] M. Gialuz – J. Della Torre, “Giustizia per nessuno”, p. 153.

[5] Lo si ricava combinando le tabelle n. 30 e 31 riportate rispettivamente a pag. 147 e 149 della citata monografia.

[6] Cfr. M. Gialuz – J. Della Torre, “Giustizia per nessuno”, p. 146.

[7] La tabella riportata nel testo citato si arresta al 1995, seguendo poi altra tabella a far data dal 2010.    

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