Domanda n. 1: Lei è favorevole alla proposta governativa o immagina altre modalità?
Si possono prospettare soluzioni diverse in astratto.
Su due punti la mia opinione non prevederebbe la parità tra laici e togati e non sono favorevole al sorteggio secco.
Non sono favorevole a prevedere che l'azione penale si eserciti nei casi e nei modi previsti dalla legge
Domanda 2: l’ordinamento giudiziario può rimanere indifferente al tipo processuale adottato, soprattutto dopo la riforma dell’art. 111 Cost.?
Il csm attuale corrisponde alla visione che il costituente aveva nel 1948 della giurisdizione e del processo penale. Cioè il concetto di autorità giudiziaria che vedeva pm e giudice svolgere l'istruzione sommaria e formale in condizioni omogenee.
Questo virus accompagna ancora il nostro sistema processuale nella fase investigativa ed è stato alla base delle sentenze costituzionali del 1992
Con la riforma dell' art 111 Cost. il sistema ordinamentale non è coassiale.
Domanda 3: A fronte dei paventati timori di soggezione del Pubblico Ministero al potere esecutivo, non è un argine sufficiente la previsione costituzionale dell’art. 104 Cost., che rimarrà invariata, secondo cui “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”?
Sicuramente sì. Del resto l’Anm resterà unita
Ma io faccio una ulteriore considerazione sul punto.
Ma si può onestamente pensare che una eventuale subordinazione non determinerebbe forti reazioni politiche interne ma soprattutto si può pensare che l Europa le sue istituzioni politiche e giudiziarie resterebbero indifferenti? Pensate alle polemiche con l'Ungheria Israele....
Domanda 4: Un altro rischio che viene spesso invocato contro la separazione delle carriere è quello della trasformazione cui andrebbe incontro il Pubblico Ministero, perdendo la cultura giurisdizionale. Al riguardo Le chiedo un chiarimento: siamo sicuri che attualmente non possa esserci un rischio opposto, cioè un’attrazione del Giudice nella cultura dell’inquisitorietà del requirente?
Infatti oggi il sistema vede il giudice attratto nella logica inquisitoria e conservatrice delle attività del pubblico ministero.
I più avveduti giudici infatti evidenziamo lo strapotere delle procure e cercano di risolvere il problema con le CD finestre di giurisdizione.
Si tratta di un tentativo parziale e sufficiente ma che comunque evidenzia la questione di fondo.
Domanda 5: In ogni caso, anche se il Pubblico Ministero dovesse trasformarsi in un “avvocato dell’accusa”, la sua dimensione pubblica non integrerebbe una garanzia contro la violazione dell’imparzialità?
Il pm svolga il suo ruolo nel rispetto della legge.
L’elemento essenziale che ci sia un giudice garante dei diritti costituzionali e sovranazionali per l'imputato e le vittime
Deve essere la politica a definire gli ambiti di competenza