La Corte di cassazione, investita della questione del momento consumativo del reato di cui all'art. 356 c.p., ha <<rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il momento consumativo del reato di cui all'art. 356 cod. pen., nel caso di prestazioni complesse e progressive, coincide con il momento in cui la P.A. è messa in condizione di compiere le attività di verifica e controllo (Sez. 6, n. 9081 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272384). Il momento consumativo presuppone infatti il compimento di una attività di verifica svolta dal contraente pubblico in grado di disvelare il mancato adempimento del contratto nei suoi profili essenziali, che viene fatto coincidere con la contestazione di specifici vizi o inadempienze all'appaltatore, non essendo sufficiente una qualsiasi difformità nell'esecuzione della prestazione o la mera interlocuzione fra le parti (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Rv. 260269)>>. (sentenza al link)
La sentenza si segnala inoltre per avere ribadito la posizione, invero scarsamente garantisca della giurisprudenza di legittimità, in tema di violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 c.p.p.. Infatti la Corte ha affermato che <<l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051)>>.
Si tratta di una affermazione largamente diffusa in giurisprudenza, ma nienete affatto condivisibile. Sul tema rimettiamo alle osservazioni svolte nel convegno "L'imputazione in cerca di una fisionomia", (trascrizione al link), limitandoci a rilevare che la difesa si estrinseca nella sua pienezza attraverso una serie di scelte operate sulla scorta della "imputazione contestata" (così la rubrica dell'art. 521 c.p.p.), se la nozione di imputazione coincide con ciò che emerge nel processo, salvo il limite di trasformazioni radicali, non vi è nessuna reale scelta difensiva.