07 marzo 2025

Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione





Pendeva alle sezioni unite la questione:

Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione. 

All'udienza del 30 gennaio 2025 (informazione provvisoria) la Corte ha così deciso:

La sentenza di proscioglimento è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato.

06 marzo 2025

Ricettazione consumata in data incerta: da quando decorre termine prescrizione ?

 

La Corte di cassazione, in applicazione del favor rei, ha ritenuto che ove sia del tutto incerto il giorno di perpetrazione del reato di ricettazione, ai fini del computo del termine di prescrizione, si debba fare riferimento al momento di consumazione del reato presupposto. Così i supremi giudici: <<ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato  presupposto>>(sentenza al link) 

05 marzo 2025

Se l'interesse all'impugnazione ovvero a resistere all'impugnazione debba essere riconosciuto alla parte civile con riguardo alle questioni relative all'applicazione all'imputato di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti

 



Pende alle sezioni unite e sarà decisa all'udienza del 26 giugno 2025 la questione:
Se l'interesse all'impugnazione ovvero a resistere all'impugnazione debba essere riconosciuto alla parte civile con riguardo alle questioni relative all'applicazione all'imputato di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti.

04 marzo 2025

SS:UU informazione provvisoria: ABBREVIATO E DIMINUENTE PER DELITTI E CONTRAVVENZIONI IN CONTINUAZIONE: COME OPERARE LA RIDUZIONE?

 



Avevamo dato notizia della pendenza della seguente questione (link):

Se in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni, oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato all'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, debba essere operata nella misura di un terzo sulla pena unitariamente determinata ovvero debba essere effettuata distintamente nella misura di un terzo sugli aumenti di pena per i delitti e della metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni.

All'udienza del 27/2/2025 le sezioni Unite (informazione provvisoria) hanno statuito che:
Nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà. La questione riguardante l'erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale.

03 marzo 2025

Ricorso in materia di sequestro del terzo interessato. Procura speciale

La seconda sezione della Corte ha ribadito il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, secondo cui <<è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (v., per tutte, Sez. 2, n. 3) a del 07/12/2017, G.T. Auto s.r.l. Rv. 271722 - 01; nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame)>>. (provvedimento al link)

28 febbraio 2025

Il saluto del presidente uscente, Marco Siragusa

 



Qui il testo della lettera


Il 28 febbraio 2025 si conclude il mandato del Direttivo che ho avuto l’onore di presiedere. Abbiamo iniziato sempre un giorno 28, ma del mese di settembre del 2020.

Abbiamo servito in questi anni con onore e diligenza. Se vi è stata qualche mancanza me ne assumo personalmente la responsabilità.

Al di là delle opinioni, contano però i numeri.

Quando ho iniziato ad occuparmi di Camera Penale di Trapani, nel 2016 con la vicepresidenza nel direttivo di Salvatore Alagna, eravamo 35 iscritti (40 a fine anno) e avevamo un bilancio pari a zero

Dopo quattro anni e qualche mese consegno una Camera Penale in salute:

70 iscritti da oltre tre anni. Il che significa il diritto ad avere un terzo delegato nei congressi (il numero degli iscritti è quasi raddoppiato).

Un bilancio in salute e florido, in aumento, e chiuso, a dicembre 2024, con incremento del 250% rispetto al 2016, mentre il 2023 era stato chiuso con un incremento del 220% rispetto al 2016 (l'incremento dell'attivo è del 78% dal 31.12.2020). Il bilancio di esercizio non tiene conto del versamento ad UCPI e delle spese deliberate per il premio Giuseppe Corso, a carico dell’esercizio 2025, ma si tratta di un dato di assoluto rilievo se si tiene conto dell’aumento del 20%, ormai da due esercizi, della quota da versare ad UCPI (passata da 50,00 a 60,00 euro per ciascun socio) a fronte del mantenimento della quota di iscrizione alla nostra camera penale (rimasta invariata a 100,00 euro). Inoltre, la quota non è stata riscossa nel periodo Covid e, come da tradizione, non viene chiesta ai Soci che si iscrivono per la prima volta, essendo "sopportata" dalle casse della CP con spirito di solidarietà.

Oltre 3.900 lettori fissi della nostra pagina Facebook.

Oltre 580.000 visualizzazioni sul nostro blog di approfondimento giuridico Foro e Giurisprudenza, che i Colleghi di tutta Italia seguono con interesse e gratitudine per la gratuità e la solidarietà divulgativa di idee, opinioni e novità giurisprudenziali. Uno spazio aperto al contributo dell’Avvocatura, della Magistratura e dell’Accademia.

15 assemblee dei soci in quattro anni.

- oltre 30 documenti del Direttivo, su ogni tema di rilevanza. Dai diritti umani, alla politica, alla politica giudiziaria. Senza che il focus sia mai stato il “sindacato”, come nelle occasioni in cui abbiamo difeso la libertà di un Collega, non iscritto, contro l’attacco scomposto della finta propaganda legalitaria del politico di turno (al link tutti i documenti).

Abbiamo edito, a nostre spese, “La Riforma del processo penale, cioè l’insieme di contributi sulla riforma del processo penale pubblicati sul blog (al link).

Abbiamo contribuito a pubblicazioni editoriali (l’AvvocAttore, di Emanuele Montagna, al link).

Abbiamo organizzato 18 convegni ed eventi di formazione (link), e lo abbiamo fatto, da un certo momento, con oneri esclusivamente a nostro carico dopo che il Coa ha ridotto e poi annullato la convenzione che consentiva l’organizzazione di almeno quattro eventi formativi l’anno, di cui uno in materia deontologica.

Abbiamo organizzato i corsi della nostra scuola di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista, abilitante all’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei Difensori di ufficio (link).

Siamo stati nei licei a discutere e diffondere legalità (link). 

Abbiamo collaborato con l’ANM sotto sezione di Trapani nell’iniziativa sul concorso fotografico "Scatti di memoria" per gli studenti liceali, offrendo il nostro contributo di idee, di tempo, di passione, prima ancora che economico (link), così com'era accaduto in occasione di altre e diverse iniziative di reciproca e paritaria collaborazione delle quali abbiamo condiviso lo spirito partecipando  fattivamente alla loro realizzazione, come da risalente tradizione del nostro Foro e dei penalisti trapanesi (link1link2link3link4link5link6link7i weekend lapechiani).

Abbiamo collaborato all’aggiornamento del protocollo Patrocinio a Spese dello Stato (link) e contribuito alla realizzazione di quello per la tutela dei soggetti fragili (link).

- Abbiamo realizzato ogni punto dei programmi biennali (il primo e quello del secondo mandato).

Abbiamo navigato nelle acque tempestose della pandemia, della legislazione emergenziale, della modifica del processo e dello "stare in Tribunale", con provvedimenti legislativi e amministrativi di esclusione e di chiusura dei Palazzi di Giustizia per ragioni sanitarie. Provvedimenti che hanno modificato il processo, i rapporti interpersonali tra tutti i soggetti che "abitano" i Palazzi di Giustizia, e che hanno filtrato l'accesso e la fruizione degli stessi dove, non dimentichiamolo mai, si amministra Giustizia in nome del popolo italiano, cioè dei cittadini le cui istanze rappresentiamo.

Ma soprattutto abbiamo investito nella circolazione delle idee e delle opinioni assicurando a tutti - all’interno e all’esterno - spazi di libertà, anche critica. Lo abbiamo fatto come nessuno è in grado di fare, soprattutto quando si tratta di opinioni controverse. A titolo di esempio nel nostro blog abbiamo ospitato contributi di magistrati sull’abrogazione del divieto di reformatio in pejus (link) e contro la separazione delle carriere (link).

Le nostre idee e le nostre iniziative hanno richiamato più volte l’attenzione della stampa nazionale oltre che di quella locale,  come mai era avvenuto prima per quantità e interesse (rassegna stampa al link).

In questi anni, la Camera Penale di Trapani è diventata un modello da seguire e da emulare, non solo da parte delle altre camere penali italiane ma anche da parte di altre e diverse associazioni forensi

Rivendichiamo la primogenitura di una vivace crescita culturale  dell’associazionismo forense locale, che è stata un volano per le altre associazioni del Foro trapanese.

La Camera Penale è un luogo di libertà e di trasparenza, dove sono bandite le rendite di posizione, sono preclusi gli ascensori di visibilità, dove vi è spazio solo per l’entusiasmo disinteressato e ideale, e per il merito. Chi non comprende questo spirito di servizio dovrebbe rivolgere le proprie attenzioni ad altri contesti. 

Ci siamo impegnati nelle elezioni del Coa, e Trapani ha riconquistato un posto nelle istituzioni nazionali (la Cassa Forense) che mancava dal 1969 (Paolo Camassa al CNF).

La Camera Penale di Trapani è dignitosa. Ha la schiena dritta. Dà rispetto e lo pretende, su basi paritarie. Non è disponibile a fare il convitato di pietra di nessuno, a dare apparenza di legittimità a chi offre visioni unilaterali (il dialogo è etimologicamente dialogico). Non è un circolo, un club service, né un sindacato. È una Camera Penale!

Il mio augurio è che, con il contributo di tutti, continui ad esserlo in futuro. 

Lunga vita alla Camera Penale di Trapani! 

Marco Siragusa

27 febbraio 2025

Delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili – Ambito applicativo – Indicazione – Conseguenze.

 



Ormai va consolidandosi l'orientamento (ce ne siamo occupati anche qui) che ritiene sussistente una successione impropria di legge tra alcune fattispecie del delitto di abuso di ufficio abrogato e il nuovo o delitto di indebita destinazione di danaro o cose mobili. 

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314-bis cod. pen., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio, sicché non risulta modificato l’ambito applicativo del delitto di peculato dall’introduzione della nuova fattispecie di reato.

26 febbraio 2025

Delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Condotta di avvicinamento a tali luoghi volontariamente tenuta dalla vittima – Configurabilità del reato – Sussistenza – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’amministrazione della giustizia, ha affermato che integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l’esigibilità del concreto esercizio dello ius excludendi e l’esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul.

Cass. pen., sez. VI, n. 4926/2025 al link

25 febbraio 2025

"Legittima suspicione": la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese della parte privata?

 






Pende alle Sezioni Unite e sarà decisa all'udienza del 10 luglio 2025 la questione:

Se in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, la parte privata richiedente debba essere condannata al pagamento delle spese processuali.

24 febbraio 2025

Separazione delle carriere quali spunti possono trarsi dalla disciplina EPPO ? Un paio di domande a Amedeo Barletta*

A margine del convegno svoltosi a Trapani, il 06.02.2025, dal titolo "La Procura Europea: questioni applicative e garanzie difensive" e prendendo spunto dalla sua relazione, abbiamo chiesto al collega Amedeo Barletta qualche considerazione in tema della c.d. separazione delle carriere. 

Ringraziamo Amedeo, per essersi prestato a intervenire sul nostro blog.  


 Caro Amedeo, a Tuo avviso la normativa sulla Procura europea può offrirci qualche spunto di riflessione per il dibattito domestico sulla c.d. separazione delle carriere ? 


Il modello prescelto dalla UE per la creazione della Procura Europea (EPPO) deve sicuramente molto al sistema italiano, soprattutto quanto alla previsione di un Procuratore effettivamente a capo delle indagini e con un ben garantito statuto di indipendenza.
Tale inquadramento del resto è assolutamente coerente anche con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, pronunciandosi a proposito del rispetto dello stato di diritto, ha in piú occasioni riaffermato l'importanza di un ordine giudiziario indipendente e l'opportunitá di assicurare un particolare statuto di indipendenza sia esterna che interna anche per la magistratura requirente.
Tale indipendenza però può coniugarsi in modi diversi e del resto la stessa Procura europea introduce, nello stesso ordinamento italiano, un PM che ha uno statuto parzialmente diverso dal suo collega pienamente inquadrato nell'ordinamento giudiziario interno.
Il Procuratore europeo, e gli stessi procuratori europei delegati, hanno infatti uno status peculiare.
La posizione giuridica e disciplinare degli stessi é infatti, nel corso del mandato europeo, sottratta alla piena competenza del CSM. Il regime disciplinare applicabile è autonomo, cosí come il rapporto gerarchico con il vertice di EPPO che é strutturato in maniera sicuramente diversa rispetto al modello gerarchico in vigore nel sistema nazionale.
Il Regolamento UE prevede sostanzialmente un piú ampio margine per scelte di prioritá quanto all'esercizio dell'azione penale.
Il Regolamento UE 1939 del 2017 che disciplina EPPO prevede inoltre che il Procuratore capo renda conto annualmente delle proprie attivitá al Parlamento europeo. Si tratta di una previsione questa in linea con i principali ordinamenti costituzionali che prevedono che l'autoritá pubblica renda sempre conto alla assemblea rappresentativa dei popoli europei della propria atttivitá e del modo in cui vengono utilizzate le risorse pubbliche, non intaccando tale obbligo di rendicontazione l'indipendenza della istituzione. Si tratta però di una previsione assolutamente inedita per il nostro sistema costituzionale nazionale.
Il Regolamento prevede, inoltre, che sulla rimozione del Procuratore capo europeo e dei procuratori europei decida la Corte di giustizia UE su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Sulla base del Regolamento UE è possibile rimuovere dall’incarico il procuratore capo europeo  qualora si riscontri che questi non è più in grado di esercitare le proprie funzioni o che ha commesso una colpa grave.Lo stesso puó avvenire per i procuratori europei.

 

Al di là di ciò, qual è il tuo giudizio sul concreto profilo della separazione delle carriere disegnato dal progetto di riforma costituzionale al vaglio delle Camere ? 

La riforma dell'ordinamento giudiziario e della Costituzione finalizzata alla introduzione della separazione delle carriere rappresenta una naturale evoluzione del nostro ordinamento giudiziario al fine di allineare lo statuto del PM con la riforma costituzionale ormai ultraventennale dell'art. 111 e con il sistema processuale adottato con la riforma del codice di rito di fine anni '80.
Questo riallineamento non puó che passare attraverso una distinzione delle carriere e del sistema disciplinare tra Giudici e PM, oltre che attraverso una riforma del sistema di autogoverno necessaria anche alla luce delle distorsioni del sistema rappresentativo correntizio, che ha vissuto, almeno negli ultimi decenni, chiare ed innegabili degenerazioni corporative, al contempo dimostrando di non sapere garantire una piena indipendenza dei propri membri.
A tal proposito se il diritto UE generalmente vede con favore una maggioranza di togati nei consigli giudiziari, la nomina degli stessi puó seguire diverse modlaitá e vi sono sistemi quale quello spagnolo in cui tutti i membri del consiglio sono di nomina parlamentare, secondo una impostazione che sarebbe peró chiaramente incompatibile con la nostra Costituzione.
La riforma può anche consentire di recuperare un modello di giustizia disciplinare efficiente e responsabilizzante, anche alla luce dello stesso statuto di indipendenza della magistratura e dei complessi meccanismi che regolano la responsabilità anche civile dei membri dell'ordine giudiziario. A tal proposito sarebbe auspicabile estendere tale nuovo modello disciplinare anche alle altre magistrature repubblicane.

Il  modello italiano prevede  una magistratura autonoma ed indipendente, con un grado di indipendenza esterna assolutamente avanzato anche rispetto ai sistemi costituzionali degli altri paesi europei, ma con un sistema di indipendenza interna che ha evidenziato alcune criticità.
La sottoposizione delle carriere di magistrati giudicanti e requirenti a influenze reciproche quanto alle progressioni in carriera ed alla responsabilitá disciplinare, insieme al modello correntizio affermatosi negli ultimi 30/40 anni, produce  degli effetti perversi che la separazione dei consigli, la riforma della composizione degli stessi ed il nuovo modello disciplinare dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore costituzionale, attenuare, al contempo favorendo, si spera, il rafforzamento di un'autentica cultura della tutela dei diritti in capo alla magistratura giudicante che troppo spesso, invece, appare attratta da logiche di prevenzione generale e speciale che poco le si attagliano.

Amedeo Barletta: Avvocato penalista. Esperto in materia penale ed in cooperazione giudiziaria europea ed internazionale. Attualmente co responsabile dell'Osservatorio Europa dell'Unione delle Camere Penali Italiane e Vice Presidente della European Criminal Bar Association.

21 febbraio 2025

Abrogazione del delitto di abuso di ufficio – Revoca della sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite rispetto al quale si sia ritenuto, in fase di cognizione, che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio – Possibilità – Esclusione – Limiti.

 



La Prima Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio, non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l’interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

20 febbraio 2025

Recidiva reiterata e calcolo della prescrizione

La corte di cassazione ha precisato che <<la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell'entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01)>> (sentenza al link)

19 febbraio 2025

Misure di prevenzione e crediti di data certa

 




Ancora sulla compatibilità del Codice Antimafia, modellato sul sistema normativo fallimentare, con la confisca di prevenzione.

Il tema ancora caldo è quello della data certa, sulla quale la Corte Costituzionale si è pronunciata con l'ordinanza n. 101/2015 al link.

Il fronte aperto, sul quale decideranno le sezioni unite il prossimo 29 maggio 2025, è:

Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito.

Rinuncia all'impugnazione è diritto personalissimo

La Corte ha osservato che la rinuncia all'impugnazione <<è un diritto personalissimo, che richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale>> (sentenza al link).

18 febbraio 2025

I costi della giustizia: quasi 27 milioni l'anno, almeno 73.500 euro al giorno, vengono spesi in riparazione da ingiusta detenzione

 



L'ultima pubblicazione che sul tema avevamo edito risale al 14 febbraio 2021 (al link). Allora i dati erano riferiti all'anno 2018.

Nell'anno 2024 si registra un calo rispetto al 2018, 2019 e al 2020, ma l'ammontare complessivo degli indennizzi risulta sempre elevatissimo.

Dall’ultima Relazione disponibile (quella del 2024 al link) sull’applicazione delle misure cautelari predisposta ex art. 15 L. 47/2015 emerge che, per l' anno appena trascorso, i contribuenti italiani hanno sopportato il costo di 26,9 milioni per la riparazione delle ingiuste detenzioni, circa 73.500 euro al giorno.

Nella tabella (foto sopra) troverete la ripartizione per singolo distretto delle Corti d’Appello.

I soli Distretti di Catanzaro (4,274 mln), Palermo (4,785 mln) Reggio Calabria (4,543 mln) e Roma (3,498 mln) rappresentano oltre il 65% del totale nazionale. Un dato che va certamente "localizzato" con riferimento ai delitti del c.d. doppio binario. Tuttavia, fanno eccezione altri Distretti che trattano affari "analoghi", come Napoli, Bari, Lecce e Catania, che hanno "numeri" assai più ridotti.


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Ricordiamo che l’indennizzo previsto dagli artt. 314 e 315 c.p.p. consiste nel pagamento di una somma di denaro, che non può eccedere l'importo di € 516.456,00, a titolo di riparazione (l’istituto non ha carattere risarcitorio) determinata dal giudice in via equitativa. In calce affronteremo le peculiarità dell’istituto.


L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione nel dettaglio


  • Ne ha diritto chi, sottoposto a custodia cautelare sia stato  successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
  • chi é stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;
  • chi è stato condannato e nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale;
  • chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;
  • chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia cautelare;
  • chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

Nel caso di decesso del cittadino che sia stato ingiustamente privato della sua libertà, la legittimazione a domandare la riparazione spetta a:

  • il coniuge
  • i discendenti e gli ascendenti
  • i fratelli e le sorelle
  • gli affini entro il 1° grado
  • le persone legate da vincoli di adozione con quella deceduta.

    La domanda può proporsi entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza da cui promana il diritto o, in caso di archiviazione, dalla notifica del decreto. 

    17 febbraio 2025

    Convegno EPPO, le slides dell'intervento dell'Avvocato Amedeo Barletta*

     


    Su concessione del collega Amedeo Barletta, pubblichiamo le slides che hanno corredato la sua relazione al convegno "La Procura Europea: questioni applicative e garanzie difensive", svoltosi il 06.02.2025 presso il polo universitario di Trapani. Il convegno è stato organizzato dalla Camera penale di Trapani, insieme al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo e all'associazione Eppo Observatory ed accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. 

    Amedeo Barletta: Avvocato penalista. Esperto in materia penale ed in cooperazione giudiziaria europea ed internazionale. Attualmente co responsabile dell'Osservatorio Europa dell'Unione delle Camere Penali Italiane e Vice Presidente della European Criminal Bar Association.

    14 febbraio 2025

    Ordine di demolizione in pendenza sequestro penale

    Il TAR Catania è intervenuto in tema di rapporti tra sequestro penale dell'immobile abusivo e ordine di demolizione, affermando che la misura cautelare non si riflette sulla legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2899), id est non influenza la legittimità dell'ordine di demolizione” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2023, n. 10495), così confutando altro orientamento secondo cui l’ordine di demolizione (o di riduzione in pristino stato) adottato nella vigenza di un sequestro penale è affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 cod. civ.) e, quindi, radicalmente inefficace, per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell’oggetto del comando (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2020, n. 2431; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 11)(sentenza al link).

    13 febbraio 2025

    Poteri di accertamento del giudice del rinvio in materia cautelare

     

    La Corte di legittimità ha precisato che il principio generale, secondo cui, <<in presenza di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F, Rv. 271345)>> trova  applicazione anche con riferimento alla ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza,  nella materia cautelare.(pronunzia al link)

    12 febbraio 2025

    Continuazione tra reato associativo e reati fine.


    La Corte di Cassazione ha precisato i presupposti per la configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati fine. Al riguardo i giudici della nomofilachia hanno considerato che <<nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione abbia ad oggetto un reato associativo e i reati fine non è sufficiente che i secondi rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e che siano finalizzati al suo rafforzamento (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02). In tale ipotesi, infatti, la continuazione tra il reato di partecipazione a un'associazione e i reati fine può essere riconosciuta SOLO a condizione che il giudice verifichi puntualmente e in concreto che OGNI specifico reato cui si riferisce la richiesta sia stato programmato "ab origine" al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio e che, pertanto, questo non sia legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenuti ovvero non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430)>>.   (sentenza al link)

    11 febbraio 2025

    Differenze tra indizi cautelari e quelli attinenti la responsabilità.


    La terza sezione della Corte di legittimità ha rilevato la differenza tra gli indizi cautelari e quelli ai fini dell'accertamento di resposnabilità, occorendo per i primi la sola gravità. Inoltre i giudici della nomofilachia hanno chiarito i limiti di censurabilità innanzi a sè della valutazione in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi cautelari.     (sentenza al link)

    10 febbraio 2025

    La Corte precisa la nozione di attualità del pericolo ai fini cautelari

     

    La Suprema Corte, in tema di attualità del pericolo, ai fini del vaglio delle esigenze cautelari, ha rilevato che <<l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216)>>. (sentenza al link)

    07 febbraio 2025

    La prescrizione si compie all'inizio o alla fine del giorno in cui matura ?

    La settima sezione ha confermato l'indirizzo secondo cui la prescrizione si compie alle ore 24 del giorno in cui matura e tuttavia ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, poiché la tesi prescelta si fonda su una interpretazione giurisprudenziale e non discende direttamente dal dato normativo (provvedimento al link). 

    06 febbraio 2025

    La parte civile NON può impugnare la SNLP emessa in udienza preliminare

    La settima sezione della Corte di legittimità investita di un ricorso avverso una sentenza di non luogo a procedere resa in udienza preliminare ha rilevato l'inammissibilità della impugnazione, considerando che <<è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli, Rv. 273263 - 01; cfr. pure Sez. 6, ord. n. 2723 del 08/01/2018, Aloe, Rv. 271976 - 01)>> (ordinanza al link)

    05 febbraio 2025

    COMPENSO PENALE: PARERE CNF

     


    Il COA di Torino ha richiesto al CNF un parere in ordine alla determinazione del compenso in materia penale, come disciplinato dall'art. 12 del DM 55/2014. 

    Tre i quesiti sottoposti al vaglio del Consiglio nazionale, cui l'Ente ha risposto con il parere n. 54 del 2024:

    a) se sia possibile applicare la maggiorazione del 30% quando, per effetto della riunione di più procedimenti, aumenti il numero di soggetti imputati nel procedimento penale ovvero soltanto quando aumenti il numero dei soggetti assistiti dal singolo avvocato.

    RispostaLa formulazione della prima parte del comma 2 dell’art. 12 del d.m. n. 55/2014 (“quando l’avvocato assiste più soggetti”) consente l’aumento del 30% solo quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti assistiti dal singolo avvocato; circostanza che non si verifica allorché a seguito della riunione non aumenta il numero di assistiti per l’avvocato;

    b) se, in presenza della congiunzione “anche” – gli aumenti previsti nella citata disposizione 1) per aumento del numero dei soggetti e/o delle imputazioni per effetto della riunione ovvero 2) per aumento del numero delle controparti – parti civili o imputati – siano cumulabili (30% per la prima ipotesi + 30% per la seconda ipotesi)

    Risposta: La norma di cui all’art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014 (quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunioni di più procedimenti) non consente di cumulare gli aumenti per la fattispecie di cui al quesito posto. Infatti, se è pur vero che la parola “ovvero” può essere usata in senso sia disgiuntivo che esplicativo, nel caso di specie la formulazione della norma depone nel senso esplicativo, atteso che spiega meglio il significato della prima parte della frase ma non aggiunge una ulteriore fattispecie (a differenza invece, ad esempio, della stessa parola – ovvero – riportata nell’ultima parte del 1 comma del medesimo articolo 12, in cui è evidente la funzione disgiuntiva della parola “ovvero”).

     c) se sia corretto individuare ed applicare, per ogni udienza di durata elevata una tariffa oraria, calcolando altresì la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza. 

    Risposta: non è possibile applicare la tariffa oraria per le udienze di durata elevata, atteso che la tariffa oraria richiede una preventiva pattuizione con il cliente; peraltro, l’attuale disciplina parametrica non prevede una indennità di attesa. Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente possono pattuire un compenso orario da commisurare alla durata della prestazione e dell’attività da compiersi in adempimento dell’incarico ricevuto. Non è possibile, altresì, calcolare la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza, atteso che le fasi su cui si calcola il compenso dell’avvocato sono “uniche” per ogni grado di giudizio e non si moltiplicano per ogni udienza.

     

    04 febbraio 2025

    LA PROCURA EUROPEA: QUESTIONI APPLICATIVE E GARANZIE DIFENSIVE 6 febbraio 2025, ore 9:50 Polo Universitario di Trapani, Aula Magna "G. Tranchina"

     


    Decorrenza del termine per impugnare per il PG.

    La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un Procuratore generale distrettuale avverso l'ordinanza di inammissibilità, pronunciata dalla Corte di appello di Bologna, con cui era stata rilevata l'intempestività dell'appello della parte pubblica. Nel caso di specie i giudici distrettuali avevano computato il termine dal giorno del deposito della sentenza di primo grado, tuttavia la Corte di legittimità ha osservato che <<il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado decorre, per il Procuratore generale distrettuale, non dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello), ma "dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento", ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.>>.

    03 febbraio 2025

    E'possibile ricusare il giudice della prevenzione, ma va esattamente colto il perimetro dell'istituto.

     

    La quinta sezione della Corte di legittimità ha rammentato come <<attesa la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione e la sua incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice, ad esso è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. - come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01)>>. 

    Ciò posto, <<ai fini della verifica dell'esistenza di una situazione pregiudicante, è... necessario accertare se nel precedente provvedimento, che si assume pregiudicante, il giudice abbia operato valutazioni di merito in ordine alla medesima posizione soggettiva oggetto del procedimento successivo. Tale accertamento deve essere effettuato non solo attraverso un raffronto fra le imputazioni, «ma anche e innanzi tutto esaminando le affermazioni, con rilievo decisorio, fatte dal giudice ricusato negli atti del giudizio dedotto come pregiudicante», essendo necessario stabilire se nella motivazione della relativa sentenza siano state espresse «valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio che siano idonee a costituire una concreta manifestazione della situazione di oggettiva prevenzione in cui è venuto a trovarsi il medesimo giudicante rispetto al nuovo giudizio che egli è chiamato a rendere» (Sez. 1, n. 32004 del 30/10/2020, Fazzalari, non massimata)>> (provvedimento al link).

    31 gennaio 2025

    "Favorevoli e contrari, hanno tutti ragione. E allora, uniamoci tutti!". Una proposta semiseria sulla separazione delle carriere. Di Guido Todaro*


    Questo scritto vuole essere un intervento divertito e - si spera - divertente sul tema della separazione delle carriere.
    Scriverne in modo serio è infatti esercizio ozioso e pericoloso: ozioso perché ne hanno scritto e detto tutti; pericoloso perché, ove si prenda posizione, il rischio è di sembrare partigiano, tifoso di una delle due "squadre" che, a suon di argomenti tecnici e politici, si contendono il campo.
     E allora, ecco l'idea: parlarne in modo scherzoso.
    Si potrebbe obiettare che le facezie mal si addicono a una tematica così importante ove campeggiano la Costituzione, valori di civiltà democratica, la conformazione del processo penale, l'equilibrio di poteri, il benessere dei cittadini.
    Ma, si sa, il confine tra serio e faceto è spesso labile: come ammoniva il marchese del Grillo, "quando si scherza, bisogna essere seri". Senza dimenticare Winston Churchill: "gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio e le partite di calcio come se fossero guerre".
    Proviamo dunque ad abbozzare, per burla, una proposta originale: al più, per dirla con Sanial-Dubay, "chi cerca di parere originale, se non sempre vi riesce, è sicuro per lo meno di riuscire ridicolo", obiettivo programmatico di queste righe.

    Così, mentre viene approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025, in sede di prima deliberazione, il testo della legge costituzionale contenente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", mentre le toghe requirenti e giudicanti, ad onta della ventilata separazione, sfilano insieme in segno di protesta durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario sotto l'egida dell'ANM, mentre l'Unione delle Camere penali a suon di pamphlet stigmatizza la presa di posizione dei magistrati, mentre l'art. 111 Cost. è richiamato come un mantra da ambo i lati, mentre il magistero di Giovanni Falcone viene scandagliato in profondità per cercarne conferme o smentite, sorge un dubbio: e se avessero tutti ragione?

    Chi vuole la separazione, ha argomenti forti, con radici robuste, che sembrano affondare, in effetti, nella legge fondamentale e nel modello accusatorio che caratterizza - almeno nelle sue linee essenziali - il nostro sistema processuale: ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.
     La comune carriera di pubblici ministeri e giudici, l'essere altro dall'avvocato, sembra contraddire l'assunto: pubblici ministeri e giudici non sono uguali, ma sono più uguali di quanto non siano giudici e avvocati.
    L'idea che un giudice possa acriticamente avallare l'iniziativa dell'organo requirente è strisciante: "non è vero, ma ci credo", per riprendere una nota commedia del Teatro Napoletano.
    D'altra parte, è chiaro che l'equidistanza del giudice, riflesso di imparzialità, appare meglio assicurata se vi fosse uno iato secco tra organo giurisdizionale e attore istituzionale.
    Un giudice, già in passato pubblico ministero, potrebbe essere portato a ricercare nel dibattimento prove, piste investigative, elementi d'accusa.
    Un pubblico ministero, già giudice, potrebbe essere portato a pensare che gli atti d'indagine preliminare, tutti da verificare nel dibattimento nella dialettica tra le parti, siano già prove certe, che non ammettono repliche, e che la richiesta di rinvio a giudizio sia una sentenza.

    Chi è contro la riforma e vuole mantenere l'attuale assetto, vanta argomenti altrettanto forti: separare le carriere non ha senso, si rischia di allontanare il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione, trasformandolo in un super poliziotto. Peggio: si indebolisce la magistratura, finendo col porre le premesse del controllo del pubblico accusatore da parte dell'esecutivo, incrinando l'equilibrio dei poteri e annacquandone l'indipendenza. Una involuzione della giustizia, insomma.

    Per la verità, l'attuale riforma preserva l'indipendenza: in nuce, si rimarca che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, solo specificandosi che “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente” (art. 3 del d.d.l., che sostituisce l’art. 104, co. 1, Cost.).
    Nell’art. 107, co. 3 Cost., si introduce il principio delle “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”, la cui concreta declinazione risulta demandata alla legge ordinaria sia con riguardo alla disciplina del concorso (un unico concorso o due diversi?) sia in ordine alla competenza per la formazione dei magistrati (un’unica Scuola Superiore della Magistratura o due?).
    Infine, all’unico organo di autogoverno della magistratura, il CSM, succedono tre nuovi organi: due CSM ed un’Alta Corte disciplinare.
    Insomma, più che di minorata indipendenza, quest'ultima ne esce forse rafforzata e raddoppiata.

    Ma... non è questo il punto.
    Abbiamo detto che hanno tutti ragione, giusto?

    E allora, volemose bene.
    Anziché separare giudici e pubblici ministeri, uniamoci tutti: avvocati, magistrati giudicanti e requirenti in un unico ordine.
    Scriviamo in Costituzione che facciamo tutti parte di un unico apparato, servente rispetto a ideali di giustizia.
    Scriviamo in Costituzione che siamo tutti indipendenti e, nell'ambito delle rispettive funzioni, perseguiamo la verità e lottiamo per la libertà.
    E, in questo utopico disegno, prevediamo un unico accesso, concorso o esame di Stato poco importa: un'unica carriera, quella di giurisperito, in cui si possa liberamente passare dal ruolo di avvocato a quello di giudice o requirente, e viceversa.
    Un'unica anima in tre corpi diversi.
    Ma, andiamo oltre - dopotutto, è un gioco - prevediamo che, non solo a livello ordinamentale, ma pure nell'ambito dello stesso processo, si possa passare da un ruolo ad un altro. Si pensi ad un pubblico ministero che, ad un certo punto, debba spogliarsi della veste dell'accusa e indossare la toga d'avvocato: forse, le sue granitiche certezze sulla colpevolezza dell'imputato lascerebbero lo spazio a tesi alternative, forse penserebbe che in realtà, tutto sommato, mica sono prove ma solo elementi di mero sospetto, forse l'innocenza gli sembrerebbe non meramente presunta ma certa.
    Si pensi ad un avvocato che d'un tratto diventi accusatore: forse l'innocenza sembrerebbe meno importante quale valore da tutelare, forse, tutto sommato, diventerebbe prioritario salvaguardare la collettività e tutelare la vittima del reato, forse gli argomenti della difesa gli sembrerebbero, ora, meri esercizi teorici, suggestiva arte oratoria e nulla più.
    E poi, il giudice che diventa avvocato: tutte le eccezioni rigettate a suo tempo, forse, potrebbero apparirgli lesive della funzione difensiva. Forse, il modo di condurre l'esame dei testi, effettuato dal nuovo organo giurisdizionale, fatto di reiterazione di domande, anche suggestive, lo porterebbe a pensare: però, perché a me non è permesso?
    E avvocati che divengono giudici...
    E così, a seguire, in un gioco di ruoli interscambiabili a cadenze asincrone, governato dal caos o, perché no, da indecifrabili algoritmi dell'intelligenza artificiale.
    Del resto, Calamandrei osservava: “bisognerebbe che ogni avvocato, per due mesi all'anno, facesse il giudice; e che ogni giudice, per due mesi all'anno, facesse l'avvocato. Imparerebbero così a comprendersi e a compatirsi e reciprocamente si stimerebbero di più”.
    A quel punto, in questa unione e commistione casuale di ruoli, l'imputato anelerebbe solo alcune cose: l'onestà intellettuale e la capacità di tutti gli attori.

    E allora, uniamoci tutti, con onestà intellettuale e capacità, separandondoci da chi non coltiva l'onestà e lo studio. Separiamoci dagli incapaci.
    Ecco, uniamo i capaci e separiamoli dagli incapaci: forse, saremo tutti d'accordo, e, certamente, così, si migliorerebbe la giustizia.

    Ma siamo sicuri che saremo tutti d'accordo?
    Forse sulla carta sì, ma vai a capire come decidere chi sia capace e chi non lo sia... ma questa è un'altra storia!

    (*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
    È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
    È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.

     

     

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