Con DECRETO 27 dicembre 2024,
n. 206, il Ministero della Giustizia ha adottato un nuovo regolamento in materia di depositi penali con modalità
telematiche. Ne abbiamo già dato conto in precedenza (nostro post al link), adesso forniamo una guida al
provvedimento, che invero consta di un solo articolo, intitolato “Modifiche
all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217”.
PRINCIPIO GENERALE (art. 3 co.
1, decreto 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato).
Salve le eccezioni di cui diremo
infra (commi 2, 3 e 4), a decorrere dal 1° gennaio 2025, il
deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti
abilitati interni ed esterni (AVVOCATI) ha luogo esclusivamente
con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111 -bis del codice di
procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica
presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le
indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la
corte di appello, MA limitatamente al procedimento di avocazione
ECCEZIONI
Il comma 2 prevede
eccezioni esclusivamente per soggetti
abilitati interni, presso i seguenti uffici:
a) procura della Repubblica
presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le
indagini preliminari del tribunale ordinario
Il comma 3 prevede, sino
al 31 dicembre 2025, che nei seguenti uffici
giudiziari penali:
- sezione del giudice per le
indagini preliminari del tribunale ordinario;
- tribunale ordinario;
il deposito da parte dei soggetti
abilitati interni ed esterni (AVVOCATI) di atti, documenti,
richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di
procedura penale (MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI) e in quelli relativi alle impugnazioni in
materia di sequestro probatorio, possa avere luogo anche con
modalità non telematiche e quindi anche per pec (comma 9).
Il comma 4 prevede, sino al
31 marzo 2025, che il deposito di atti, documenti,
richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni
(AVVOCATI) relativi ad alcuni procedimenti speciali
(ABBREVIATO, DIRETTISSIMO e IMMEDIATO) di cui al libro VI,
del codice di procedura penale, possa avvenire con modalità non telematiche e quindi
anche per pec (comma 9). Nel corpo del comma non si rinviene alcuna
limitazione in ordine alla tipologia di ufficio.
DEPOSITO PRESSO ALTRI UFFICI
Il combinato disposto dei commi 5 e 7 consente, sino al 31.12.2026, ai soggetti abilitati interni ed esterni di procedere, anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici, ai depositi presso i seguenti uffici:
a) Ufficio del giudice di pace;
b) procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni;
c) tribunale per i minorenni;
d) tribunale di sorveglianza;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la
corte di appello (salvo che per il procedimento di avocazione);
g) Corte di cassazione;
h) Procura generale presso la
Corte di cassazione.
Tuttavia, il comma 6 sembra
facultizzare il deposito telematico, anche indipendentemente, dal suddetto provvedimento,
per:
a) Ufficio del giudice di pace;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la
corte di appello.
Si profila un problema di coordinamento
tra i due commi. Al riguardo taluni risolvono la questione ritenendo senz’altro consentito sin da ora il deposito con modalità telematica presso
Giudice di pace, Corte d'appello e Procura generale presso la Corte di appello.
MISURE PREVENZIONE - FASE
ESECUZIONE E RAPPORTI CON AUTORITA’
STRANIERE
Per ciò che attiene ai
procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi
disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali
con autorità straniere) del codice di procedura penale, il Decreto prevede
semplicemente che a decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di
atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed
esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi
dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale (combinato commi 8 e 5).