17 dicembre 2025

Presunzione relativa di adeguatezza custodia cautelare e obblighi motivazionali






La sentenza che si annota dà seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio di travisamento della prova <<si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione>>. La Corte regolatrice ha ricordato altresì che tale vizio <<può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552)>>.

Inoltre la pronuncia ribadisce che la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere non esonera il giudice dallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllati (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651- 01) (sentenza al link)


16 dicembre 2025

Imputato che ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia – Successiva cancellazione dall’Albo del difensore – Notificazione al difensore d’ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio di appello – Nullità assoluta – Sussistenza – Ragioni – Conseguenze – Fattispecie.

 




La Quarta Sezione penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

15 dicembre 2025

Tribunale del riesame incompatibilità per precedente decisione annullata: non sussiste

La Corte di legittimità ha precisato che <<quando la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che adottano la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Rv. 281039)>> (sentenza al link)

12 dicembre 2025

Passeranno gli anni, ma l'ordine di demolizione NON si prescriverà.

 

La Corte, sentenza  n. 38453 del 2025, ha confermato <<il consolidato principio per cui, in materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3 - n. 3979 del 21/09/2018 Cc. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 275850 - 02)e senza alcun rilievo dunque dell'istituto della prescrizione>> (sentenza al link).

11 dicembre 2025

La Corte insiste: l'imputazione deve parametrarsi rispetto a ciò da cui l'imputato si è potuto difendere

A fronte di una censura con cui il ricorrente lamentava di essere stato condannato per una condotta  diversa da quella indicata nel capo di imputazione (recte: una qualifica diversa da quella indicata nel libello accusatorio) , la Corte di Cassazione ha richiamato <<il principio stabile della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (per tutte, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). In altre parole, la diversità del fatto che rende doverosa la modifica del capo di imputazione da parte dell'organo dell'accusa e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa; e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021)>>.(sentenza al link)

A fronte di un "iter processuale" in cui si inverano le contestazioni, v'è da chiedersi che spazio di recupero possa avere l'imputato per nuove liste testi e per l'accesso a riti alternativi. Invero, non ne risulta alcuno, salvo eventuali richieste ex art. 507 c.p.p., da modularsi su diversi presupposti: basterebbe ciò solo a far cogliere che la difesa risulta mutilata da una contestazione ex actis. Peraltro la difesa approntata nel processo risponde ad un progetto modulato sulla scorta della contestazione e non ad una sorta di percorso cammin facendo. E del resto se il titolare dell'azione ha deciso di elevare a contestazione alcuni elementi e non altri, le ricadute di tale scelte non possono che ricadere su chi quella scelta ha operato.    

10 dicembre 2025

Società: la procura preventiva per querela deve indicare la tipologia di reato ?

La seconda sezione di legittimità ha dato continuità all'indirizzo ermeneutico secondo cui, con riferimento alla procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, qualora questa non contempli l'indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale. (sentenza al link)

Tuttavia, la medesima sentenza dà atto di un diverso indirizzo, secondo cui anche in relazione alla procura speciale rilasciata in via preventiva, il legislatore ha richiesto che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente individuati nella procura (Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016, Signorini, Rv. 267432 - 01; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, P.G. in proc. Rizzo e altri, Rv. 248385 - 01).  


09 dicembre 2025

Patteggiamento e capacità di intendere e volere dell’imputato

 



In tema di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato e la sua capacità di stare in giudizio, di talché è invalido l’accordo negoziale qualora emerga, anche successivamente all’emissione della sentenza, che l’imputato non aveva tali capacità al momento in cui ha espresso la sua volontà. Risulta dirimente in proposito il fatto che il rito alternativo di cui all’art. 444 cod. proc. pen. si fonda sulla manifestazione di un consenso di cui deve essere comunque valutata la validità, in rapporto alla capacità dell’imputato di determinarsi consapevolmente e di valutare gli effetti della manifestazione di volontà.



05 dicembre 2025

Custode giudiziario- termini per proporre istanza di liquidazione.




Le sezioni civili della Corte nomofilattica hanno ritenuto che si applichi anche al custode - sia esso nominato in procedimento civile o penale - la disciplina prevista per il pagamento degli onorari/compensi degli ausiliari del magistrato. Da ciò deriva che sia per il custode che per gli ausiliari del giudice vale il termine di 100 giorni, previsto dall'art. 71 D.P.R. n. 115/2002, dalla cessazione della incarico, per proporre la domanda. 

04 dicembre 2025

Prognosi di recidiva nel reato a fini cautelari: la Corte ripudia il requisito delle occasioni prossime


In consapevole contrasto con altro indirizzo di legittimità, la prima sezione ha considerato che, al fine di accertare la sussistenza della esigenza cautelare di cui all' art. 274 lett. c) cod. proc. pen., la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva).   

Piuttosto nella sentenza che si annota, si è inteso <<dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684)>> (sentenza al link)

03 dicembre 2025

Misura cautelare: è competente il giudice dell'intero procedimento, anche se la domanda cautelare riguarda solo alcuni reati




La Corte di legittimità ha precisato che <<il giudice territorialmente competente a decidere su una richiesta di applicazione di misura cautelare si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per cui si procede, anche nel caso in cui solo alcuni abbiano formato oggetto dell'istanza o del provvedimento applicativo (Fattispecie in tema di misura cautelare reale: cfr. Sez. 3, n. 37248 del 20/06/2024, Rv. 287052)>> (pronuncia al link)

02 dicembre 2025

Pena minima per il delitto di furto in abitazione più severa di quella per le lesioni personali gravi. Il Gip di Siena solleva qlc.

 

Il GIP di Siena, in un caso di furto in abitazione di modestissima rilevanza, ha rilevato che la misura minima della pena detentiva del reato di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui  sopravanza la pena minima del reato di lesione personale «grave» di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen., posto a tutela e presidio di un bene di rango costituzionalmente superiore a quelli tutelati dal reato di furto in abitazione, si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Inoltre,  sempre in riferimento alla disciplina sanzionatoria del reato di furto in abitazione, il medesimo Giudice ha sollevato ulteriori dubbi di conformità a Costituzione, nella parte in cui risulta omessa la previsione della possibilità, in capo al giudice, di mitigare la sanzione e di "individualizzarla" rispetto alla «gravità» oggettiva e soggettiva del singolo e concreto fatto-reato, là dove l'offensività di quest'ultimo, data la sua lieve entità, non ne giustifichi una punizione così rigida e severa, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo con gli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

In ragione di ciò, il predetto giudice, ha sollevato <<questione di legittimità costituzionale dell'articolo 624-bis, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 5, comma i, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da quattro a sette anni» anziché «da tre a sette anni»; nonchè <<questione di legittimità costituzionale dell'articolo 624-bis, primo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2000, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurea dei cittadini), in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e ter'o comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un tero quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità>>(ordinanza al link)


01 dicembre 2025

Bancoposta e raccolta risparmio: è attività a natura pubblicistica! La sentenza e il commento a sezioni unite n. 34036/2025

 



Ci eravamo già occupati della questione, segnalando la pendenza, in due post (al link1 e al link2), e avevamo pubblicato l'informazione provvisoria sulla decisione delle sezioni unite (al link3), che erano chiamate a dare soluzione al seguente quesito:

Se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

La decisione:

La raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica. 

L'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Pubblichiamo ora la sentenza al link


Commento (A.I.) alla sentenza

### **Analisi della Questione Giuridica nella Sentenza 36993/2023**


La sentenza delle Sezioni Unite Penali affronta e risolve una fondamentale questione di diritto penale che ha lungamente diviso la giurisprudenza di legittimità: la qualifica soggettiva del dipendente di **Poste Italiane S.p.A.** addetto alla vendita e gestione dei prodotti del **risparmio postale** (libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali).


#### **1. Il Cuore del Problema Giuridico**


La questione decisiva era stabilire se tale dipendente, nello svolgimento di queste specifiche mansioni, debba essere considerato un **"incaricato di pubblico servizio"** ai sensi dell'**art. 358 del codice penale**.


La rilevanza di questa qualifica è cruciale per l'imputazione penale:

*   **Se ricorre la qualifica**, la condotta di appropriazione di denaro connessa a tali prodotti integra il reato di **peculato (art. 314 c.p.)**, reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prevede una pena più severa.

*   **Se non ricorre la qualifica**, la stessa condotta potrebbe configurare, al massimo, un reato comune come l'**appropriazione indebita (art. 646 c.p.)** o la **truffa (art. 640 c.p.)**, con un trattamento sanzionatorio meno grave.


#### **2. Il Contrasto Giurisprudenziale Precedente**


Prima di questa pronuncia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione era spaccata in due orientamenti contrapposti.


*   **Orientamento Pubblicistico (Maggioritario)**: Sosteneva che l'attività di raccolta del risparmio postale, per conto della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), avesse una **natura pubblicistica**. Si basava su:

    *   La **riserva di legge** che attribuisce in via esclusiva a CDP e Poste Italiane questa attività.

    *   La **finalità pubblica** dei fondi raccolti, destinati al finanziamento di enti locali e investimenti pubblici.

    *   La **garanzia dello Stato** sul rimborso del capitale.

    *   Il **regime fiscale agevolato** e l'esenzione da imposte di successione.

    *   Il **controllo della Corte dei Conti** su CDP e Poste Italiane.

    *   La **disciplina stringente e dettagliata** imposta dal Ministero dell'Economia su caratteristiche e condizioni dei prodotti.


*   **Orientamento Privatistico (Minoritario)**: Negava la natura pubblicistica, argomentando che:

    *   I rapporti tra Poste Italiane e la clientela sono **disciplinati dal diritto civile** (art. 3 D.P.R. 144/2001).

    *   L'attività è **praticamente identica** a quella svolta dalle banche per la raccolta del risparmio.

    *   Applicare un regime penale più severo ai dipendenti postali rispetto a quelli bancari violerebbe il **principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)**.

    *   La norma del D.P.R. 156/1973 (che equiparava gli addetti postali a pubblici ufficiali) è **superata** dalle successive riforme e privatizzazioni del settore.


#### **3. L'Analisi e la Soluzione delle Sezioni Unite**


Le Sezioni Unite, con un'analisi estremamente approfondita e sistematica, hanno **affermato e definitivamente accolto l'orientamento pubblicistico**, stabilendo due principi di diritto cardine:


1.  **"L'attività di raccolta del risparmio postale [...] costituisce prestazione di un pubblico servizio."**

2.  **"L'operatore di Poste Italiane S.p.A. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale [...] riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio."**


**Le ragioni fondamentali della decisione sono:**


*   **Approccio Funzionale-oggettivo**: La Corte ribadisce che le qualifiche di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio si determinano in base alla **natura dell'attività concretamente svolta**, non alla forma giuridica dell'ente di appartenenza. È irrilevante che Poste Italiane sia una S.p.A.; ciò che conta è se la sua attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico.

*   **Individuazione di una "Disciplina Pubblicistica"**: La sentenza dimostra in modo analitico come l'intera filiera del risparmio postale sia pervasa da norme di diritto pubblico e atti autoritativi che ne delimitano ogni aspetto (emissione, condizioni economiche, tassazione, destinazione dei fondi), limitando drasticamente l'autonomia privata.

*   **Pubblicizzazione dell'Attività**: Viene evidenziato come lo Stato non si limiti a vigilare, ma sia parte integrante e attiva del servizio attraverso la **garanzia dello Stato**, il **controllo diretto** sulla gestione separata della CDP e il **potere di indirizzo** del Ministero dell'Economia.

*   **Natura di "Servizio Economico di Interesse Generale"**: La Corte richiama la qualificazione del risparmio postale come servizio di interesse economico generale, riconosciuta anche dall'Unione Europea, sottolineandone la finalità sociale e la vocazione a operare in condizioni di obbligatorietà, continuità e imparzialità, tipiche di un servizio pubblico.

*   **Distinzione netta dall'attività bancaria**: Viene confutato l'argomento dell'eguaglianza, dimostrando che il risparmio postale non è equiparabile alla comune attività bancaria o all'intermediazione di titoli di Stato, a causa del suo regime giuridico speciale, unico e di derivazione pubblicistica.


#### **4. Commento e Significato della Pronuncia**


Questa sentenza ha un'importanza fondamentale per diversi ordini di ragioni:


1.  **Definizione di un Principio Chiaro e Unitario**: Pone fine a un annoso e pericoloso contrasto giurisprudenziale, fornendo certezza del diritto per i giudici di merito, gli avvocati e gli stessi operatori del settore.

2.  **Rafforzamento della Tutela Penale del Risparmio Pubblico**: Inquadrando l'attività come pubblico servizio, eleva il livello di tutela penale. Il peculato, rispetto all'appropriazione indebita, rappresenta una scelta di politica criminale più severa, finalizzata a proteggere in modo più incisivo la fiducia dei risparmiatori e l'integrità di uno strumento finanziario di rilevante interesse collettivo.

3.  **Affermazione del Metodo Funzionale**: Ribadisce con forza che il diritto penale, nel definire le qualifiche soggettive, guarda alla **sostanza e alla funzione** dell'attività, non alle etichette formali o alla natura privatistica del soggetto erogatore. Questo principio è essenziale in un'epoca di privatizzazioni e di commistione tra pubblico e privato.

4.  **Valorizzazione del Quadro Normativo**: La Corte non si limita a un'interpretazione astratta, ma compie una disamina minuziosa dell'intreccio di leggi, decreti e regolamenti che governano il risparmio postale, dimostrando come esso configuri un **sistema a sé stante e profondamente radicato nell'ordinamento pubblico**.


In conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite rappresenta una pietra miliare nella giurisprudenza in materia. Con un ragionamento giuridico solido e circostanziato, essa supera le apparenti contraddizioni formali per cogliere la realtà sostanziale di un servizio di rilevante interesse pubblico, assicurandone la dovuta protezione attraverso gli strumenti più appropriati del diritto penale.


28 novembre 2025

Furto di energia elettrica: per la Corte, in caso di difetto di querela, il potere di modificare l'imputazione prevale sul 129 c.p.p.

Il Tribunale di Salerno aveva prosciolto l'imputata, constatando che il reato di furto di energia elettrica era contestato in modo tale da risultare procedibile a querela e, soprattutto, per quel che qui interessa, ritenendo irrilevante la contestazione - intervenuta in udienza- dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen., che rendeva il reato procedibile d'ufficio. Invero, il Tribunale aveva ritenuto che il decorso del termine relativo alla proposizione della querela imponesse l'immediata declaratoria dell’improcedibilità̀ dell'azione penale

Il P.G. presso la Corte distrettuale ha interposto ricorso adducendo che il Tribunale, nel ritenere priva di rilievo la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero, avrebbe violato gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e avrebbe leso il potere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale e di modificare l'imputazione. 

La Corte di Cassazione adita, pur richiamando le SS.UU. Domingo (n. 49935 del 28/09/2023), secondo cui la maturata causa di estinzione (per prescrizione) del reato prevale sulla successiva contestazione suppletiva, sono addivenute alla soluzione opposta in caso di improcedibilità per difetto di querela, ponendo mente <<agli effetti, distorsivi e poco coerenti con il principio costituzionale di obbligatorietà̀ della azione penale, che deriverebbero dal riconoscimento della prevalenza massima accordata al venire meno della condizione di procedibilità>> (sentenza al link)

27 novembre 2025

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 83 cpp.

 

La Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 83 cpp,  

1) nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. In sostanza il medico strutturato potrà citare a giudizio l'assicuratore della struttura sanitaria o socio sanitaria; 

 2) in via consequenziale, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, l'imputato- medico libero professionist- possa citare a giudizio il proprio assicuratore.

(comunicato al link) (sentenza al link)

26 novembre 2025

❌NOVITÀ Corte Costituzionale❌ il medico imputato può citare la sua assicurazione quale responsabile civile. PROCESSO PENALE: ILLEGITTIMO NON CONSENTIRE AL MEDICO IMPUTATO DI CHIEDERE LA CITAZIONE IN GIUDIZIO DELL’ASSICURATORE DELLA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA PER I CASI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA LEGGE GELLI-BIANCO

 



Ci eravamo occupati della questione dando notizia della mancata rimessione alla Corte Costituzionale da parte del tribunale di Trapani (qui e qui).


È tuttavia di ieri la notizia che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 83 c.p.p..

È illegittimo l’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall’articolo 10 della legge numero 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco). Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 170, depositata oggi.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Verona, sezione penale, in un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico, che aveva chiesto di poter citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio.

Il giudice rimettente aveva ritenuto che la norma censurata violasse l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale, al quale è precluso ottenere
la citazione dell’assicuratore della struttura come responsabile civile, ed il convenuto che al contrario con la stessa azione in sede civile può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i propri precedenti (sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022), con i quali era già stata riconosciuta la possibilità per l’imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria. 

Anche nel settore sanitario – ha osservato la Corte – l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge numero 24 del 2017 svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, del resto, di una misura che mira anche a contrastare la dannosa dinamica della medicina difensiva. 

Impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice – ha concluso la pronuncia – determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’articolo 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore. 

La decisione, per ragioni di coerenza sistematica, dichiara inoltre l’illegittimità conseguenziale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge numero 24 del 2017, relativa ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale. 

Anche in questo caso, infatti, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un’analoga funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato

Interrogatorio preventivo cautelare e sue deroghe. Vale il principio della domanda ?

 

La seconda sezione ha dato continuità all'orientamento di legittimità della medesima sezione ( in precedenza Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 - 01; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 - 02), secondo il quale,  al fine di determinare se procedere all'interrogatorio preventivo cautelare, non si deve avere riferimento alla domanda cautelare, ma alle valutazioni effettuate dal giudice, investito della stessa. 

Del pari, la sentenza che si annota ha ribadito che l'eventuale nullità dell'ordinanza genetica, prevista dall'art. 292, comma 3 - bis, cod. proc. pen., qualora non sia preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi in cui è previsto, è di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riguardando la violazione del diritto di difesa, con la conseguenza che deve essere dedotta con l'interrogatorio di garanzia postumo, nel frattempo svolto, che rappresenta il primo momento utile, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., restando altrimenti sanata. Ne consegue che la relativa eccezione è proponibile in sede di riesame, ovvero la nullità è rilevabile d'ufficio dal tribunale, solo se sia stata previamente sollevata in sede di interrogatorio e respinta dal giudice.(sentenza al link)

25 novembre 2025

Delitto di peculato –Avvenuto risarcimento, da parte dell’imputato, del danno cagionato alla persona offesa – Riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. – Obbligatorietà – Esclusione

 


La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. non è dovuta nel caso in cui, all’atto della pronunzia della sentenza di condanna, risulti che l’imputato abbia, medio tempore, risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita.


24 novembre 2025

Informativa antimafia e richiesta ex art. 34 CAM in pendenza di giudizio amministrativo: la questione alle sezioni unite

 






Pende alle sezioni unite e sarà decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025, la seguente questione:

Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall'art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall'impresa.

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Presunzione relativa di adeguatezza custodia cautelare e obblighi motivazionali

La sentenza che si annota dà seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il  vizio di travisamento della prova  << si confi...

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