03 gennaio 2025

❌ UTILITÀ ❌ PROCESSO TELEMATICO: LA NOSTRA GUIDA ALLE NOVITÀ


 

Con DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206, il Ministero della Giustizia ha adottato un nuovo regolamento in  materia di depositi penali con modalità telematiche. Ne abbiamo già dato conto in precedenza (nostro post al link), adesso forniamo una guida al provvedimento, che invero consta di un solo articolo, intitolato “Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217”.

PRINCIPIO GENERALE (art. 3 co. 1, decreto 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato).

Salve le eccezioni di cui diremo infra (commi 2, 3 e 4), a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni (AVVOCATI) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111 -bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) Procura europea;

c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;

d) tribunale ordinario;

e) procura generale presso la corte di appello, MA limitatamente al procedimento di avocazione


ECCEZIONI

Il comma 2 prevede eccezioni esclusivamente  per soggetti abilitati interni, presso i seguenti uffici:

a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) Procura europea;

c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario

Il comma 3 prevede, sino al 31 dicembre 2025, che nei seguenti uffici giudiziari penali:

- sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; 

- tribunale ordinario;

il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni (AVVOCATI) di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI)  e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, possa avere luogo anche con modalità non telematiche e quindi anche per pec (comma 9).

Il comma 4 prevede, sino al 31 marzo 2025, che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni (AVVOCATI) relativi ad alcuni procedimenti speciali (ABBREVIATO, DIRETTISSIMO e IMMEDIATO) di cui al libro VI, del codice di procedura penale, possa avvenire con modalità non telematiche e quindi anche per pec (comma 9). Nel corpo del comma non si rinviene alcuna limitazione in ordine alla tipologia di ufficio.

 

DEPOSITO PRESSO ALTRI UFFICI

Il combinato disposto dei commi 5 e 7 consente, sino al 31.12.2026, ai soggetti abilitati interni ed esterni di procedere, anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici, ai depositi presso i seguenti uffici:

a) Ufficio del giudice di pace;

b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

c) tribunale per i minorenni;

d) tribunale di sorveglianza;

e) corte di appello;

f) procura generale presso la corte di appello (salvo che per il procedimento di avocazione);

g) Corte di cassazione;

h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

 

Tuttavia, il comma 6 sembra facultizzare il deposito telematico, anche indipendentemente, dal suddetto provvedimento, per:

a) Ufficio del giudice di pace;

e) corte di appello;

f) procura generale presso la corte di appello.

Si profila un problema di coordinamento tra i due commi. Al riguardo taluni risolvono la questione ritenendo senz’altro consentito sin da ora il deposito con modalità telematica presso Giudice di pace, Corte d'appello e Procura generale presso la Corte di appello.

MISURE PREVENZIONE - FASE ESECUZIONE E  RAPPORTI CON AUTORITA’ STRANIERE

Per ciò che attiene ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere) del codice di procedura penale, il Decreto prevede semplicemente che a decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale (combinato commi 8 e 5).

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