08 ottobre 2025

Cartolare Cartabia: alla difesa nessuna comunicazione delle richieste del PG. Una riforma da riformare


 

La Corte regolatrice ha precisato che <<nel procedimento cartolare novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la cui disciplina è vigente dal 1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto stabilito per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 - 01)>> (sentenza al link).

Come avevamo già considerato, il regime cartolare Cartabia è riuscito a peggiorare quello Bonafede: quale idea del diritto di difesa dell'imputato tradiscono delle disposizioni che non prevedono che a questi siano comunicate le conclusioni del PG ? Chi ha scritto le norme ha mai avuto accesso, da avvocato, in una cancelleria per avere la copia di un atto ? Chi ha scritto le norme ha mai svolto la professione forense a centinaia di chilometri dalla sede della Corte di Cassazione, dovendo ricorrere a colleghi romani per estrarre copia degli atti ? Chi interpreta le norme ha cercato di ricostruirle in una qualche ottica difensiva ? Sicuri che non si sia tolto un fardello, peraltro foriero di eccezioni, dalle cancellerie per porlo in capo agli avvocati, piuttosto che migliorare il servizio ? Ma si, siamo il paese delle troppe garanzie      

07 ottobre 2025

"Il diritto fino a un certo punto? In difesa del diritto". Guido Todaro*

Abstract

La recente dichiarazione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani – secondo cui “il diritto è importante ma fino a un certo punto”, riferita alla vicenda della Flotilla umanitaria fermata in acque internazionali – solleva interrogativi profondi sul ruolo del diritto, sul vincolo costituzionale degli atti politici e sulla tenuta del sistema giuridico in tempi di conflitto. Questo breve scritto intende analizzare, da un punto di vista giuridico-filosofico, la portata e la gravità di tale affermazione, risalendo ai fondamenti teorici del diritto internazionale, con riferimenti a pensatori come Hobbes e Grossi, e riflettendo sulle possibili conseguenze sistemiche di una tale delegittimazione pubblica del diritto da parte di un alto rappresentante delle Istituzioni italiane.


1. Il contesto: parole che pesano

Nell’ambito delle tensioni internazionali seguite al conflitto israelo-palestinese e all’invio di una flottiglia umanitaria civile diretta verso Gaza, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che “il diritto è importante ma fino a un certo punto”, giustificando così - o comunque non condannando - l’intervento militare contro civili disarmati in acque internazionali. Una frase che, al netto di ogni intento politico o di comunicazione, rappresenta una delegittimazione grave e pericolosa del diritto. Tanto più perché proferita da un ministro della Repubblica, vincolato dal giuramento costituzionale di adempiere con disciplina e onore alle funzioni, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.

Il Presidente del Consiglio e i ministri giurano pronunciando la seguente formula rituale:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione», secondo l’art. 1, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

Quid iuris nel caso di specie?

2. Il diritto come baluardo, non come ostacolo

La tentazione di sospendere il diritto – o di relativizzarlo – nei momenti di crisi non è nuova nella storia. 

Ma è proprio nei momenti eccezionali che il diritto deve farsi argine, non complice. 

Come ricorda Pietro Barcellona, il diritto non è solo un insieme di regole, ma è anche un simbolo collettivo, una promessa di ordine, di civiltà, di equilibrio tra forze. Le guerre si dichiarano anche con le parole. E una frase come quella del Ministro Tajani, sebbene pronunciata nel linguaggio informale dell’intervista, costituisce una delegittimazione del diritto internazionale come fondamento della convivenza tra gli Stati.


3. Diritto internazionale: norme, non opinioni

Il diritto internazionale, spesso visto come “debole”, è in realtà il frutto di una lunga evoluzione, nata per evitare il caos assoluto tra Stati sovrani. La Carta delle Nazioni Unite, le Convenzioni di Ginevra, il principio di non-intervento e la libertà di navigazione in alto mare sono norme vincolanti, non meri orientamenti. Fermare una nave civile in acque internazionali equivale – in assenza di atti ostili – a una violazione della sovranità e del diritto del mare, ai sensi, tra le altre, della Convenzione di Montego Bay del 1982.

Affermare che le norme internazionali “sono importanti ma fino a un certo punto” apre la strada a un diritto selettivo, arbitrario, strumentale. In una parola: alla fine del diritto.

4. Hobbes, Grossi e la regressione alla forza

In una visione hobbesiana, il diritto nasce per evitare la guerra di tutti contro tutti. Se il diritto vale solo “fino a un certo punto”, allora si torna allo stato di natura, dove prevale la forza. Ed è proprio in questo passaggio che si colloca il pericolo più grande: la degiuridificazione del conflitto. In assenza di diritto, ogni azione può essere giustificata dalla necessità o dalla sicurezza. Ma se tutto può essere giustificato, nulla è più vietato.

Paolo Grossi ci ricorda che il diritto è sempre stato il “codice della convivenza”, capace di organizzare la pluralità dei soggetti in conflitto. Come si legge nella presentazione del suo saggio “L’invenzione del diritto”, forse il suo lascito più bello, “Il diritto non piove dall’alto sulle teste dei cittadini. Al contrario, è qualcosa che si trova nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nell’identità di una coscienza collettiva. Deve essere identificato negli strati profondi della società, laddove allignano i valori fondamentali”.

L’abbandono del diritto, in nome della realpolitik, segna una regressione culturale. Significa che il potere non si lascia più disciplinare dalle regole, ma pretende di essere esso stesso la fonte unica del lecito.


5. Il ruolo del ministro: non è un’opinione personale e, se sì, lo si dica

Un ministro non parla mai solo per sé. Ogni dichiarazione pubblica, specie in ambito internazionale, riflette una posizione ufficiale dello Stato italiano. Ricordiamo che l’Italia ha ratificato numerose convenzioni internazionali, è parte dell’ONU, della NATO, dell’UE, della Corte Penale Internazionale. Il ministro ha giurato sulla Costituzione che, all’art. 10, afferma:

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”

Sostenere che quel diritto “vale fino a un certo punto” significa mettere in discussione lo stesso fondamento dell’ordinamento italiano. È un’affermazione che, per chi ha giurato di difendere la Costituzione, non può che risultare inammissibile. E, là dove rifletta solo una posizione personale o un pensiero, errato, del momento, lo si dica. Chiaramente.

6. La tentazione dell’eccezione permanente

Il pensiero giuridico ha sempre lottato contro la teoria dello “stato di eccezione permanente”, denunciata da autori come Carl Schmitt e Giorgio Agamben. Il pericolo è che la crisi diventi la scusa per sospendere permanentemente i diritti, i vincoli, le tutele. 

Ma il diritto non è una decorazione delle democrazie in tempo di pace. Il diritto è la democrazia, anche – e soprattutto – in tempo di guerra.

La vera prova di civiltà è rispettare il diritto quando è difficile farlo, non quando è comodo.

7. Conclusione. A proposito di punti: un punto di non ritorno?

Il rischio di una deriva culturale in cui il diritto viene considerato un intralcio, non una guida, è sempre latente.

Bisogna essere vigili.

Se accettiamo che il diritto valga solo “fino a un certo punto”, allora abbiamo già aperto la porta al peggiore dei futuri: quello in cui le regole valgono solo per i deboli, e il potere si autolegittima.

In un momento in cui nel mondo si consumano massacri, assedi, bombardamenti su popolazioni civili – qualunque sia la loro nazionalità – il diritto non può essere sospeso, né relativizzato. Il diritto deve essere la stella polare.

La Global Sumud Flotilla si è mossa conformemente al diritto. E il diritto non è (mai) provocazione. È civiltà.

Perché senza diritto, non c’è civiltà. E senza civiltà, resta solo la forza.

(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.

 

06 ottobre 2025

Sezioni Unite: per le impugnazioni il "motore" è l'interesse

 





All'udienza del 25/09/2025, le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sulla seguente

QUESTIONE CONTROVERSA:
Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene.

La decisione (in attesa della sentenza):

La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

03 ottobre 2025

Applicazione di misura coercitiva da parte del tribunale del riesame - Previo interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

 



Ci eravamo già occupati dell'argomento con i post a link 1 e al link 2.

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

02 ottobre 2025

Prove: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI MEDIANTE RIATTIVAZIONE DA REMOTO DI PRECEDENTI "CIMICI"

 


In tema di intercettazioni ambientali, la Sesta Sezione ha affermato l’utilizzabilità delle conversazioni captate per mezzo della riattivazione da remoto di congegni installati nell’immobile in base ad un’autorizzazione emessa in altro procedimento in quanto il provvedimento di autorizzazione riguarda l’intrusione e le captazioni e non anche le operazioni materiali di collocazione delle microspie.

01 ottobre 2025

Condanna per reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 – Declaratoria di inammissibilità dell’appello - Successivo annullamento della ordinanza di inammissibilità - Sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 2, cod. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017 (Riforma Orlando) - Operatività - Esclusione

 


La Quinta Sezione penale ha affermato, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 c.d. Riforma Orlando – che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non può essere computato il periodo di sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis, decorrente dalla pronuncia della condanna di primo grado, nel caso in cui sia annullata l’ordinanza che, nel dichiarare inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, aveva avuto effetto confermativo della condanna stessa.

30 settembre 2025

Combustione illecita di rifiuti pericolosi – Natura – Reato autonomo – Configurabilità – Ragioni – Conseguenze.

 


La Terza Sezione penale, in tema di combustione illecita di rifiuti, ha affermato che la fattispecie delittuosa di cui all’art. 256-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto rifiuti pericolosi, costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della fattispecie-base del primo periodo, in ragione della differenza “originaria” tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, con conseguente esclusione dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

29 settembre 2025

Atti persecutori: l'ammonimento del Questore DEVE tener conto delle difese dell'ammonito

Considerata la stretta connessione con tematiche penali, segnaliamo la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha precisato i confini dell'onere motivazionale che grava sul Questore, in sede di ammonimento dell'indiziato di atti persecutori. Il collegio ha affermato: <<se è vero che il giudizio prognostico di pericolosità non debba fondarsi su prove certe e che l’Amministrazione non possa essere gravata dell’onere di controdedurre minuziosamente ai rilievi dell’interessato,  l’attenuazione dell’obbligo di motivazione non può spingersi fino ad esonerare l’Amministrazione stessa dalla considerazione dei concreti elementi introdotti dall’interessato stesso nella dialettica procedimentale e dall’esplicitazione delle ragioni della loro supposta ininfluenza, senza vanificare la finalità di composizione preventiva di possibili conflitti posta a base delle disposizioni che regolano la partecipazione del destinatario del provvedimento. A maggior ragione se, come nella fattispecie, si tratta di misure che interferiscono con le libertà fondamentali dell’individuo, coperte da garanzia costituzionale>> (sentenza al link)

27 settembre 2025

Separare. Perché sì - cinque domande a Mauro Anetrini (*) sul disegno di legge costituzionale che distingue la magistratura requirente da quella giudicante

 




1. Avvocato, è notorio che Lei sostenga la separazione delle carriere dei magistrati: perché tale soluzione sarebbe più conforme alla Costituzione? 

Indipendentemente da ogni polemica, o forse proprio a causa della pretestuosità delle polemiche, occorre prendere a riferimento proprio il testo della Costituzione che, secondo i detrattori della riforma, risulterebbe stravolta dall’approvazione del disegno di legge in corso di approvazione.

La risposta, insomma, è nella Costituzione stessa, la quale, già oggi, marca una distinzione tra il Giudice ed il Pubblico Ministero, differenziandoli ontologicamente - il Giudice deve essere terzo ed imparziale - e sotto il profilo delle garanzie, come risulta chiaramente dagli articoli 101 e 107,

La Costituzione disegna un processo di parti, che operano in condizione di parità, davanti ad un Giudice, che è naturalmente separato e distinto da loro. Terzo, se ci pensiamo bene, significa proprio questo: diverso dai primi due, distinto. Separato.


2. I contrari alla separazione, tra cui il professor Gialuz, sostengono che i numeri degli esiti assolutori dimostrerebbero come la separazione è assolutamente inutile, perché non esiste alcun appiattimento dei giudici alle tesi dei pm. Cosa pensa di questo argomento?

Questo è un argomento specioso, perché mira a confondere le acque. Lo scopo della riforma, è bene ricordare, non è quello di eliminare l’appiattimento di cui Lei parla. La riforma, come ho appena detto, mira a costruire un sistema nel quale sia esclusa a priori ogni forma di colleganza, di commistione, dalla quale possa derivare anche il semplice sospetto di un possibile appiattimento. Sul punto, potrei citare le parole della Corte Costituzionale, la quale, intervenendo sull’articolo 34 del codice di rito in tema di incompatibilità, disse che il Giudice non deve soltanto essere, ma anche sembrare imparziale. I vantaggi della riforma, nella migliore delle ipotesi, saranno visibili tra molto tempo, quando, finalmente si sarà consolidata una cultura del processo nella quale la prima delle garanzie è la terzietà del Giudice, percepito come entità distinta, separata, financo autarchica. Fuori da tutti i giochi, insomma.

D’altra parte, provi a pensare alla gestione delle carriere in una prospettiva come quella di cui le parlo: nessun Requirente interverrà mai sulla assegnazione di un Giudice ad incarichi direttivi, e viceversa.Nessun accordo di spartizione incrociata inciderà sulle nomine e sulle carriere.

Questo non è affatto poca cosa.


3. Altri affermano che separare le carriere allontanerebbe gli inquirenti dalla comune cultura della giurisdizione. Le pare che ci siano rischi di degenerazione dei pubblici ministeri? 

La cultura della giurisdizione è un feticcio ideologico. Semplicemente non esiste, ma è stata inventata e viene utilizzata per sostenere che i protagonisti del processo sarebbero accomunati da una cultura unitaria, base di una appartenenza non suscettibile di frantumazione.

Invece, no. La cultura della giurisdizione è la cultura del Giudice, mentre le parti si ispirano alla propria cultura. L’inganno sta, come sempre, nella confusione: se per cultura della giurisdizione si intende la condivisione dei principi base del sistema, siamo tutti d’accordo, ma la definizione è lessicalmente sbagliata; se, al contrario, la si vuole contrabbandare come fondamento della consustanziazione tra le parti, allora siamo in presenza di un errore.

Infine, mi sembra addirittura sorprendente l’argomento secondo il quale, a carriere separate i Pubblici Ministeri si trasformerebbero in avvocati dell’Accusa a tutti i costi e a qualunque prezzo. Dov’è scritto questo? Vogliamo davvero credere che tra la separazione delle carriere trasformerà il Requirente in un ostinato accusatore, in una sorta di calunniatore? E se anche fosse, ci sarà pur sempre il Giudice, terzo, imparziale, a sistemare le cose, garantendo le persone.


4. Tra coloro che hanno avanzato dubbi sulla riforma, vi è anche un maestro come Paolo Ferrua, che in una intervista rilasciata a “Il Manifesto” ha considerato che <<l’idea di una separazione delle carriere che non incida minimamente sulla indipendenza del pubblico ministero è una favola volta a rassicurare i magistrati>>. Che ne pensa?

Paolo Ferrua, la cui amicizia mi onora, dice una cosa che è vera già oggi. Al riguardo, è sufficiente leggere l’articolo 101 - i Giudici sono soggetti soltanto alla legge - e l’articolo 107 - le garanzie di indipendenza del Pubblico Ministero sono stabilite dalla legge (ordinaria) -.

In teoria, già oggi, potrebbero farsi delle differenziazioni. Per comprendere la portata della questione, però, bisogna soffermarsi su ciò che i padri costituenti vollero per il Giudice, che è il vero obiettivo anche di questa riforma. Il Pubblico Ministero, in altre parole, potrà anche godere di minori guarentigie, ma chi decide è pur sempre il Giudice, che emette le sentenze.

Nessuno deve preoccuparsi di interventi volti all’assoggettamento del Pubblico Ministero all’esecutivo,  la cui figura non è neppure sfiorata dalla riforma.


Un’ultima provocazione: ma se il processo accusatorio è morto perché separare le carriere?   

Mi chiedo spesso perché le carriere siano unite, non perché debbano essere separate. Ho detto poc’anzi che la Costituzione sembra non soltanto consentire, ma addirittura agevolare un intervento correttivo in quella direzione. Direzione obbligata in un sistema accusatorio, quand’anche spurio come il nostro,, nel quale tutto o quasi tutto è affidato alle parti, fatta eccezione per la decisione. Pensi al processo civile, fatto di parti che contendono in condizioni di parità assoluta: mi pare che funzioni e che, agli occhi di tutti, appaia come giusto, equo, garantito.

L’anomalia, per dirla tutta, è nell’assetto vigente, non in quello che sarà.

Ci vediamo al referendum.


(*) Mauro Anetrini: avvocato in Torino


26 settembre 2025

Ordine di sgombero di immobile abusivo. Quali rimedi ?



Il Collegio nomofilattico ha riaffermato l'arresto secondo cui  <<il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari decide sull'ordine del pubblico ministero di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da “giudice dell'esecuzione”, è impugnabile solo mediante l'opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, Uva, Rv. 269808 - 01)>> (ordinanza al link).

Pertanto, la sequenza procedimentale può essere così ricostruita:

- decreto del GIP che dispone il sequestro preventivo; 

- provvedimento di sgombero del PM, adottato  quale indispensabile modalità esecutiva del sequestro preventivo (Cassazione penale sez. III, 13/12/2006, n.14187);

- incidente di esecuzione davanti al GIP che può sindacare l'ordine <<esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale» di sequestro (così, Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267586-01; v. anche, Sez. 3, n. 3915 del 03/12/2009, dep. 2010, Morganti, Rv. 246008-01; Sez. 3, n. 19476 del 30/01/2013, Notarianni, Rv. 255959-01; Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza, Rv. 258312-01), con esclusione di profili che attengono <<le ragioni stesse del sequestro (sussistenza del "fumus delicti" e del "periculum in mora"), in quanto in tal modo verrebbe posta non già una questione relativa al controllo delle modalità di attuazione del sequestro, propria della fase esecutiva, ma invece verrebbe sollevato un problema di rivalutazione della sussistenza dei presupposti di legittimità della misura di coercizione reale, che esula dalla sfera dell'esecuzione e per la cui risoluzione l'ordinamento appresta altri specifici rimedi>> (Cassazione penale sez. III, 13/12/2006, n.14187);

- provvedimento de plano del GIP;

- opposizione innanzi allo stesso GIP. 


  


25 settembre 2025

LINEE GUIDA TIVOLI: PRESUNZIONE DI VERIDICITA' TESTIMONIANZA PERSONA OFFESA. L'IMPUTATO è PRESUNTO COLPEVOLE ?

 

 

La Procura di Tivoli ha pubblicato la seconda edizione delle sue linee guida SULL’APPLICAZIONE DEL DELITTO DI CUI ALL’ART. 572 C.P. E SU QUESTIONI PROCEDIMENTALI/PROCESSUALI RELATIVE AI REATI DI VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E CONTRO LE DONNE.  (linee guida al link).

Meritano una particolare attenzione, in termini di parametri costituzionali, le pagine dedicate alla PRESUNZIONE DI VERIDICITA' del narrato della persona offesa.      

24 settembre 2025

Rapporto affaristico col p.u.: la relazione di soggezione può evolvere in quella corruttiva

La Corte di cassazione ha osservato che <<quando il rapporto affaristico tra pubblico funzionario e privato non abbia ad oggetto un singolo o determinato atto, il giudizio sulla natura di tale relazione deve necessariamente essere di tipo diacronico e verificare com'essa si sia in concreto evoluta, non potendo tale valutazione essere condotta secondo classificazioni rigide ed immodificabili, come se si trattasse di qualificare un contratto lecito. È ben possibile, allora, che un rapporto di tal genere, nato su basi asimmetriche, possa progressivamente trasformarsi in un patto "tra pari", essendo, anzi, nient'affatto improbabile che ciò avvenga quando, come normalmente accade nelle relazioni umane, si venga ad instaurare tra le parti un rapporto fiduciario per effetto di una reciproca affidabilità sperimentata in concreto. Nel qual caso, non si vede per quale ragione dovrebbe escludersi la configurabilità di una fattispecie corruttiva nell'ipotesi in cui il privato, volgendo a proprio favore l'iniziale rapporto di soggezione rispetto al pubblico funzionario infedele, riesca poi ad instaurare con lui una relazione connotata dal mutuo scambio di indebite utilità su base del tutto volontaria>>.(sentenza al link)

23 settembre 2025

La Cassazione ribadisce la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto

La Corte di Cassazione ha  ricordato, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., che, <<pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139). Infatti, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale, in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone "ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione). Ne deriva che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con il ricorso in sede di legittimità per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076)>>.(sentenza al link)

Tuttavia, si precisa che la facoltà di ricorrere è riconosciuta soltanto se l'indagato ha dispiegato opposizione alla richiesta abdicativa ex art. 131 bis c.p., Invero, in altra pronuncia, si è rilevato che  <<la mancata opposizione della persona sottoposta ad indagine all'archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto determina a suo carico una preclusione all'impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di archiviazione emessa ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Né vale a superare tale preclusione il fatto della partecipazione della persona sottoposta ad indagini al contradditorio sviluppatosi a seguito dell'opposizione all'archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto presentata dalla parte offesa, essendo tale contradditorio necessariamente limitato ai temi d'interesse dell'opponente: ossia, la non esiguità del fatto già compiutamente integrante il reato contestato>> (altra sentenza al link)

22 settembre 2025

Rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa: ricorribile per cassazione? La parola alle sezioni unite

 



Pende alle SS.UU. e sarà decisa all'udienza del 30/10/2025 la seguente questione:

Se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell'ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi.

Riferimenti normativi: Cost., art. 111; cod. proc. pen., artt. 129-bis, 568, 586, 90-bis.1, 369, 409, 415-bis, 419, 429, 447, 460, 552; disp. att. cod. proc. pen., art. 45-ter; cod. pen., artt. 62, 152, 163; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 42 ss.

19 settembre 2025

Violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU e rimedio ex art. 628 bis c.p.p.

 




Oggetto

a) Violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU – Possibilità di porle a fondamento di una richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Sussistenza – Condizioni.

b) Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Istanza fondata su violazioni accertate dalla Corte EDU strumentali a quella effettivamente azionata – Requisiti – Indicazione.

L’esito in sintesi

a) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU possono, in astratto, essere poste a base di una richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., nel caso in cui il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nel cui ambito si sono manifestate ed incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna.

b) La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in caso di richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. avanzata con riferimento a una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell’ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale accoglimento, prospetti adeguatamente l’incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.



Approfondimento:

Abstract:
La sentenza n. 707/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, respinge il ricorso di Giuseppe Gullotti volto all’eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una violazione degli artt. 8 e 13 della CEDU, accertata dalla Corte EDU con decisione del 14 novembre 2024. La Corte italiana conferma che, sebbene le violazioni dei diritti alla vita privata e a un ricorso effettivo siano state riconosciute, non sussiste un nesso causale tra queste e l’esito del processo penale di condanna all’ergastolo. Il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico e concreto come il trattenimento della corrispondenza abbia inciso sul suo diritto di difesa o sulla possibilità di accedere a un rito alternativo. La Corte ribadisce inoltre il carattere strettamente scritto del procedimento ex art. 628-bis c.p.p.

 1. Contesto e Oggetto del Ricorso
- Giuseppe Gullotti, condannato all’ergastolo per omicidio aggravato, ha presentato ricorso ex art. 628-bis c.p.p. per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione degli artt. 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) CEDU.
- La violazione è stata riconosciuta dalla Corte EDU a seguito del trattenimento illegittimo di un plico contenente atti processuali inviato dal suo difensore durante la fase cautelare (febbraio 2016), consegnato solo nel giugno 2017.

2. Argomenti del Ricorrente
- Gullotti ha sostenuto che il trattenimento della corrispondenza ha violato il suo diritto di difesa, impedendogli:
  - Di accedere consapevolmente a riti alternativi (es. rito abbreviato);
  - Di indicare testimoni a discolpa in condizioni di parità con l’accusa;
  - Di esercitare un rimedio efficace contro la lesione del diritto di conoscere gli atti.
- Ha chiesto la revoca delle sentenze di condanna o l’applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato.

3. Parere del Pubblico Ministero
- Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto, rilevando:
  - L’inammissibilità per genericità della richiesta;
  - La mancanza di un nesso tra la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU e il diritto a un equo processo (art. 6 CEDU);
  - L’assenza di prove concrete sull’incidenza della violazione sull’esito del processo.

4. Decisione della Corte di Cassazione

 a) Profili Procedurali
- La Corte ha confermato che il procedimento ex art. 628-bis c.p.p. si svolge in camera di consiglio e in forma esclusivamente scritta, senza diritto all’udienza orale (art. 611 c.p.p.).
- Ha dichiarato infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa in merito all’esclusione del contraddittorio orale.

b) Analisi di Merito
- La Corte ha riconosciuto in astratto la possibilità che violazioni strumentali (come quelle degli artt. 8 e 13 CEDU) possano incidere indirettamente sul diritto di difesa (art. 6 CEDU), richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2022.
- Tuttavia, nel caso specifico, ha rilevato che:
  - Il ricorrente non ha dimostrato in modo concreto e specifico come il ritardo nella consegna degli atti abbia pregiudicato la sua difesa;
  - Non ha provato che, senza tale violazione, l’esito del processo sarebbe stato diverso;
  - Non ha indicato nominativi di testimoni omessi o contenuti delle loro dichiarazioni;
  - Esistevano modalità alternative per accedere agli atti (es. colloqui con il difensore).
- La richiesta è risultata generica, priva di elementi probatori e fondata su un “salto logico” non giustificato.

c) Riferimenti Giurisprudenziali
- La Corte ha distinto il caso da precedenti come la sentenza Sez. 3 n. 20026/2024, dove la violazione accertata riguardava direttamente l’art. 6 CEDU.
- Ha ribadito che l’onere della prova grava sul ricorrente, che deve dimostrare l’effettiva incidenza della violazione sull’esito del processo.

5. Conclusioni
- Il ricorso è stato rigettato per infondatezza.

Punti Chiave della Sentenza:
1. Nesso di causalità: È necessario dimostrare un legame diretto e concreto tra la violazione CEDU e l’esito del processo.
2. Onere della prova: Spetta al ricorrente provare che la violazione ha inciso in modo significativo sul diritto di difesa.
3. Procedura scritta: Il ricorso ex art. 628-bis c.p.p. è trattato in forma esclusivamente scritta, senza udienza orale.
4. Rilevanza delle violazioni strumentali: Violazioni di diritti “strumentali” (come artt. 8 e 13 CEDU) possono essere considerate solo se incidono concretamente su diritti fondamentali (come l’art. 6 CEDU).

La sentenza conferma un approccio rigoroso nell’applicazione dell’art. 628-bis c.p.p., sottolineando l’importanza di una dimostrazione specifica e circostanziata degli effetti pregiudizievoli.

18 settembre 2025

Condizioni di procedibilità – Querela – Remissione – Produzione in giudizio della stessa da parte del querelato, finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione del reato – Equivalenza alla mancanza di ricusa – Sussistenza – Ragioni – Condizioni.

 




La Sesta Sezione penale ha affermato che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che l’accettazione della remissione della querela si presume, a condizione che non sussistano elementi indicativi della volontà contraria del querelato, edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.

Cass. pen. sez. VI n. 30377/2025 al link

17 settembre 2025

Limitazioni corrispondenza detenuto 41 bis: per la CEDU non basta un generico rinvio al decreto che applica il 41 bis

 

La Corte EDU ha condannato, ancora una volta, l'Italia in tema di controllo della corrispondenza dei detenuti ristretti al 41 bis o.p.(sentenza CEDU Gullotti v. Italia) 

In passato, le attenzioni dei Giudici di Strasburgo si erano concentrate sulla disciplina del previgente art. 18 o.p., secondo cui il giudice poteva disporre, con decisione motivata, il visto di censura della corrispondenza di un detenuto, senza specificare i casi in cui era possibile adottare tale decisione. Conseguentemente, la Corte aveva ritenuto che <<le decisioni basate sull’articolo 18 delle Norme sull’ordinamento penitenziario violassero l’articolo 8 della Convenzione in quanto non erano “previste dalla legge”, poiché non stabilivano norme sulla durata della validità delle misure di controllo della corrispondenza del detenuto o sui motivi che potevano giustificarle e non indicavano con ragionevole chiarezza la portata e le modalità di esercizio della inerente discrezionalità conferita alle autorità pubbliche (si vedano Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, § 143, CEDU 2000; Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, §§ 176-180, CEDU 2000-IV; Messina c. Italia (n. 2), sopra citata, §§ 75‑83; Calogero Diana c. Italia, 15 novembre 1996, §§ 29-33, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; e Domenichini c. Italia, 15 novembre 1996, §§ 29-34, Reports 1996-V)>>.

Per conformarsi alle sentenze della Corte, la legge n. 95 del 2004 introdusse l’articolo 18-ter delle Norme sull’ordinamento penitenziario. Rispetto alla nuova disposizione è stato riconosciuto che <<diversamente dall’articolo 18, l’articolo 18-ter prevede che la misura sia adottata dall’autorità giudiziaria mediante decreto motivato in circostanze specifiche (in particolare per prevenire la commissione di reati, mantenere la sicurezza in carcere e garantire la riservatezza delle indagini) e per un periodo di tempo limitato. Pertanto, alle autorità non è più concessa una discrezionalità illimitata>>. 

Ma se la nuova disciplina domestica ha passato il vaglio sovranazionale, l'ulteriore condanna del nostro paese si appunta sulle tecniche motivazionali del provvedimento restrittivo. Infatti, a tale riguardo, la Corte ha osservato che, nel limitare il diritto alla corrispondenza, non sia sufficiente un rinvio generico al decreto ministeriale che applica il regime dell’articolo 41-bis sia di per sé sufficiente a giustificare ulteriori restrizioni.  

16 settembre 2025

Confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo – Possibilità, per il terzo, di rivendicare l’effettiva titolarità dei beni ablati – Sussistenza – Possibilità, per il terzo, di prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura – Esclusione

 




Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

15 settembre 2025

Il caso Tortora "unico e irrepetibile" ? di Daniele Livreri

 

In relazione alla presentazione della serie "Portobello", il regista, Marco Bellocchio, ha affermato che "sebbene un caso come quello di Tortora sia unico e irripetibile, credo che la possibilità di sbagliare esista ancora" (Il Dubbio, ed. 02.09.2025), (articolo al link) .

Per quanto ogni caso giudiziario è unico, la irripetibilità della vicenda Tortora presuppone che il contesto in cui essa è maturata e si è sviluppata sia venuto meno.  

La spettacolarizzazione degli arresti è finita?  L'adesione acritica ai risultati delle inchieste è un lontano ricordo?  L'ordinamento ha approntato i migliori strumenti risarcitori per le vittime degli errori giudiziari? Dal caso Tortora si sono tratti solidi insegnamenti sulla gestione e sulla valutazione dei "pentiti"? Si è pervenuti ad un giusto equilibrio tra il rischio del giudicare affidato ai magistrati e l'errore di cui costoro devono rispondere?

Per chi volesse  ripercorrere quella vicenda, alleghiamo il link al sito di errori giudiziari (link al sito di "Errori giudiziari")

 

         

12 settembre 2025

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 -

 


La Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

11 settembre 2025

Delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione – Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio – Rilevanza della sua efficacia retroattiva sul vincolo ai fini della configurabilità del reato per il periodo precedente la sua delibazione – Esclusione – Ragioni

 




La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che è configurabile il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, di cui all’art. 570-bis cod. pen., anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui quest’ultima diviene efficace per l’ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità ha effetto ex tunc, posto che essa non travolge la condotta di inadempimento, penalmente rilevante, medio tempore verificatasi, dovendo essere verificata al momento della sua realizzazione la rilevanza penale dell’inadempimento dell’obbligo di versare l’assegno di disposto dal giudice civile in favore del coniuge separato.


10 settembre 2025

Delitto di sottrazione al pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Perfezionamento - Indicazione - Tentativo - Configurabilità - Condizioni.

 


La Terza Sezione penale, in tema di contrabbando doganale, ha affermato che il delitto di sottrazione al pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo – quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette – di cui al combinato disposto degli artt. 62-quinquies d.lgs. 16 ottobre 1995, n. 504 e 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, si perfeziona con il mancato pagamento dell’imposta all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, configurandosi in forma tentata nel caso in cui l’agente precostituisca una situazione, di fatto o di diritto, tale da rendere impossibile l’ottemperanza alla pretesa tributaria alla scadenza del termine.

09 settembre 2025

MODIFICATO IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Lo scorso primo settembre sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Titolo IV del Codice deontologico forense, che entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione. 

(TESTO MODIFCHE AL LINK)

08 settembre 2025

Patrocinio a spese dello Stato variati i limiti di redditi




Il Ministero della Giustizia ha provveduto, ex art. 77 del DPR 115/2002, ad adeguare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elevandolo a euro 13.659,64 (Gazzetta Ufficiale al link)

05 settembre 2025

Il vincolo tra i reati e la competenza

 



Il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis", anche in caso di assoluzione dell’imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati (Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016), né le vicende relative ai procedimenti connessi, già riuniti, come quella della loro separazione per la definizione anticipata di alcuni di essi, interferiscono in alcun modo sulla competenza unitariamente determinatasi, con riferimento a tutte le regiudicande, al momento della "vocatio in judicium".

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Seconda Penale - Sentenza n. 26334 del 18 luglio 2025 a link


04 settembre 2025

La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il reato di guida in stato di ebbrezza

 


La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo. La astratta configurabilità della causa di non punibilità, tuttavia, non esime il giudice dall’operare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1, lett. c). D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018).


03 settembre 2025

Il vizio di travisamento della prova

 


Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

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