21 giugno 2024

E ci mancherebbe che fosse motivato! L'ABC di quel che resta del codice Vassalli ...

 



La Sesta Sezione penale ha affermato che il provvedimento emesso a norma dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev’essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.

Scarica la sentenza al link

Ultima pubblicazione

Sospensione dalla carica pubblica elettiva ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 235 del 2012 - Affievolimento dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, con conseguente revoca o sostituzione della misura - Esclusione - Ragioni.

  La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che la sospensione di diritto dalla carica pubblica elettiva dell’indag...

I più letti di sempre