21 giugno 2024

E ci mancherebbe che fosse motivato! L'ABC di quel che resta del codice Vassalli ...

 



La Sesta Sezione penale ha affermato che il provvedimento emesso a norma dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev’essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.

Scarica la sentenza al link

Ultima pubblicazione

Responsabilità da reato degli enti – Plurime imputazioni relative ad un medesimo infortunio sul lavoro – Rapporto di connessione tra la responsabilità penale di ciascun imputato e l’interesse o il vantaggio dell’ente – Necessità – Esclusione – Ragioni.

  La Quarta Sezione penale, in tema di responsabilità da reato degli enti, ha affermato che non è necessario, a fronte di plurime imputazion...

I più letti di sempre