21 giugno 2024

E ci mancherebbe che fosse motivato! L'ABC di quel che resta del codice Vassalli ...

 



La Sesta Sezione penale ha affermato che il provvedimento emesso a norma dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev’essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.

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Depistaggio materiale di cui all’art. 375 cod. pen. - Collegamento funzionale tra la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e l’accertamento sviato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

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