La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo, ha affermato che, nel caso in cui, nelle more della procedura di consegna e antecedentemente alla celebrazione del giudizio di legittimità, intervenga la sua modifica da parte dello Stato di emissione, per effetto di mutamento del titolo cautelare in precedenza emesso, il vaglio di sussistenza dei suoi presupposti, dovendo essere svolto in prima istanza dalla Corte di appello, non può essere effettuato dalla Corte di cassazione, che, pertanto, è tenuta ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di inefficacia del titolo cautelare medio tempore sostituito.