A fronte della mancata comparizione dell'interessato nel giudizio di opposizione ex art. 99 DPR 115/2002, instaurato a seguito della revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di prevenzione, il Tribunale aveva dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio,ai sensi dell'art. 181 cod.proc.civ.
Nondimeno, interposto ricorso per cassazione, i giudici di legittimità hanno annullato il decreto del Tribunale, precisando che al giudizio instaurato ex art. 99 DPR cit., se la revoca del gratuito patrocinio riguarda un affare penale, si applicano le norme del codice di procedura penale.