08 luglio 2024

Impugnazione ed elezione di domicilio: non si applica all'imputato detenuto

 



La seconda sezione della corte di cassazione, con la  sentenza 24 giugno 2024, n. 24902torna a ribadire che in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 e Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023).



Ultima pubblicazione

La restituzione integrale del profitto come condizione di ammissibilità del patteggiamento NON riguarda il corruttore.

  Segnaliamo due recenti pronunce di legittimità, che pur occupandosi di diversi profili della condizione di ammissibilità del patteggiament...

I più letti di sempre