11 luglio 2024

Straniero - Patrocinio a spese dello Stato - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Redditi prodotti all'estero - Necessità di corredare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente - Denunciata e violazione dei principi, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonchè disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.

 



La Corte Costituzionale, investita della questione:

 [Straniero - Patrocinio a spese dello Stato - Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Redditi prodotti all'estero - Necessità di corredare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente - Denunciata e violazione dei principi, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonchè disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, artt. 79, comma 2, e 94, commi 2 e 3; d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1.  - Costituzione, artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, paragrafo 3, lettera c).]

con la sentenza n. 110/2024 (al link) ha così deciso:

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del d.P.R n. 115 del 2002, sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 «nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale», sollevata in via ulteriormente gradata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

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