Abbiamo già dato conto del dibattito che anima la giurisprudenza di legittimità in ordine all' applicabilità, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2020, della causa di sospensione della prescrizione introdotta dalla c.d. legge Orlando (nostro post al link).
La IV sezione è tornata a ribadire la sua tesi, secondo cui la citata causa di sospensione si applica ai reati commessi nel periodo predetto. In particolare la sezione testè citata ritiene sussista <<l'operatività di diversi regimi di prescrizione, da ritenersi applicabili in ragione della data del commesso reato, ed in particolare: per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli); per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017, fino al 31 dicembre 2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge; per i reati commessi a far data dal 10gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen, essendo stata abrogata tale norma dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134 e sostituita con l'art. 161-bis cod. pen. (c.d. Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, per l'appunto introdotta da tale ultima legge>> (sentenza al link)
A margine sottolineamo che il ricorso è stato dichiarato inammissibile poichè l'unico motivo, con cui si denunciava l'intervenuta prescrizione del reato prim'ancora che si celebrasse il giudizio di appello, sulla scorta, evidentemente, della mancata applicazione della legge Orlando, è stato ritenuto manifestamente infondato. Si pone ancora una volta il tema dell'uso della sanzione dell' inammissibilità.