04 luglio 2024

Cessione stupefacenti. Per la competenza territoriale conta il luogo dell'accordo.

La terza sezione della Corte di legittimità ha affermato che <<in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 14233 del 05/02/2020 Rv. 279289 - 01)>>. (sentenza al link) 

Ultima pubblicazione

Lieve entità – Causa ostativa introdotta dal d.l. n. 23 del 2026 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 2026 – Abitualità della condotta – Nozione – Distinzione dalla non occasionalità.

  Le Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di stupefacenti, la nozione di abitualità della condotta prevista dall’art. 73, comma 5,...

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