19 dicembre 2025
Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Rapporti con la cd. “revisione europea” – Indicazione
18 dicembre 2025
M.A.E. e immunità: la sentenza della sesta sezione penale
17 dicembre 2025
Presunzione relativa di adeguatezza custodia cautelare e obblighi motivazionali
La sentenza che si annota dà seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio di travisamento della prova <<si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione>>. La Corte regolatrice ha ricordato altresì che tale vizio <<può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552)>>.
Inoltre la pronuncia ribadisce che la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere non esonera il giudice dallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllati (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651- 01) (sentenza al link).
16 dicembre 2025
Imputato che ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia – Successiva cancellazione dall’Albo del difensore – Notificazione al difensore d’ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio di appello – Nullità assoluta – Sussistenza – Ragioni – Conseguenze – Fattispecie.
15 dicembre 2025
Tribunale del riesame incompatibilità per precedente decisione annullata: non sussiste
La Corte di legittimità ha precisato che <<quando la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che adottano la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Rv. 281039)>> (sentenza al link)
12 dicembre 2025
Passeranno gli anni, ma l'ordine di demolizione NON si prescriverà.
La Corte, sentenza n. 38453 del 2025, ha confermato <<il consolidato principio per cui, in materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3 - n. 3979 del 21/09/2018 Cc. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 275850 - 02)e senza alcun rilievo dunque dell'istituto della prescrizione>> (sentenza al link).
11 dicembre 2025
La Corte insiste: l'imputazione deve parametrarsi rispetto a ciò da cui l'imputato si è potuto difendere
A fronte di una censura con cui il ricorrente lamentava di essere stato condannato per una condotta diversa da quella indicata nel capo di imputazione (recte: una qualifica diversa da quella indicata nel libello accusatorio) , la Corte di Cassazione ha richiamato <<il principio stabile della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (per tutte, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). In altre parole, la diversità del fatto che rende doverosa la modifica del capo di imputazione da parte dell'organo dell'accusa e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa; e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021)>>.(sentenza al link)
A fronte di un "iter processuale" in cui si inverano le contestazioni, v'è da chiedersi che spazio di recupero possa avere l'imputato per nuove liste testi e per l'accesso a riti alternativi. Invero, non ne risulta alcuno, salvo eventuali richieste ex art. 507 c.p.p., da modularsi su diversi presupposti: basterebbe ciò solo a far cogliere che la difesa risulta mutilata da una contestazione ex actis. Peraltro la difesa approntata nel processo risponde ad un progetto modulato sulla scorta della contestazione e non ad una sorta di percorso cammin facendo. E del resto se il titolare dell'azione ha deciso di elevare a contestazione alcuni elementi e non altri, le ricadute di tale scelte non possono che ricadere su chi quella scelta ha operato.
10 dicembre 2025
Società: la procura preventiva per querela deve indicare la tipologia di reato ?
La seconda sezione di legittimità ha dato continuità all'indirizzo ermeneutico secondo cui, con riferimento alla procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, qualora questa non contempli l'indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale. (sentenza al link)
Tuttavia, la medesima sentenza dà atto di un diverso indirizzo, secondo cui anche in relazione alla procura speciale rilasciata in via preventiva, il legislatore ha richiesto che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente individuati nella procura (Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016, Signorini, Rv. 267432 - 01; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, P.G. in proc. Rizzo e altri, Rv. 248385 - 01).
09 dicembre 2025
Patteggiamento e capacità di intendere e volere dell’imputato
05 dicembre 2025
Custode giudiziario- termini per proporre istanza di liquidazione.
Le sezioni civili della Corte nomofilattica hanno ritenuto che si applichi anche al custode - sia esso nominato in procedimento civile o penale - la disciplina prevista per il pagamento degli onorari/compensi degli ausiliari del magistrato. Da ciò deriva che sia per il custode che per gli ausiliari del giudice vale il termine di 100 giorni, previsto dall'art. 71 D.P.R. n. 115/2002, dalla cessazione della incarico, per proporre la domanda.
04 dicembre 2025
Prognosi di recidiva nel reato a fini cautelari: la Corte ripudia il requisito delle occasioni prossime
In consapevole contrasto con altro indirizzo di legittimità, la prima sezione ha considerato che, al fine di accertare la sussistenza della esigenza cautelare di cui all' art. 274 lett. c) cod. proc. pen., la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva).
Piuttosto nella sentenza che si annota, si è inteso <<dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684)>> (sentenza al link)
03 dicembre 2025
Misura cautelare: è competente il giudice dell'intero procedimento, anche se la domanda cautelare riguarda solo alcuni reati
La Corte di legittimità ha precisato che <<il giudice territorialmente competente a decidere su una richiesta di applicazione di misura cautelare si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per cui si procede, anche nel caso in cui solo alcuni abbiano formato oggetto dell'istanza o del provvedimento applicativo (Fattispecie in tema di misura cautelare reale: cfr. Sez. 3, n. 37248 del 20/06/2024, Rv. 287052)>> (pronuncia al link)
02 dicembre 2025
Pena minima per il delitto di furto in abitazione più severa di quella per le lesioni personali gravi. Il Gip di Siena solleva qlc.
Il GIP di Siena, in un caso di furto in abitazione di modestissima rilevanza, ha rilevato che la misura minima della pena detentiva del reato di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui sopravanza la pena minima del reato di lesione personale «grave» di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen., posto a tutela e presidio di un bene di rango costituzionalmente superiore a quelli tutelati dal reato di furto in abitazione, si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Inoltre, sempre in riferimento alla disciplina sanzionatoria del reato di furto in abitazione, il medesimo Giudice ha sollevato ulteriori dubbi di conformità a Costituzione, nella parte in cui risulta omessa la previsione della possibilità, in capo al giudice, di mitigare la sanzione e di "individualizzarla" rispetto alla «gravità» oggettiva e soggettiva del singolo e concreto fatto-reato, là dove l'offensività di quest'ultimo, data la sua lieve entità, non ne giustifichi una punizione così rigida e severa, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo con gli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
In ragione di ciò, il predetto giudice, ha sollevato <<questione di legittimità costituzionale dell'articolo 624-bis, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 5, comma i, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da quattro a sette anni» anziché «da tre a sette anni»; nonchè <<questione di legittimità costituzionale dell'articolo 624-bis, primo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2000, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurea dei cittadini), in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e ter'o comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un tero quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità>>(ordinanza al link).
01 dicembre 2025
Bancoposta e raccolta risparmio: è attività a natura pubblicistica! La sentenza e il commento a sezioni unite n. 34036/2025
Ci eravamo già occupati della questione, segnalando la pendenza, in due post (al link1 e al link2), e avevamo pubblicato l'informazione provvisoria sulla decisione delle sezioni unite (al link3), che erano chiamate a dare soluzione al seguente quesito:
Se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
La decisione:
La raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica.
L'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Pubblichiamo ora la sentenza al link
Commento (A.I.) alla sentenza
### **Analisi della Questione Giuridica nella Sentenza 36993/2023**
La sentenza delle Sezioni Unite Penali affronta e risolve una fondamentale questione di diritto penale che ha lungamente diviso la giurisprudenza di legittimità: la qualifica soggettiva del dipendente di **Poste Italiane S.p.A.** addetto alla vendita e gestione dei prodotti del **risparmio postale** (libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali).
#### **1. Il Cuore del Problema Giuridico**
La questione decisiva era stabilire se tale dipendente, nello svolgimento di queste specifiche mansioni, debba essere considerato un **"incaricato di pubblico servizio"** ai sensi dell'**art. 358 del codice penale**.
La rilevanza di questa qualifica è cruciale per l'imputazione penale:
* **Se ricorre la qualifica**, la condotta di appropriazione di denaro connessa a tali prodotti integra il reato di **peculato (art. 314 c.p.)**, reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prevede una pena più severa.
* **Se non ricorre la qualifica**, la stessa condotta potrebbe configurare, al massimo, un reato comune come l'**appropriazione indebita (art. 646 c.p.)** o la **truffa (art. 640 c.p.)**, con un trattamento sanzionatorio meno grave.
#### **2. Il Contrasto Giurisprudenziale Precedente**
Prima di questa pronuncia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione era spaccata in due orientamenti contrapposti.
* **Orientamento Pubblicistico (Maggioritario)**: Sosteneva che l'attività di raccolta del risparmio postale, per conto della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), avesse una **natura pubblicistica**. Si basava su:
* La **riserva di legge** che attribuisce in via esclusiva a CDP e Poste Italiane questa attività.
* La **finalità pubblica** dei fondi raccolti, destinati al finanziamento di enti locali e investimenti pubblici.
* La **garanzia dello Stato** sul rimborso del capitale.
* Il **regime fiscale agevolato** e l'esenzione da imposte di successione.
* Il **controllo della Corte dei Conti** su CDP e Poste Italiane.
* La **disciplina stringente e dettagliata** imposta dal Ministero dell'Economia su caratteristiche e condizioni dei prodotti.
* **Orientamento Privatistico (Minoritario)**: Negava la natura pubblicistica, argomentando che:
* I rapporti tra Poste Italiane e la clientela sono **disciplinati dal diritto civile** (art. 3 D.P.R. 144/2001).
* L'attività è **praticamente identica** a quella svolta dalle banche per la raccolta del risparmio.
* Applicare un regime penale più severo ai dipendenti postali rispetto a quelli bancari violerebbe il **principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)**.
* La norma del D.P.R. 156/1973 (che equiparava gli addetti postali a pubblici ufficiali) è **superata** dalle successive riforme e privatizzazioni del settore.
#### **3. L'Analisi e la Soluzione delle Sezioni Unite**
Le Sezioni Unite, con un'analisi estremamente approfondita e sistematica, hanno **affermato e definitivamente accolto l'orientamento pubblicistico**, stabilendo due principi di diritto cardine:
1. **"L'attività di raccolta del risparmio postale [...] costituisce prestazione di un pubblico servizio."**
2. **"L'operatore di Poste Italiane S.p.A. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale [...] riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio."**
**Le ragioni fondamentali della decisione sono:**
* **Approccio Funzionale-oggettivo**: La Corte ribadisce che le qualifiche di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio si determinano in base alla **natura dell'attività concretamente svolta**, non alla forma giuridica dell'ente di appartenenza. È irrilevante che Poste Italiane sia una S.p.A.; ciò che conta è se la sua attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico.
* **Individuazione di una "Disciplina Pubblicistica"**: La sentenza dimostra in modo analitico come l'intera filiera del risparmio postale sia pervasa da norme di diritto pubblico e atti autoritativi che ne delimitano ogni aspetto (emissione, condizioni economiche, tassazione, destinazione dei fondi), limitando drasticamente l'autonomia privata.
* **Pubblicizzazione dell'Attività**: Viene evidenziato come lo Stato non si limiti a vigilare, ma sia parte integrante e attiva del servizio attraverso la **garanzia dello Stato**, il **controllo diretto** sulla gestione separata della CDP e il **potere di indirizzo** del Ministero dell'Economia.
* **Natura di "Servizio Economico di Interesse Generale"**: La Corte richiama la qualificazione del risparmio postale come servizio di interesse economico generale, riconosciuta anche dall'Unione Europea, sottolineandone la finalità sociale e la vocazione a operare in condizioni di obbligatorietà, continuità e imparzialità, tipiche di un servizio pubblico.
* **Distinzione netta dall'attività bancaria**: Viene confutato l'argomento dell'eguaglianza, dimostrando che il risparmio postale non è equiparabile alla comune attività bancaria o all'intermediazione di titoli di Stato, a causa del suo regime giuridico speciale, unico e di derivazione pubblicistica.
#### **4. Commento e Significato della Pronuncia**
Questa sentenza ha un'importanza fondamentale per diversi ordini di ragioni:
1. **Definizione di un Principio Chiaro e Unitario**: Pone fine a un annoso e pericoloso contrasto giurisprudenziale, fornendo certezza del diritto per i giudici di merito, gli avvocati e gli stessi operatori del settore.
2. **Rafforzamento della Tutela Penale del Risparmio Pubblico**: Inquadrando l'attività come pubblico servizio, eleva il livello di tutela penale. Il peculato, rispetto all'appropriazione indebita, rappresenta una scelta di politica criminale più severa, finalizzata a proteggere in modo più incisivo la fiducia dei risparmiatori e l'integrità di uno strumento finanziario di rilevante interesse collettivo.
3. **Affermazione del Metodo Funzionale**: Ribadisce con forza che il diritto penale, nel definire le qualifiche soggettive, guarda alla **sostanza e alla funzione** dell'attività, non alle etichette formali o alla natura privatistica del soggetto erogatore. Questo principio è essenziale in un'epoca di privatizzazioni e di commistione tra pubblico e privato.
4. **Valorizzazione del Quadro Normativo**: La Corte non si limita a un'interpretazione astratta, ma compie una disamina minuziosa dell'intreccio di leggi, decreti e regolamenti che governano il risparmio postale, dimostrando come esso configuri un **sistema a sé stante e profondamente radicato nell'ordinamento pubblico**.
In conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite rappresenta una pietra miliare nella giurisprudenza in materia. Con un ragionamento giuridico solido e circostanziato, essa supera le apparenti contraddizioni formali per cogliere la realtà sostanziale di un servizio di rilevante interesse pubblico, assicurandone la dovuta protezione attraverso gli strumenti più appropriati del diritto penale.
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