11 settembre 2026

La Corte precisa le condizioni per la connessione teleologica idonea allo spostamento di competenza

La Corte di legittimità ha affermato che  <<ai fini della configurabilità della connessione teleologica idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, non è necessario né che sia stata formalmente contestata l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 2, cod. pen. né che sussista identità soggettiva tra gli autori dei reati-mezzo e quelli dei reati-fine (Sez. U., n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01; Sez. 6, n. 30998 del 19/04/2018, M., Rv. 274019-01; Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 – 02; Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv. 288847 - 01)>> (Sentenza al link)

10 settembre 2026

Attività integrativa di indagine con valenza sanante ?

La Corte ha precisato che <<il divieto di utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari non si estende all’attività eventualmente svolta dal pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, nemmeno quando i nuovi atti di indagine siano ripetitivi di altri, affetti da inutilizzabilità per essere stati assunti dopo la scadenza dell'anzidetto termine e prima dell'esercizio della azione penale (Sez. 2, n. 33626 del 05/07/2004, Miceli, Rv. 229960 – 01; Sez. 3, n. 8418 del 14/01/2005, Sist, Rv. 230850 – 01)>>.(sentenza al link)

09 settembre 2026

Il processo accusatorio e la perdita di centralità del dibattimento. L'intervento del Prof. Francesco Caprioli*

 


Continua la nostra raccolta di interventi sul processo accusatorio: dopo gli interventi dei Professori Ferrua (al link), Fanchiotti (al link), Orlandi (al link), Illuminati (al link), ospitiamo quello del Professor Francesco Caprioli.  

1) Professore, vorrei prendere l’abbrivo da una domanda speculativa: nel corso delle nostre “interviste” sul processo accusatorio, ci è stato detto che la cultura inquisitoria e quella accusatoria sono contrassegnate da un diverso modo di intendere la “verità”, per la prima pienamente accertabile, per la seconda soltanto ri-costruibile. Condivide questa visione?

 

Credo che si tratti solo di intendersi. L’enunciato che descrive un fatto del passato può essere certamente predicato in termini di verità solo all’esito di un processo di ri-costruzione: lo spiega benissimo Paolo Ferrua quando sottolinea la differenza tra ciò che ancora esiste e può dunque essere “scoperto” (come il corpo del reato sequestrato all’esito di una perquisizione) e ciò che non esiste più e di cui si può solo tentare di dimostrare razionalmente – oltre ogni ragionevole dubbio – la passata esistenza (ossia, appunto, di ri-costruirlo). In questo senso non è sbagliato affermare che la cultura inquisitoria tende a concepire erroneamente la verità (la verità dell’affermazione di esistenza del fatto di reato) come una sorta di oggetto nascosto che deve essere portato alla luce, magari estirpandolo con la forza dall’animo dell’imputato che ne è il solo depositario (le torture ad eruendam veritatem sono uno dei tratti più caratteristici del modello inquisitorio). Ma lo stesso Ferrua pone l’accento sul prefisso “ri” che precede il sostantivo “costruzione”: in quel prefisso c’è, anche nel processo accusatorio, l’impegno del giudice a descrivere il fatto così come è realmente accaduto, cioè l’impegno a dire il vero. Guai a ritenere che il processo accusatorio si disinteressi della verità dell’affermazione di colpevolezza (se così fosse, i nostalgici del processo inquisitorio avrebbero di che festeggiare): e guai a ritenere che la verità del giudice penale – la terribile verità del verdetto di condanna, che può aprire le porte del carcere all’imputato o addirittura toglierli la vita, nei Paesi in cui ancora vige la pena capitale – sia una verità minore, formale, convenzionale, da scrivere con la v minuscola, meno affidabile della verità dello storico, del giornalista o dello scienziato. Hanno certamente ragione Luigi Ferrajoli e Paolo Taruffo quando scrivono che la sola giustificazione accet­tabile delle decisioni giudiziarie è quella rappresentata dalla verità – pura e semplice – dei loro presupposti giuridici e fattuali. Intendiamoci: non v’è dubbio che il giudice penale, nel suo percorso di avvicinamento al vero, incontri limiti giuridici e materiali che sono sconosciuti allo storico o allo scienziato: e nel processo accusatorio i limiti del primo tipo – a partire dalle regole di esclusione probatoria c.d. “estrinseche”, dettate a salvaguardia di interessi esterni al processo – sono assai più numerose e stringenti che in un processo inquisitorio. Ma quando, nonostante quei limiti, è possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che l’imputato è colpevole (rectius, che l’enunciato accusatorio “l’imputato è colpevole” è vero), niente autorizza a pensare che la verità del giudice sia una verità minore o deteriore. Anche nel processo accusatorio, dunque, la colpevolezza – e la verità dell’enunciato che la afferma – sono “pienamente accertabili”, se per pienamente accertato si intende razionalmente accertato oltre ogni ragionevole dubbio. Certo, la logica induttiva, tipica del ragionamento probatorio, ci impedisce di affermare – sul piano puramente logico – la verità di qualunque enunciato, perché restano incancellabili i dubbi di natura scettica, cioè i dubbi che non hanno motivazioni specifiche, legate a ciò che abbiamo motivo di pensare in una specifica situazione (per fare qualche esempio-limite, forse Tizio non ha mai realmente ucciso Caio perché siamo tutti quanti cervelli in una vasca, come in Matrix, o perché il mondo è venuto tutto quanto a esistenza solo cinque minuti fa, memorie e fossili compresi; chi può dirlo?). Ma quando sulla verità di un enunciato x residuano solo dubbi di questo genere – ed è così, quando viene rigorosamente rispettato il criterio di cui all’art. 533 c.p.p. –, noi non abbiamo alcun argomento razionale per negare la verità di x. E tanto basta, a mio giudizio, per affermare, anche in una logica accusatoria, che il giudice che pronuncia un verdetto di condanna sta dicendo la verità (il suo verdetto è a tutti gli effetti un vere dictum). 

 

2) Analizziamo scenari del futuro prossimo. Il crescente ricorso alle prove tecnico scientifiche rischia di favorire un ritorno del processo inquisitorio, attraverso uno spostamento del luogo di accertamento processuale dal dibattimento alle indagini, oppure esalterà il confronto dibattimentale delle tesi scientifiche e quindi in ultima analisi proprio il processo adversary?

 

Un tempo le nostre condotte quotidiane – ivi comprese quelle criminose – lasciavano tracce di facile accertamento solo nella memoria di chi aveva assistito ai fatti e poteva rendere testimonianza. Di qui la centralità della prova testimoniale nel processo penale: l’intera teoria della prova penale è stata costruita intorno alla prova dichiarativa, ed è sostanzialmente alla prova dichiarativa che ha pensato il Costituente quando ha affermato che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova. Oggi non è più così: le nostre condotte lasciano infinite tracce di tipo documentale che un tempo non avrebbero lasciato (dalle riprese audio-video ai dati di traffico telefonico o telematico, fino a un banale scontrino di cassa o alla rilevazione di un autovelox), oppure tracce che in passato non era possibile accertare (reperti genetici, impronte cerebrali ecc.). Tutto questo – insieme al dilagare delle attività di intercettazione – limita fisiologicamente gli spazi attribuiti alla prova dichiarativa e sposta inevitabilmente il baricentro del processo verso la fase che precede il dibattimento. Sarebbe però un errore contrapporre tout court prova scientifica e prova dichiarativa e, dunque, prova scientifica e processo accusatorio. Erano i positivisti a concepire il giudice-scienziato come una sorta di sperimentatore solitario, chiuso nel suo laboratorio processuale, ma quei tempi sono fortunatamente lontani (“scientismo caricaturale”, ha scritto Franco Cordero): la successiva riflessione epistemologica ha svelato come la scienza progredisca proprio grazie ai tentativi di confutazione e di falsificazione, e come, dunque, il suo habitat naturale sia quello del confronto dialettico tra opinioni divergenti, proprio come avviene per l’accertamento della colpevolezza nel processo penale di stampo accusatorio. Del resto, sono le perizie e le consulenze tecniche il canale di immissione della scienza nel processo, e la loro acquisizione avviene di regola, in incidente probatorio o a dibattimento, attraverso l’esame incrociato dei periti e dei consulenti: dell’importanza di instaurare un efficace contraddittorio sulla prova scientifica si è mostrato consapevole anche il d.lgs. n. 150 del 2022, che ha imposto a periti e consulenti l’obbligo di depositare l’eventuale relazione scritta almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il loro esame (art. 501 commi 1-bis e 1-ter c.p.p.). Resta da chiedersi se questo sia un autentico contraddittorio nel momento di formazione della prova, o un contraddittorio sulla prova già formata, non dissimile, benché condotto dall’alto di una specifica competenza tecnico-scientifica, da quello che vede contrapposti il pubblico ministero e il difensore nel corso della discussione finale, quando accusa e difesa propongono al giudice la loro differente valutazione delle prove acquisite. È un quesito che non mi sembra di agevole soluzione a causa della natura ambigua delle perizie e delle consulenze tecniche, che sono talora preordinate all’acquisizione vera e propria di dati probatori, talora alla semplice valutazione di prove già acquisite.

 

3) Guardiamo ad eventuali difetti originari del codice c.d. Vassalli, la lunga durata delle indagini, piuttosto che la possibilità di una valutazione in termini di colpevolezza delle emergenze investigative a fini cautelari (“gravi indizi di colpevolezza”), non rischiavano sin dall’inizio di dar luogo ad un riassetto degli equilibri tra fase preliminare e dibattimento, in favore della prima?

 

L’indagine preliminare che aveva in mente il legislatore del 1988 non era affatto, in realtà, un’indagine “di lunga durata”, ma, al contrario, un’indagine molto breve, totalmente deforma­lizzata, contenutisti­camente povera: un’umile e spiccia attività preparatoria del grande rito dibattimentale. L’idea era quella di attribuire alla fase di ricerca della prova una configurazione volutamente “minimalistica” per sottrarre il dibattimento all’abbraccio mortale dei precedenti istruttori, che aveva fatto fallire, in tutte le sue varie declinazioni nostrane, il modello processuale misto di derivazione napoleonica. Indagini brevi, dunque, incomplete, e, rispetto alle vecchie istruttorie formali e sommarie, di bassissima qualità sistematica: niente processo, niente azione penale, niente prove, niente imputato, poche garanzie partecipative per la difesa, niente sentenze di proscioglimento (e quindi nessuna efficacia preclusiva del provvedimento che dovesse accertare, al termine delle indagini, l’innocenza dell’indagato). Una veste dimessa che avrebbe dovuto rendere improponibile, agli occhi del giudice, il confronto tra le risultanze investigative e le risultanze probatorie dibattimentali, uniche autentiche prove spendibili per l’accertamento della responsabilità. Ma ben presto, come è noto, il modello è interamente franato, per molte ragioni: per il declino delle prove dichiarative in favore di quelle lato sensu documentali e di quelle originariamente irripetibili; per l’eliminazione del consenso del pubblico ministero alla celebrazione del rito abbreviato, che ha trasformato l’iniziale principio di tendenziale incompletezza delle indagini nel suo opposto; per l’esigenza, sempre più avvertita, di non riversare a dibattimento accuse non sufficientemente ponderate; e per numerose altre cause. Dopo pochi anni dall’entrata in vigore del codice del 1988, l’indagine preliminare, come scrisse Livio Pepino, si era già trasformata in una “gigantesca istruzione sommaria”. A me piace descrivere ai miei studenti questa metamorfosi paragonando l’indagine preliminare a Bruce Banner, l’esile e occhialuto chimico protagonista dei fumetti Marvel che, investito dai raggi Gamma, si trasforma nell’incredibile Hulk e si ritrova con gli abiti a brandelli. Quegli abiti a brandelli sono la dimessa veste sistematica che i riformatori del 1988 avevano cucito addosso alla fase investigativa, ormai del tutto inadatti a ricoprire la nuova debordante indagine preliminare. Alcuni sviluppi (come il dilagare delle prove digitali) non erano facilmente prevedibili, ma molte incongruenze erano già presenti nel modello originario: ad esempio, io fin dall’inizio ho trovato inconcepibile che il destinatario di una misura cautelare potesse finire in carcere, magari per molti mesi, a “processo” non ancora iniziato, senza essere ancora “imputato” di nulla, e senza essere ancora raggiunto da alcuna “prova” di colpevolezza! Le porte del carcere si dovrebbero aprire per l’imputato solo dopo la conclusione del processo, con la condanna definitiva, non addirittura prima che il processo abbia inizio (faccio notare che neppure la legge delega si era spinta così avanti: per la direttiva n. 36, la richiesta cautelare avrebbe dovuto comportare l’acquisizione della qualità di imputato e, quindi, l’esercizio dell’azione penale). Perciò concordo con quanto trovo scritto nella domanda, il legislatore del 1988 avrebbe dovuto bilanciare più saggiamente fin dall’inizio i rapporti tra indagine preliminare e dibattimento, senza indulgere a vuoti nominalismi (“indagato”, “elementi di prova”, “dichiarazioni delle persone informate sui fatti” ecc.) e senza cedere all’illusione che la fase investigativa avrebbe potuto rimanere relegata negli angusti confini che le erano stati assegnati.    

 

4) Nei decenni successivi all’entrata in vigore del “nuovo” codice, si è assistito ad un inarrestabile processo riformatore ad opera del legislatore. Le pare che l’attuale codice conservi un disegno accusatorio, ancora sovrapponibile a quello del 1988, o sia, come qualcuno autorevolmente sostiene, soprattutto dopo la Riforma c.d. Cartabia, un esempio di “garantismo inquisitorio”?

 

Quello che lei definisce il “disegno accusatorio” del 1988, ritagliato sul modello corderiano e carneluttiano (e prima ancora, lucchiniano) dell’inchiesta preliminare, era un disegno congeniale a un processo nel quale la prova dichiarativa era il tramite principale tra il giudice e i fatti di reato, e dunque il fulcro dell’attività cognitiva poteva essere concentrato nella fase dibattimentale. Nell’universo della “documentalità” – degli audiovisivi, delle prove digitali, dei captatori informatici –, tutto è cambiato: bisogna prendere atto della fisiologica perdita di centralità del dibattimento penale e regolarsi di conseguenza. L’inevitabile aumento di peso specifico della fase che precede il giudizio non può non condurre anche a un incremento delle garanzie difensive, che fin dall’inizio erano apparse troppo limitate nel corso della fase investigativa (penso, ad esempio, alla presenza del difensore agli atti di individuazione di persone, ammessa solo a partire del 2016). Le nuove prove digitali e scientifiche richiedono, inoltre, garanzie nuove e nuove inevitabili finestre giurisdizionali: quando, ad esempio, all’indagato viene sequestrato un computer o lo smartphone, o gli inquirenti prendono possesso del dispositivo da remoto con un virus Trojan, non si può non pretendere, a mio avviso, che sia un giudice a governare la fase delicatissima della selezione dei dati rilevanti. Ciò, tuttavia, non significa che si stia regredendo – o che si possa in futuro regredire – alla logica del “garantismo inquisitorio” che ha caratterizzato l’ultima fase di vita del codice di procedura penale del 1930. Esiste ormai, infatti, una robusta cornice costituzionale che impedisce al legislatore ordinario di rinnegare i principi-cardine del sistema accusatorio: la rigida separazione delle funzioni, la parità delle armi, e, sul terreno delle prove dichiarative, il contraddittorio nel momento di formazione della prova (con ciò che ne segue in termini di irrilevanza probatoria degli atti di indagine, fuori dei casi eccezionali di cui al quinto comma dell’art. 111 Cost.: la distanza rispetto al modello processuale imperniato sulla fase istruttoria rimane siderale). Ciò che ritengo possa essere rimproverato alla riforma Cartabia non è tanto di avere assecondato la tendenza all’ipertrofismo contenutistico e garantistico della fase investigativa (una tendenza alla quale, lo ripeto, ci si deve in qualche misura rassegnare nel terzo millennio), ma di avere mostrato una scarsissima fiducia nel contraddittorio nel momento di formazione della prova come unico affidabile strumento di accertamento dei fatti (fuori dei casi in cui sia impossibile o inutile instaurarlo, o siano intervenuti fattori di inquinamento della prova). Alludo al nuovo criterio decisorio per il passaggio alla fase dibattimentale, che non è più, come sappiamo, la sostenibilità dell’accusa in giudizio, ma la ragionevole previsione di condanna (rectius, l’impossibilità di definire irragio­nevole una simile previsione). Il legislatore sembra avere ragionato come se la formazione dialettica della prova non potesse mai dissipare le incertezze del quadro cognitivo risultante dalle indagini (ma, al più, rendere meno solide le certezze dell’accusa). Si immagini un’investigazione all’esito della quale il pubblico ministero abbia nel proprio fascicolo dichiarazioni di persone informate sui fatti di portata non univoca: alcune dichiarazioni a carico dell’indagato delle quali, apparentemente, non v’è motivo di dubitare, affiancate da dichiarazioni di segno contrario che si direbbero altrettanto sincere e attendibili. Qualcuno evidentemente sta mentendo, oppure si sbaglia. Che fare, in un simile caso? In un processo autenticamente accusatorio, non si potrebbe che transitare a dibattimento, perché il fondamento del principio del contraddittorio nel momento della formazione della prova dichiarativa è la convinzione che l’esame incrociato dei testimoni sia la tecnica più efficace per scoprire chi dice il vero e chi dice il falso. Tutto si potrebbe dire, ma non che quel dibattimento sia superfluo, se si crede al contraddittorio nel momento di formazione della prova come irrinunciabile garanzie epistemica. Eppure, in un caso come questo, oggi non si potrebbe che pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, essendo irragionevole pronosticare la condanna dell’imputato. Di fatto, il nuovo art. 425 c.p.p. impone al giudice per l’udienza preliminare di valutare le risultanze investigative così come il giudice del dibattimento valuterebbe le prove: l’accesso al dibattimento, è stato scritto, andrebbe ammesso solo a fronte di una piattaforma istruttoria che, confermata, condurrebbe alla condanna. Al contraddittorio come strumento che “partorisce verità”, per usare un’espressione di Massimo Nobili, non viene attribuito alcun valore: il retropensiero è che sia superfluo ogni dibattimento che non si conclude con una condanna, oppure – peggio ancora – che il dibattimento non consentirebbe mai di accertare i fatti più efficacemente di come li ha accertati il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. In questo senso io vedo effettivamente riemergere, dopo quarant’anni di esilio, la vecchia logica del processo misto: il dibattimento torna ad essere la sede processuale in cui la difesa è chiamata a rovesciare un preesistente accertamento di colpevolezza ritenuto già sufficientemente affidabile.

 

5) Professore, non le pare che l’introduzione del nostro processo, ritenuto tendenzialmente accusatorio, sia stata contrassegnata da una paradossale e mal calcolata scommessa sul congruo ricorso ai riti alternativi, di stampo inquisitorio?

 

Non v’è dubbio che il rito accusatorio, fondato sulla tendenziale irrilevanza probatoria degli atti di indagine preliminare e sulla conseguente necessità di acquisire ex novo le prove nella fase dibattimentale, sia un rito che comporta un notevole dispendio di energie processuali, e che dunque necessita, per funzionare, di efficaci politiche di deflazione del dibattimento: i dibattimenti penali dovrebbero essere tendenzialmente pochi, e andrebbero celebrati, per quanto possibile, a poca distanza di tempo dai fatti di reato, per garantire piena efficacia alle tecniche dibattimentali di acquisizione della prova. Si è già detto di quanto si sia rivelata illusoria la pretesa che le indagini preliminari fossero contenutisticamente povere e, dunque, di breve durata. Quanto alla deflazione dei dibattimenti, il legislatore del 1988 confidava, notoriamente, nel drenaggio che avrebbero operato i riti alternativi, ma i numeri gli hanno dato ragione solo in parte. In realtà il discorso è complesso, perché le variabili da considerare sono molte, a partire dalle continue modifiche normative intervenute nel corso degli anni (basti pensare alla progressiva estensione dell’ambito operativo del patteggiamento, all’incremento delle garanzie nel rito abbreviato o alla recente introduzione della sospensione con messa alla prova). Ad oggi, facendo riferimento ai due principali riti alternativi, si può dire che il giudizio abbreviato goda, in realtà, di ottima salute, specie dopo le modifiche apportate dalla legge Carotti del 1999 e dalla legge Orlando del 2017 (nel 2000 le sentenze “abbreviate” furono 17.784, nel 2019 sono state 54.898), mentre il patteggiamento ha seguito un percorso inverso. Nel 2000 le condanne “patteggiate” erano 77.013, nel 2019 erano scese a 50.261: meno, dunque, delle sentenze pronunciate all’esito del giudizio abbreviato (i dati che precedono, aggiornati a qualche anno fa, sono tratti dal bel volume Giustizia per nessuno di Mitja Gialuz e Jacopo Della Torre). Complessi­vamente non è una linea di tendenza confortante, perché l’attuale giudizio abbreviato è processualmente assai meno “economico” di un patteggiamento. Lo stesso discorso (ottima salute, ma limitati benefici in termini di economia processuale) si può fare per la sospensione del processo con messa alla prova, al cui progressivo successo si deve, in larga misura, la stessa crisi dell’applicazione della pena su richiesta. In linea generale, non sono stati dunque certamente raggiunti – e nemmeno avvicinati – i numeri del sistema processuale statunitense, espressamente richiamati nella Relazione al progetto preliminare del codice (negli Stati Uniti, il 90% dei procedimenti penali si chiude con un guilty plea o un plea bargain). Non credo però che l’esperienza dei riti alternativi possa dirsi fallimentare, e che quindi il legislatore abbia interamente perso la sua scommessa. Basti dire che, nel quinquennio 2013-2017, il 60% delle condanne penali è stato pronunciato all’esito di un patteggiamento, di un giudizio abbreviato o di un procedimento per decreto penale. Anche questi numeri vanno però considerati con attenzione, perché si intersecano con un altro dato assai significativo, rappresentato dal numero assai limitato delle sentenze di condanna emanate all’esito dei giudizi di primo grado (nel 2019, solo il 44% delle sentenze complessive, con una percentuale di assoluzioni ex art. 530 c.p.p. pari al 39% in sede monocratica: se ne è parlato molto durante la campagna referendaria, per confutare la tesi del tendenziale “appiattimento” dei giudici sulle posizioni dei colleghi pubblici ministeri). Non tragga in inganno, dunque, quella percentuale del 60%: il drenaggio operato dai riti alternativi non è certamente così elevato. Non è un caso che per abbattere il numero dei dibattimenti il legislatore abbia cercato, in più occasioni, di irrigidire il criterio decisorio che serve a sciogliere l’alternativa tra rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a procedere. L’intento è meritorio: ma a condizione che non lo si persegua, come ho già accennato nella risposta alla precedente domanda, tradendo apertamente l’ispirazione di fondo della riforma del 1988, come è stato fatto con la riforma Cartabia. Quanto, infine, alla circostanza che il legislatore del 1988 abbia ritenuto di puntellare il modello accusatorio aumentando il tasso di inquisitorietà della maggior parte dei procedimenti penali, si tratta indubbiamente di una scelta paradossale, anche se è lo stesso art. 111 comma 5 Cost. a rendere tollerabili schemi processuali in cui l’imputato rinuncia volontariamente alle garanzie del processo accusatorio (in particolare, al contraddittorio nel momento di formazione della prova). Ma i numeri della giustizia italiana non concedevano molte alternative: come già accennato, si tratta di un paradosso ampiamente tollerato anche nei paesi anglosassoni, che pure non sono governati dal principio di obbligatorietà dell’azione penale e possono dunque contare su un altro formidabile strumento di deflazione dei dibattimenti.

 * Professore Ordinario di Procedura penale, Sapienza Università di Roma.

08 settembre 2026

Attività integrativa di indagine: nessun avviso per la difesa. Una strana idee delle garanzie difensive

La seconda sezione della Corte di legittimità ha affermato che, in punto di diritto, <<la norma di cui all’art. 430 cod. proc. pen., ..., non prevede la notificazione di avviso del deposito dell’attività integrative delle indagini e che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con un principio certamente estensibile anche al caso in esame, che «Non è richiesta la notifica alla controparte dell’attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 cod. proc. pen, essendo sufficiente il deposito della relativa documentazione (Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello, Rv. 221896 - 01)» .(sentenza al link)

Orbene, per quanto il tenore letterale dell'art. 430 c.p.p. preveda soltanto che la attività integrativa di indagine sia deposita nella segreteria del PM, con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne copia, appare evidente che l'esercizio delle suddette facoltà presupponga che si sia a conoscenza dell'intervenuto deposito e ciò può avvenire perchè qualcuno avverta la difesa che, ad azione penale già esercitata, il PM abbia compiuto nuove indagini. Deve dunque ritenersi che il diritto all'avviso sia implicitamente riconosciuto. O forse qualcuno pensa che l'esercizio delle predette facoltà sottenda un onere in capo al difensore di costante accesso presso la segreteria dei PM ?  

07 settembre 2026

Deduzione di vizi di valutazione della prova: con il ricorso deve essere depositata l'intera trascrizione

La settima sezione della Corte di legittimità ha affermato che <<il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01)>>(ordinanza al link)

Nel caso di specie il ricorrente aveva riprodotto solo dei singoli brani e non i verbali in forma integrale, così incorrendo nel vizio di inammissibilità sopra prospettato.

04 settembre 2026

Causa di non punibilità e reati tributari.

 

La Corte di cassazione ha precisato che a seguito della riforma dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, ai fini dell'applicabilità della causa di non puniibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non rileva la spontaneità dell'adempimento o la ricorrenza di un ravvedimento, Invero all'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87. è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziària; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.(sentenza al link)

03 settembre 2026

Richiesta della messa alla prova, previa riqualificazione del fatto, reiterabile in appello se, dopo il rigetto, si è chiesto abbreviato

La Corte di cassazione (sez. IV, 29849/2026), richiamando una pronuncia della Corte costituzionale,  ha asserito che <<la richiesta di giudizio abbreviato formulata dopo il rigetto dell’istanza principale di ammissione alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestato, deve intendersi proposta con riserva di gravame. La scelta del rito abbreviato, compiuta dopo che il giudice abbia escluso la qualificazione giuridica necessaria per accedere alla messa alla prova, non determina, pertanto, la definitiva consumazione della relativa facoltà, poiché una diversa conclusione farebbe dipendere l’esercizio del diritto di difesa da una qualificazione giuridica successivamente riconosciuta non rispondente al fatto accertato>>.

02 settembre 2026

Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 – Condannato per reato aggravato ai sensi del terzo comma dell’art. 416-bis.1 cod. pen. - Attenuante della dissociazione - Configurabilità del reato - Sussistenza.

 



La Prima sezione penale, in tema di reati contro l’ordine pubblico, ha affermato che il reato di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetto condannato per il delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile anche quando in relazione allo stesso sia stata applicata l’attenuante della dissociazione.

Ricorso avverso sentenza patteggiamento, quale nozione di erronea qualificazione giuridica

 



La Corte ha precisato che in caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte, <<l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026). Nello specifico, basti rilevare che il dato di fatto su cui il ricorso si fonda costituisce il prodotto di un giudizio valutativo e che il parametro quantitativo di riferimento non è indefettibile (operando solo "di norma": Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), potendo assumere rilevanza, a tal fine, anche altri aspetti del fatto>>. (sentenza al link)

Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni - Captatore informatico - Esecuzione con modalità discontinua


 

La Sesta Sezione penale, in tema di intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, ha affermato che l'esecuzione delle operazioni con modalità discontinua non determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina derogatoria prevista dall'art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., esonera il decreto autorizzativo dall'indicazione preventiva dei luoghi e dei tempi della captazione, ma non implica che il captatore informatico debba rimanere costantemente attivo per l'intera durata dell'autorizzazione).

Diversa qualificazione giuridica del fatto in sentenza – Mancato avviso all’imputato – Riqualificazione giuridica prevedibile – Preclusione all’accesso a un rito alternativo divenuto ammissibile solo a seguito della riqualificazione – Possibile ostatività dell’art. 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dell’art. 48, secondo comma, CDFUE – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

 


La Sesta Sezione Penale ha sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, a norma dell’art. 267 TFUE, il seguente quesito: se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché l’articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di una disciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncia nel merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, senza darne all’imputato preventiva informazione in tempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anche qualora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l’imputato, così da precludergli, in particolare, l’accesso ad un rito alternativo, divenuto possibile soltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può più essere chiesto dall’imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quella fase del processo, è già decorso.

01 settembre 2026

La contestazione è un passe-partout anche per la giustizia disciplinare.

 

Il CNF in sede di giudice disciplinare ha affermato che <<la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione si verifica solo in caso di una trasformazione radicale del fatto contestato, tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa. Non sussiste, invece, alcuna violazione qualora, restando immutata la materialità del fatto, il giudice disciplinare proceda a una diversa qualificazione giuridica dello stesso (cfr. CNF, sent. n. 365 del 9 ottobre 2024; CNF, sent. n. 8 del 9 febbraio 2023)>> (decisione al link)

Comne è noto si tratta di un principio reiteratamente affermato dalla giurispudenza di legittimità, secondo cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (sentenza della Corte di Cassazione al link). 

Eppure, l' idea che qualsivoglia Giudice, all'esito di qualsivoglia processo, possa dar carico all'accusato di un fatto diverso da quello contestato, pur in assenza di ogni modifica formale della contestazione, giacchè il prevenuto sia venuto a trovarsi, durante il processo, nelle condizioni di difendersi, suscita evidenti perplessità. Si tratta a nostro avviso di asserzioni incontrollabili: abbandonato l'ancoraggio alla lettera della contestazione, chi può verificare quando intercorra una trasformazione radicale del fatto ? La possibilità di difendersi, che consente la legittimazione di un addebito diverso, può sorgere in ogni momento del processo ? Che spazi di recupero delle sue prerogative ha l'accusato, ove si accorga che l'addebito si sta trasformando: potrà mutare i capitolati di prova ?   Il mancato pregiudizio ai diritti di difesa rispetto a cosa va parametrato: alla possibilità che il difensore modello si possa accorgere del mutare dell'addebito oppure che egli si statto in grado di costruire una nuova linea difensiva ?    


25 agosto 2026

L'ESSENZIALE: UN VADEMECUM MINIMO SUL DEPOSITO DELLE IMPUGNAZIONI di Casula, D'Agnolo e Monsagrati


I colleghi in epigrafe, pensosi delle notti insonni dei colleghi, hanno predisposto un vademecum sulle impugnazioni. Ritenendo possa essere utile anche per chi legge questo blog, previa concessione degli autori, pubblichiamo il link al vademecum Vademecum al link

21 agosto 2026

❌❌Nuova ipotesi di detenzione domiciliare e di definizione del procedimento per tossicodipendenti e alcoldipendenti.❌❌

Da oggi è in vigore la legge 140/2026  che ha introdotto un'ipotesi speciale di detenzione domiciliare e di definizione del procedimento in favore di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.

A mente dell'art. 94 ter dpr 309/90, <<quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L’interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale>>.

Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, le strutture presso cui si può essere ammesso al detenzione domiciliare sono le strutture private accreditate ai sensi dell’articolo 117 o le strutture pubbliche residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze.

L'art. 94 -quater prevede la definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti. In particolare il comma 1 prevede che <<al fine di accedere alla misura prevista dall’articolo 94 -ter , l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94 -ter , di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiun ti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale>>. (Gazzetta al link)

01 agosto 2026

Buone vacanze

 



"Foro e Giurisprudenza", per il mese di agosto, sospenderà le pubblicazioni quotidiane. 

Daremo conto soltanto di approfondimenti e novità, se ve ne saranno.

Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente dal mese di settembre.

Buone vacanze!


31 luglio 2026

LA CASSAZIONE ANNULLA LA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE: MOTIVAZIONE APPARENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA

 



Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per violenza sessuale per induzione pronunciata a fronte della contestazione di violenza sessuale per costrizione, in quanto le diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. non sono equivalenti o sovrapponibili tra loro, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto.


Corte di Cassazione, sez. III, n. 25589/2026


Approfondimento (I.A.)

ABSTRACT

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza del 9 maggio 2026, ha annullato con rinvio la condanna inflitta a B.F. per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila. L'impugnazione è stata accolta per plurimi vizi motivazionali e violazioni di legge. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato: (1) l'omessa valutazione di prove decisive (consulenza tecnica del PM, accertamenti tossicologici, videoregistrazioni); (2) la mancata considerazione della memoria difensiva dell'imputato e dei messaggi WhatsApp, con violazione del principio della presunzione di innocenza; (3) l'insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato, con particolare riguardo alla consapevolezza del dissenso; (4) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo la riqualificazione dalla fattispecie di induzione (comma 2) a quella di costrizione (comma 1) avvenuta in un giudizio abbreviato non condizionato, pregiudicando la strategia difensiva dell'imputato. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni dei giudici di merito si fossero arrestate a formule generiche, senza un effettivo confronto con le prove e le ipotesi difensive, e che il ricorso al fenomeno del "freezing" non potesse sostituire l'accertamento concreto del dolo. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo esame.



1. CONTESTO PROCESSUALE

  1. Primo grado (14 febbraio 2023): Il G.U.P. del Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, dichiara B.F. colpevole del reato di violenza sessuale, riqualificando l'imputazione originaria ex art. 609-bis, comma 2, n. 1 (violenza sessuale per induzione) in violenza sessuale per costrizione ex art. 609-bis, comma 1. Pena: 4 anni e 8 mesi di reclusione, risarcimento del danno alla parte civile.

  2. Secondo grado (7 aprile 2025): La Corte d'Appello dell'Aquila conferma integralmente la sentenza di primo grado.

  3. Ricorso per cassazione: Il difensore di B.F. propone ricorso articolato in cinque motivi.


2. MOTIVI DI RICORSO E DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Primo motivo: Vizio di manifesta illogicità della motivazione per omessa/travisata valutazione di prove decisive

Censura difensiva:
La difesa lamenta che i giudici di merito abbiano omesso o travisato la valutazione di tre elementi probatori fondamentali:

  • Consulenza tecnica del PM: aveva evidenziato difficoltà rievocative "specifiche" della persona offesa, vuoti di memoria, flash, e perplessità circa il dissenso, con pressioni esterne (sorella e compagno) emerse nel colloquio clinico. Il GUP si era limitato a rilevare l'idoneità generica a testimoniare, senza confrontarsi con le criticità.

  • Accertamenti tossicologici negativi: avevano escluso l'assunzione di sostanze stupefacenti, contraddicendo l'ipotesi della persona offesa di essere stata "drogata".

  • Videoregistrazioni: dai filmati non emergerebbero segni di barcollamento marcato, condotte coercitive o dinamica compatibile con l'impossibilità di autodeterminarsi.

Valutazione della Cassazione:

  • Fondato. La Corte rileva che la sentenza di appello ha trattato la censura in modo "meramente apparente", riducendola a una "sensazione" senza confrontarsi con i precisi brani della consulenza tecnica.

  • La motivazione è affetta da contraddittorietà interna: la Corte spiega l'errore della persona offesa sul chi avesse portato i bicchieri come effetto di memoria alterata, ma non si confronta con la conseguenza logica che se su aspetti fattuali sensibili il ricordo è distorto, quali ragioni consentano di considerare "lineare e affidabile" la ricostruzione del segmento centrale.

  • Le videoregistrazioni sono state assunte come "chiare" sulla base di un'annotazione della polizia giudiziaria, senza che i giudici illustrassero specifici fotogrammi o sequenze corroboranti la tesi accusatoria né rispondessero alle obiezioni difensive sulla qualità, distanza e durata delle riprese.

  • Il vizio è qualificato come "travisamento della prova per omissione", poiché i giudici hanno evocato le prove come riscontro senza effettivamente valutarle nel loro contenuto.


Secondo motivo: Mancata valutazione della memoria difensiva dell'imputato e dei messaggi WhatsApp

Censura difensiva:
L'imputato aveva depositato una memoria difensiva dettagliata, anteriore alla discovery, contenente messaggi WhatsApp (toni affettuosi immediatamente successivi, conversazione del giorno seguente in tono ordinario) che dimostravano un rapporto confidenziale e una percezione di consensualità. Il GUP aveva liquidato la memoria affermando che "sull'imputato non gravava l'obbligo di riferire la verità", mentre la Corte d'Appello non aveva affrontato il tema.

Valutazione della Cassazione:

  • Fondato. La Corte sottolinea che il giudice non può esimersi dal valutare una versione dei fatti solo perché proveniente dall'imputato, poiché ciò equivarrebbe a rovesciare il paradigma accusatorio, attribuendo ex ante valore prevalente alle dichiarazioni della persona offesa.

  • L'affermazione del GUP ("l'imputato non è onerato dell'obbligo di riferire la verità") è giuridicamente corretta ma logicamente irrilevante ai fini della valutazione probatoria.

  • La Corte d'Appello, pur investita di censura esplicita, non rimedia a tale lacuna, omettendo qualsiasi analisi della versione alternativa e limitandosi a ribadire l'attendibilità della persona offesa.

  • Conseguenza: il giudizio di colpevolezza è stato fondato senza avere previamente escluso, con argomentazione razionale, un'ipotesi alternativa plausibile, in violazione dell'art. 533 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio) e del principio costituzionale di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.).


Terzo motivo: Insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato (dolo)

Censura difensiva:
La difesa contesta che i giudici di merito abbiano omesso di verificare se l'imputato fosse 
consapevole del dissenso della persona offesa, elemento centrale del dolo nella violenza sessuale per costrizione. Esistevano elementi di contesto (frequentazione precedente, messaggi, dinamica video, assenza di violenza fisica, reciproca assunzione di alcol) idonei a sostenere una percezione di consensualità o, quantomeno, un errore incolpevole sul consenso (art. 47 c.p.).

Valutazione della Cassazione:

  • Fondato. La Corte rileva che la sentenza d'Appello, richiamando il principio dell'"errore inescusabile sulla legge penale", ha operato una scorciatoia logica, spostando il tema dalla prova del dolo alla irrilevanza della buona fede come giustificazione.

  • La Corte precisa che la buona fede può rilevare non come scriminante (art. 59 c.p.), bensì come fattore impeditivo del dolo se si traduce in errore sul fatto (consenso) ai sensi dell'art. 47 c.p.

  • Il richiamo al "freezing" (blocco emotivo) spiega il comportamento della vittima (assenza di reazione), ma non dimostra che l'imputato abbia percepito il dissenso o la condizione di incapacità di autodeterminazione.

  • Manca il "ponte argomentativo" che chiarisca: (i) quali segnali esteriori rendevano percepibile l'incapacità; (ii) come l'imputato li abbia colti (o dovuto cogliere); (iii) perché gli elementi contrari dedotti dalla difesa siano recessivi.

  • La motivazione sul dolo è "del tutto mancante" e il giudice di rinvio dovrà procedere a un nuovo esame ricostruendo e motivando compiutamente: (i) quali dati rendessero percepibile la mancanza di consenso; (ii) se e come l'imputato abbia percepito tali dati; (iii) perché gli elementi contrari non generino un dubbio ragionevole sul dolo.


Quarto motivo: Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.)

Censura difensiva:
La riqualificazione dal comma 2 (induzione) al comma 1 (costrizione) operata in primo grado in un 
giudizio abbreviato non condizionato avrebbe determinato un fatto diverso, pregiudicando la strategia difensiva cristallizzata dalla scelta del rito. In appello, la Corte avrebbe ulteriormente mutato le modalità fattuali, passando dal paradigma dell'"incapacità assoluta per alcol" a quello del "freezing/repentinità".

Valutazione della Cassazione:

  • Fondato. La Corte richiama il principio secondo cui le diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609-bis c.p. non sono equivalenti o sovrapponibili, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 3951/2021).

  • In un giudizio abbreviato non condizionato, la riqualificazione - non sorretta da nuovi elementi emersi nel contraddittorio - costituisce violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. , incidendo sul diritto di difesa e sulla stessa scelta del rito (negozio processuale).

  • La Corte d'Appello ha recepito la riqualificazione senza affrontare: (i) se la trasformazione da "induzione abusiva" a "costrizione per incapacità" incida su un elemento essenziale della condotta; (ii) se tale riqualificazione fosse prevedibile dall'imputato al momento della scelta del rito; (iii) se, in caso contrario, si imponesse la rimessione in termini o la declaratoria di nullità.

  • L'ulteriore "coloritura" della costrizione in termini di freezing/repentinità rende ancora più problematica la prevedibilità della condanna.

Il giudice di rinvio dovrà:

  • Verificare se la condanna ex comma 1, rispetto alla contestazione originaria ex comma 2, n. 1, si traduca in fatto diverso; in caso affermativo, dichiarare la nullità della sentenza.

  • In ogni caso, motivare puntualmente sulla prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.


Quinto motivo (non esaminato): Diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità e delle generiche

La Corte, avendo accolto i primi quattro motivi, si esime dall'esaminare la censura relativa alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti (art. 609-bis, comma 3, e art. 62-bis c.p.), in quanto assorbita dall'annullamento della sentenza.


3. DISPOSITIVO E CONSEGUENZE

La Corte di Cassazione:

  1. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.

  2. Dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003).

Effetti:

  • La condanna di B.F. viene definitivamente rimossa in attesa del nuovo giudizio di appello.

  • Il giudice di rinvio dovrà riconsiderare l'intera vicenda processuale alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione, con particolare attenzione a:

    • Valutazione completa e non selettiva delle prove (consulenza tecnica, tossicologici, video, messaggi).

    • Analisi della memoria difensiva e delle ipotesi alternative, superando il pregiudizio legato allo statuto processuale dell'imputato.

    • Accertamento concreto del dolo, evitando automatismi definitori e scorciatoie logiche.

    • Rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con specifica verifica della prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.


4. RILEVANZA GIURISPRUDENZIALE

La sentenza si segnala per i seguenti principi di diritto:

  1. Motivazione apparente: non è sufficiente che il giudice affermi genericamente l'attendibilità della persona offesa; occorre confrontarsi analiticamente con le prove contrarie e le ipotesi difensive.

  2. Travisamento per omissione: integra vizio motivazionale l'omessa valutazione di una prova decisiva, anche se non direttamente percepita dal giudice.

  3. Presunzione di innocenza e valutazione della versione dell'imputato: il giudice non può esimersi dal valutare la versione difensiva solo perché proveniente dall'imputato; l'assenza di obbligo di verità non equivale a irrilevanza probatoria.

  4. Dolo nella violenza sessuale: la consapevolezza del dissenso deve essere provata in concreto; il richiamo al freezing spiega il comportamento della vittima ma non l'elemento soggettivo dell'agente.

  5. Correlazione accusa-sentenza e giudizio abbreviato: la riqualificazione da induzione a costrizione, in assenza di nuovi elementi, viola il diritto di difesa e il principio del giusto processo, soprattutto in rito abbreviato non condizionato.


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