La Corte di legittimità ha affermato che <<ai fini della configurabilità della connessione teleologica idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, non è necessario né che sia stata formalmente contestata l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 2, cod. pen. né che sussista identità soggettiva tra gli autori dei reati-mezzo e quelli dei reati-fine (Sez. U., n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01; Sez. 6, n. 30998 del 19/04/2018, M., Rv. 274019-01; Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 – 02; Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv. 288847 - 01)>> (Sentenza al link)
11 settembre 2026
10 settembre 2026
Attività integrativa di indagine con valenza sanante ?
La Corte ha precisato che <<il divieto di utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari non si estende all’attività eventualmente svolta dal pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, nemmeno quando i nuovi atti di indagine siano ripetitivi di altri, affetti da inutilizzabilità per essere stati assunti dopo la scadenza dell'anzidetto termine e prima dell'esercizio della azione penale (Sez. 2, n. 33626 del 05/07/2004, Miceli, Rv. 229960 – 01; Sez. 3, n. 8418 del 14/01/2005, Sist, Rv. 230850 – 01)>>.(sentenza al link)
09 settembre 2026
Il processo accusatorio e la perdita di centralità del dibattimento. L'intervento del Prof. Francesco Caprioli*
1) Professore, vorrei prendere
l’abbrivo da una domanda speculativa: nel corso delle nostre “interviste”
sul processo accusatorio, ci è stato detto che la cultura inquisitoria e quella
accusatoria sono contrassegnate da un diverso modo di intendere la “verità”,
per la prima pienamente accertabile, per la seconda soltanto ri-costruibile.
Condivide questa visione?
Credo che si tratti solo di intendersi.
L’enunciato che descrive un fatto del passato può essere certamente predicato
in termini di verità solo all’esito di un processo di ri-costruzione: lo spiega
benissimo Paolo Ferrua quando sottolinea la differenza tra ciò che ancora
esiste e può dunque essere “scoperto” (come il corpo del reato sequestrato
all’esito di una perquisizione) e ciò che non esiste più e di cui si può solo
tentare di dimostrare razionalmente – oltre ogni ragionevole dubbio – la
passata esistenza (ossia, appunto, di ri-costruirlo). In questo senso non è
sbagliato affermare che la cultura inquisitoria tende a concepire erroneamente
la verità (la verità dell’affermazione di esistenza del fatto di reato) come
una sorta di oggetto nascosto che deve essere portato alla luce, magari estirpandolo
con la forza dall’animo dell’imputato che ne è il solo depositario (le torture ad
eruendam veritatem sono uno dei tratti più caratteristici del modello
inquisitorio). Ma lo stesso Ferrua pone l’accento sul prefisso “ri” che precede
il sostantivo “costruzione”: in quel prefisso c’è, anche nel processo
accusatorio, l’impegno del giudice a descrivere il fatto così come è realmente
accaduto, cioè l’impegno a dire il vero. Guai a ritenere che il processo
accusatorio si disinteressi della verità dell’affermazione di colpevolezza (se
così fosse, i nostalgici del processo inquisitorio avrebbero di che
festeggiare): e guai a ritenere che la verità del giudice penale – la terribile
verità del verdetto di condanna, che può aprire le porte del carcere
all’imputato o addirittura toglierli la vita, nei Paesi in cui ancora vige la
pena capitale – sia una verità minore, formale, convenzionale, da scrivere con
la v minuscola, meno affidabile della verità dello storico, del giornalista o
dello scienziato. Hanno certamente ragione Luigi Ferrajoli e Paolo Taruffo
quando scrivono che la sola giustificazione accettabile delle decisioni
giudiziarie è quella rappresentata dalla verità – pura e semplice – dei loro
presupposti giuridici e fattuali. Intendiamoci: non v’è dubbio che il giudice
penale, nel suo percorso di avvicinamento al vero, incontri limiti giuridici e
materiali che sono sconosciuti allo storico o allo scienziato: e nel processo
accusatorio i limiti del primo tipo – a partire dalle regole di esclusione
probatoria c.d. “estrinseche”, dettate a salvaguardia di interessi esterni al
processo – sono assai più numerose e stringenti che in un processo
inquisitorio. Ma quando, nonostante quei limiti, è possibile affermare oltre
ogni ragionevole dubbio che l’imputato è colpevole (rectius, che
l’enunciato accusatorio “l’imputato è colpevole” è vero), niente autorizza a
pensare che la verità del giudice sia una verità minore o deteriore. Anche nel
processo accusatorio, dunque, la colpevolezza – e la verità dell’enunciato che
la afferma – sono “pienamente accertabili”, se per pienamente accertato si
intende razionalmente accertato oltre ogni ragionevole dubbio. Certo, la logica
induttiva, tipica del ragionamento probatorio, ci impedisce di affermare – sul
piano puramente logico – la verità di qualunque enunciato, perché
restano incancellabili i dubbi di natura scettica, cioè i dubbi che non hanno
motivazioni specifiche, legate a ciò che abbiamo motivo di pensare in una
specifica situazione (per fare qualche esempio-limite, forse Tizio non ha mai
realmente ucciso Caio perché siamo tutti quanti cervelli in una vasca, come in
Matrix, o perché il mondo è venuto tutto quanto a esistenza solo cinque minuti
fa, memorie e fossili compresi; chi può dirlo?). Ma quando sulla verità di un
enunciato x residuano solo dubbi di questo genere – ed è così, quando viene
rigorosamente rispettato il criterio di cui all’art. 533 c.p.p. –, noi non
abbiamo alcun argomento razionale per negare la verità di x. E tanto basta, a
mio giudizio, per affermare, anche in una logica accusatoria, che il giudice
che pronuncia un verdetto di condanna sta dicendo la verità (il suo verdetto è
a tutti gli effetti un vere dictum).
2) Analizziamo scenari del futuro
prossimo. Il crescente ricorso alle prove tecnico scientifiche rischia di
favorire un ritorno del processo inquisitorio, attraverso uno spostamento del
luogo di accertamento processuale dal dibattimento alle indagini, oppure
esalterà il confronto dibattimentale delle tesi scientifiche e quindi in ultima
analisi proprio il processo adversary?
Un tempo le nostre condotte quotidiane
– ivi comprese quelle criminose – lasciavano tracce di facile accertamento solo
nella memoria di chi aveva assistito ai fatti e poteva rendere testimonianza.
Di qui la centralità della prova testimoniale nel processo penale: l’intera
teoria della prova penale è stata costruita intorno alla prova dichiarativa, ed
è sostanzialmente alla prova dichiarativa che ha pensato il Costituente quando
ha affermato che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nel momento di formazione della prova. Oggi non è più così: le nostre condotte
lasciano infinite tracce di tipo documentale che un tempo non avrebbero
lasciato (dalle riprese audio-video ai dati di traffico telefonico o
telematico, fino a un banale scontrino di cassa o alla rilevazione di un
autovelox), oppure tracce che in passato non era possibile accertare (reperti
genetici, impronte cerebrali ecc.). Tutto questo – insieme al dilagare delle
attività di intercettazione – limita fisiologicamente gli spazi attribuiti alla
prova dichiarativa e sposta inevitabilmente il baricentro del processo verso la
fase che precede il dibattimento. Sarebbe però un errore contrapporre tout
court prova scientifica e prova dichiarativa e, dunque, prova scientifica e
processo accusatorio. Erano i positivisti a concepire il giudice-scienziato
come una sorta di sperimentatore solitario, chiuso nel suo laboratorio
processuale, ma quei tempi sono fortunatamente lontani (“scientismo
caricaturale”, ha scritto Franco Cordero): la successiva riflessione
epistemologica ha svelato come la scienza progredisca proprio grazie ai
tentativi di confutazione e di falsificazione, e come, dunque, il suo habitat
naturale sia quello del confronto dialettico tra opinioni divergenti, proprio
come avviene per l’accertamento della colpevolezza nel processo penale di
stampo accusatorio. Del resto, sono le perizie e le consulenze tecniche il
canale di immissione della scienza nel processo, e la loro acquisizione avviene
di regola, in incidente probatorio o a dibattimento, attraverso l’esame
incrociato dei periti e dei consulenti: dell’importanza di instaurare un
efficace contraddittorio sulla prova scientifica si è mostrato consapevole
anche il d.lgs. n. 150 del 2022, che ha imposto a periti e consulenti l’obbligo
di depositare l’eventuale relazione scritta almeno sette giorni prima
dell’udienza fissata per il loro esame (art. 501 commi 1-bis e 1-ter
c.p.p.). Resta da chiedersi se questo sia un autentico contraddittorio nel
momento di formazione della prova, o un contraddittorio sulla prova già
formata, non dissimile, benché condotto dall’alto di una specifica competenza
tecnico-scientifica, da quello che vede contrapposti il pubblico ministero e il
difensore nel corso della discussione finale, quando accusa e difesa propongono
al giudice la loro differente valutazione delle prove acquisite. È un quesito
che non mi sembra di agevole soluzione a causa della natura ambigua delle
perizie e delle consulenze tecniche, che sono talora preordinate
all’acquisizione vera e propria di dati probatori, talora alla semplice
valutazione di prove già acquisite.
3) Guardiamo ad eventuali difetti
originari del codice c.d. Vassalli, la lunga durata delle indagini, piuttosto
che la possibilità di una valutazione in termini di colpevolezza delle
emergenze investigative a fini cautelari (“gravi indizi di colpevolezza”),
non rischiavano sin dall’inizio di dar luogo ad un riassetto degli equilibri
tra fase preliminare e dibattimento, in favore della prima?
L’indagine preliminare che aveva in
mente il legislatore del 1988 non era affatto, in realtà, un’indagine “di lunga
durata”, ma, al contrario, un’indagine molto breve, totalmente deformalizzata,
contenutisticamente povera: un’umile e spiccia attività preparatoria del
grande rito dibattimentale. L’idea era quella di attribuire alla fase di
ricerca della prova una configurazione volutamente “minimalistica” per
sottrarre il dibattimento all’abbraccio mortale dei precedenti istruttori, che
aveva fatto fallire, in tutte le sue varie declinazioni nostrane, il modello
processuale misto di derivazione napoleonica. Indagini brevi, dunque,
incomplete, e, rispetto alle vecchie istruttorie formali e sommarie, di bassissima
qualità sistematica: niente processo, niente azione penale, niente prove,
niente imputato, poche garanzie partecipative per la difesa, niente sentenze di
proscioglimento (e quindi nessuna efficacia preclusiva del provvedimento che
dovesse accertare, al termine delle indagini, l’innocenza dell’indagato). Una
veste dimessa che avrebbe dovuto rendere improponibile, agli occhi del giudice,
il confronto tra le risultanze investigative e le risultanze probatorie
dibattimentali, uniche autentiche prove spendibili per l’accertamento della
responsabilità. Ma ben presto, come è noto, il modello è interamente franato,
per molte ragioni: per il declino delle prove dichiarative in favore di quelle lato
sensu documentali e di quelle originariamente irripetibili; per
l’eliminazione del consenso del pubblico ministero alla celebrazione del rito
abbreviato, che ha trasformato l’iniziale principio di tendenziale
incompletezza delle indagini nel suo opposto; per l’esigenza, sempre più
avvertita, di non riversare a dibattimento accuse non sufficientemente
ponderate; e per numerose altre cause. Dopo pochi anni dall’entrata in vigore
del codice del 1988, l’indagine preliminare, come scrisse Livio Pepino, si era
già trasformata in una “gigantesca istruzione sommaria”. A me piace descrivere
ai miei studenti questa metamorfosi paragonando l’indagine preliminare a Bruce
Banner, l’esile e occhialuto chimico protagonista dei fumetti Marvel che,
investito dai raggi Gamma, si trasforma nell’incredibile Hulk e si ritrova con
gli abiti a brandelli. Quegli abiti a brandelli sono la dimessa veste
sistematica che i riformatori del 1988 avevano cucito addosso alla fase
investigativa, ormai del tutto inadatti a ricoprire la nuova debordante
indagine preliminare. Alcuni sviluppi (come il dilagare delle prove digitali)
non erano facilmente prevedibili, ma molte incongruenze erano già presenti nel
modello originario: ad esempio, io fin dall’inizio ho trovato inconcepibile che
il destinatario di una misura cautelare potesse finire in carcere, magari per
molti mesi, a “processo” non ancora iniziato, senza essere ancora “imputato” di
nulla, e senza essere ancora raggiunto da alcuna “prova” di colpevolezza! Le
porte del carcere si dovrebbero aprire per l’imputato solo dopo la conclusione
del processo, con la condanna definitiva, non addirittura prima che il processo
abbia inizio (faccio notare che neppure la legge delega si era spinta così
avanti: per la direttiva n. 36, la richiesta cautelare avrebbe dovuto
comportare l’acquisizione della qualità di imputato e, quindi, l’esercizio
dell’azione penale). Perciò concordo con quanto trovo scritto nella domanda, il
legislatore del 1988 avrebbe dovuto bilanciare più saggiamente fin dall’inizio
i rapporti tra indagine preliminare e dibattimento, senza indulgere a vuoti
nominalismi (“indagato”, “elementi di prova”, “dichiarazioni delle persone
informate sui fatti” ecc.) e senza cedere all’illusione che la fase
investigativa avrebbe potuto rimanere relegata negli angusti confini che le
erano stati assegnati.
4) Nei decenni successivi all’entrata in vigore del “nuovo” codice, si è assistito ad un inarrestabile processo riformatore ad opera del legislatore. Le pare che l’attuale codice conservi un disegno accusatorio, ancora sovrapponibile a quello del 1988, o sia, come qualcuno autorevolmente sostiene, soprattutto dopo la Riforma c.d. Cartabia, un esempio di “garantismo inquisitorio”?
Quello che lei definisce il “disegno
accusatorio” del 1988, ritagliato sul modello corderiano e carneluttiano (e
prima ancora, lucchiniano) dell’inchiesta preliminare, era un disegno
congeniale a un processo nel quale la prova dichiarativa era il tramite
principale tra il giudice e i fatti di reato, e dunque il fulcro dell’attività
cognitiva poteva essere concentrato nella fase dibattimentale. Nell’universo
della “documentalità” – degli audiovisivi, delle prove digitali, dei captatori
informatici –, tutto è cambiato: bisogna prendere atto della fisiologica
perdita di centralità del dibattimento penale e regolarsi di conseguenza.
L’inevitabile aumento di peso specifico della fase che precede il giudizio non
può non condurre anche a un incremento delle garanzie difensive, che fin
dall’inizio erano apparse troppo limitate nel corso della fase investigativa
(penso, ad esempio, alla presenza del difensore agli atti di individuazione di
persone, ammessa solo a partire del 2016). Le nuove prove digitali e
scientifiche richiedono, inoltre, garanzie nuove e nuove inevitabili finestre
giurisdizionali: quando, ad esempio, all’indagato viene sequestrato un computer
o lo smartphone, o gli inquirenti prendono possesso del dispositivo da remoto
con un virus Trojan, non si può non pretendere, a mio avviso, che sia un
giudice a governare la fase delicatissima della selezione dei dati rilevanti.
Ciò, tuttavia, non significa che si stia regredendo – o che si possa in futuro
regredire – alla logica del “garantismo inquisitorio” che ha caratterizzato
l’ultima fase di vita del codice di procedura penale del 1930. Esiste ormai,
infatti, una robusta cornice costituzionale che impedisce al legislatore
ordinario di rinnegare i principi-cardine del sistema accusatorio: la rigida
separazione delle funzioni, la parità delle armi, e, sul terreno delle prove
dichiarative, il contraddittorio nel momento di formazione della prova (con ciò
che ne segue in termini di irrilevanza probatoria degli atti di indagine, fuori
dei casi eccezionali di cui al quinto comma dell’art. 111 Cost.: la distanza
rispetto al modello processuale imperniato sulla fase istruttoria rimane
siderale). Ciò che ritengo possa essere rimproverato alla riforma Cartabia non
è tanto di avere assecondato la tendenza all’ipertrofismo contenutistico e
garantistico della fase investigativa (una tendenza alla quale, lo ripeto, ci
si deve in qualche misura rassegnare nel terzo millennio), ma di avere mostrato
una scarsissima fiducia nel contraddittorio nel momento di formazione della prova
come unico affidabile strumento di accertamento dei fatti (fuori dei casi in
cui sia impossibile o inutile instaurarlo, o siano intervenuti fattori di
inquinamento della prova). Alludo al nuovo criterio decisorio per il passaggio
alla fase dibattimentale, che non è più, come sappiamo, la sostenibilità
dell’accusa in giudizio, ma la ragionevole previsione di condanna (rectius,
l’impossibilità di definire irragionevole una simile previsione). Il
legislatore sembra avere ragionato come se la formazione dialettica della prova
non potesse mai dissipare le incertezze del quadro cognitivo risultante dalle
indagini (ma, al più, rendere meno solide le certezze dell’accusa). Si immagini
un’investigazione all’esito della quale il pubblico ministero abbia nel proprio
fascicolo dichiarazioni di persone informate sui fatti di portata non univoca:
alcune dichiarazioni a carico dell’indagato delle quali, apparentemente, non v’è
motivo di dubitare, affiancate da dichiarazioni di segno contrario che si
direbbero altrettanto sincere e attendibili. Qualcuno evidentemente sta
mentendo, oppure si sbaglia. Che fare, in un simile caso? In un processo
autenticamente accusatorio, non si potrebbe che transitare a dibattimento,
perché il fondamento del principio del contraddittorio nel momento della
formazione della prova dichiarativa è la convinzione che l’esame incrociato dei
testimoni sia la tecnica più efficace per scoprire chi dice il vero e chi dice
il falso. Tutto si potrebbe dire, ma non che quel dibattimento sia superfluo,
se si crede al contraddittorio nel momento di formazione della prova come
irrinunciabile garanzie epistemica. Eppure, in un caso come questo, oggi non si
potrebbe che pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, essendo
irragionevole pronosticare la condanna dell’imputato. Di fatto, il nuovo art.
425 c.p.p. impone al giudice per l’udienza preliminare di valutare le
risultanze investigative così come il giudice del dibattimento valuterebbe le
prove: l’accesso al dibattimento, è stato scritto, andrebbe ammesso solo a
fronte di una piattaforma istruttoria che, confermata, condurrebbe alla
condanna. Al contraddittorio come strumento che “partorisce verità”, per usare
un’espressione di Massimo Nobili, non viene attribuito alcun valore: il
retropensiero è che sia superfluo ogni dibattimento che non si conclude con una
condanna, oppure – peggio ancora – che il dibattimento non consentirebbe mai di
accertare i fatti più efficacemente di come li ha accertati il pubblico
ministero nel corso delle indagini preliminari. In questo senso io vedo
effettivamente riemergere, dopo quarant’anni di esilio, la vecchia logica del
processo misto: il dibattimento torna ad essere la sede processuale in cui la
difesa è chiamata a rovesciare un preesistente accertamento di colpevolezza
ritenuto già sufficientemente affidabile.
5) Professore, non le pare che
l’introduzione del nostro processo, ritenuto tendenzialmente accusatorio, sia
stata contrassegnata da una paradossale e mal calcolata scommessa sul congruo
ricorso ai riti alternativi, di stampo inquisitorio?
Non v’è dubbio che il rito accusatorio,
fondato sulla tendenziale irrilevanza probatoria degli atti di indagine
preliminare e sulla conseguente necessità di acquisire ex novo le prove nella
fase dibattimentale, sia un rito che comporta un notevole dispendio di energie
processuali, e che dunque necessita, per funzionare, di efficaci politiche di
deflazione del dibattimento: i dibattimenti penali dovrebbero essere
tendenzialmente pochi, e andrebbero celebrati, per quanto possibile, a poca
distanza di tempo dai fatti di reato, per garantire piena efficacia alle
tecniche dibattimentali di acquisizione della prova. Si è già detto di quanto
si sia rivelata illusoria la pretesa che le indagini preliminari fossero
contenutisticamente povere e, dunque, di breve durata. Quanto alla deflazione
dei dibattimenti, il legislatore del 1988 confidava, notoriamente, nel
drenaggio che avrebbero operato i riti alternativi, ma i numeri gli hanno dato
ragione solo in parte. In realtà il discorso è complesso, perché le variabili
da considerare sono molte, a partire dalle continue modifiche normative intervenute
nel corso degli anni (basti pensare alla progressiva estensione dell’ambito
operativo del patteggiamento, all’incremento delle garanzie nel rito abbreviato
o alla recente introduzione della sospensione con messa alla prova). Ad oggi,
facendo riferimento ai due principali riti alternativi, si può dire che il
giudizio abbreviato goda, in realtà, di ottima salute, specie dopo le modifiche
apportate dalla legge Carotti del 1999 e dalla legge Orlando del 2017 (nel 2000
le sentenze “abbreviate” furono 17.784, nel 2019 sono state 54.898), mentre il
patteggiamento ha seguito un percorso inverso. Nel 2000 le condanne “patteggiate”
erano 77.013, nel 2019 erano scese a 50.261: meno, dunque, delle sentenze
pronunciate all’esito del giudizio abbreviato (i dati che precedono, aggiornati
a qualche anno fa, sono tratti dal bel volume Giustizia per nessuno di
Mitja Gialuz e Jacopo Della Torre). Complessivamente non è una linea di
tendenza confortante, perché l’attuale giudizio abbreviato è processualmente
assai meno “economico” di un patteggiamento. Lo stesso discorso (ottima salute,
ma limitati benefici in termini di economia processuale) si può fare per la
sospensione del processo con messa alla prova, al cui progressivo successo si
deve, in larga misura, la stessa crisi dell’applicazione della pena su
richiesta. In linea generale, non sono stati dunque certamente raggiunti – e
nemmeno avvicinati – i numeri del sistema processuale statunitense,
espressamente richiamati nella Relazione al progetto preliminare del codice
(negli Stati Uniti, il 90% dei procedimenti penali si chiude con un guilty
plea o un plea bargain). Non credo però che l’esperienza dei riti
alternativi possa dirsi fallimentare, e che quindi il legislatore abbia
interamente perso la sua scommessa. Basti dire che, nel quinquennio 2013-2017,
il 60% delle condanne penali è stato pronunciato all’esito di un
patteggiamento, di un giudizio abbreviato o di un procedimento per decreto
penale. Anche questi numeri vanno però considerati con attenzione, perché si
intersecano con un altro dato assai significativo, rappresentato dal numero
assai limitato delle sentenze di condanna emanate all’esito dei giudizi di
primo grado (nel 2019, solo il 44% delle sentenze complessive, con una
percentuale di assoluzioni ex art. 530 c.p.p. pari al 39% in sede monocratica:
se ne è parlato molto durante la campagna referendaria, per confutare la tesi
del tendenziale “appiattimento” dei giudici sulle posizioni dei colleghi
pubblici ministeri). Non tragga in inganno, dunque, quella percentuale del 60%:
il drenaggio operato dai riti alternativi non è certamente così elevato. Non è
un caso che per abbattere il numero dei dibattimenti il legislatore abbia
cercato, in più occasioni, di irrigidire il criterio decisorio che serve a
sciogliere l’alternativa tra rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a
procedere. L’intento è meritorio: ma a condizione che non lo si persegua, come
ho già accennato nella risposta alla precedente domanda, tradendo apertamente
l’ispirazione di fondo della riforma del 1988, come è stato fatto con la
riforma Cartabia. Quanto, infine, alla circostanza che il legislatore del 1988
abbia ritenuto di puntellare il modello accusatorio aumentando il tasso di
inquisitorietà della maggior parte dei procedimenti penali, si tratta
indubbiamente di una scelta paradossale, anche se è lo stesso art. 111 comma 5
Cost. a rendere tollerabili schemi processuali in cui l’imputato rinuncia
volontariamente alle garanzie del processo accusatorio (in particolare, al
contraddittorio nel momento di formazione della prova). Ma i numeri della
giustizia italiana non concedevano molte alternative: come già accennato, si
tratta di un paradosso ampiamente tollerato anche nei paesi anglosassoni, che
pure non sono governati dal principio di obbligatorietà dell’azione penale e
possono dunque contare su un altro formidabile strumento di deflazione dei
dibattimenti.
08 settembre 2026
Attività integrativa di indagine: nessun avviso per la difesa. Una strana idee delle garanzie difensive
La seconda sezione della Corte di legittimità ha affermato che, in punto di diritto, <<la norma di cui all’art. 430 cod. proc. pen., ..., non prevede la notificazione di avviso del deposito dell’attività integrative delle indagini e che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con un principio certamente estensibile anche al caso in esame, che «Non è richiesta la notifica alla controparte dell’attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 cod. proc. pen, essendo sufficiente il deposito della relativa documentazione (Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello, Rv. 221896 - 01)» .(sentenza al link)
Orbene, per quanto il tenore letterale dell'art. 430 c.p.p. preveda soltanto che la attività integrativa di indagine sia deposita nella segreteria del PM, con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne copia, appare evidente che l'esercizio delle suddette facoltà presupponga che si sia a conoscenza dell'intervenuto deposito e ciò può avvenire perchè qualcuno avverta la difesa che, ad azione penale già esercitata, il PM abbia compiuto nuove indagini. Deve dunque ritenersi che il diritto all'avviso sia implicitamente riconosciuto. O forse qualcuno pensa che l'esercizio delle predette facoltà sottenda un onere in capo al difensore di costante accesso presso la segreteria dei PM ?
07 settembre 2026
Deduzione di vizi di valutazione della prova: con il ricorso deve essere depositata l'intera trascrizione
La settima sezione della Corte di legittimità ha affermato che <<il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01)>>(ordinanza al link)
Nel caso di specie il ricorrente aveva riprodotto solo dei singoli brani e non i verbali in forma integrale, così incorrendo nel vizio di inammissibilità sopra prospettato.
04 settembre 2026
Causa di non punibilità e reati tributari.
La Corte di cassazione ha precisato che a seguito della riforma dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, ai fini dell'applicabilità della causa di non puniibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non rileva la spontaneità dell'adempimento o la ricorrenza di un ravvedimento, Invero all'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87. è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziària; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.(sentenza al link)
03 settembre 2026
Richiesta della messa alla prova, previa riqualificazione del fatto, reiterabile in appello se, dopo il rigetto, si è chiesto abbreviato
La Corte di cassazione (sez. IV, 29849/2026), richiamando una pronuncia della Corte costituzionale, ha asserito che <<la richiesta di giudizio abbreviato formulata dopo il rigetto dell’istanza principale di ammissione alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestato, deve intendersi proposta con riserva di gravame. La scelta del rito abbreviato, compiuta dopo che il giudice abbia escluso la qualificazione giuridica necessaria per accedere alla messa alla prova, non determina, pertanto, la definitiva consumazione della relativa facoltà, poiché una diversa conclusione farebbe dipendere l’esercizio del diritto di difesa da una qualificazione giuridica successivamente riconosciuta non rispondente al fatto accertato>>.
02 settembre 2026
Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 – Condannato per reato aggravato ai sensi del terzo comma dell’art. 416-bis.1 cod. pen. - Attenuante della dissociazione - Configurabilità del reato - Sussistenza.
Ricorso avverso sentenza patteggiamento, quale nozione di erronea qualificazione giuridica
La Corte ha precisato che in caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte, <<l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026). Nello specifico, basti rilevare che il dato di fatto su cui il ricorso si fonda costituisce il prodotto di un giudizio valutativo e che il parametro quantitativo di riferimento non è indefettibile (operando solo "di norma": Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), potendo assumere rilevanza, a tal fine, anche altri aspetti del fatto>>. (sentenza al link)
Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni - Captatore informatico - Esecuzione con modalità discontinua
Diversa qualificazione giuridica del fatto in sentenza – Mancato avviso all’imputato – Riqualificazione giuridica prevedibile – Preclusione all’accesso a un rito alternativo divenuto ammissibile solo a seguito della riqualificazione – Possibile ostatività dell’art. 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dell’art. 48, secondo comma, CDFUE – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
01 settembre 2026
La contestazione è un passe-partout anche per la giustizia disciplinare.
Il CNF in sede di giudice disciplinare ha affermato che <<la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione si verifica solo in caso di una trasformazione radicale del fatto contestato, tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa. Non sussiste, invece, alcuna violazione qualora, restando immutata la materialità del fatto, il giudice disciplinare proceda a una diversa qualificazione giuridica dello stesso (cfr. CNF, sent. n. 365 del 9 ottobre 2024; CNF, sent. n. 8 del 9 febbraio 2023)>> (decisione al link)
Comne è noto si tratta di un principio reiteratamente affermato dalla giurispudenza di legittimità, secondo cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (sentenza della Corte di Cassazione al link).
Eppure, l' idea che qualsivoglia Giudice, all'esito di qualsivoglia processo, possa dar carico all'accusato di un fatto diverso da quello contestato, pur in assenza di ogni modifica formale della contestazione, giacchè il prevenuto sia venuto a trovarsi, durante il processo, nelle condizioni di difendersi, suscita evidenti perplessità. Si tratta a nostro avviso di asserzioni incontrollabili: abbandonato l'ancoraggio alla lettera della contestazione, chi può verificare quando intercorra una trasformazione radicale del fatto ? La possibilità di difendersi, che consente la legittimazione di un addebito diverso, può sorgere in ogni momento del processo ? Che spazi di recupero delle sue prerogative ha l'accusato, ove si accorga che l'addebito si sta trasformando: potrà mutare i capitolati di prova ? Il mancato pregiudizio ai diritti di difesa rispetto a cosa va parametrato: alla possibilità che il difensore modello si possa accorgere del mutare dell'addebito oppure che egli si statto in grado di costruire una nuova linea difensiva ?
25 agosto 2026
L'ESSENZIALE: UN VADEMECUM MINIMO SUL DEPOSITO DELLE IMPUGNAZIONI di Casula, D'Agnolo e Monsagrati
I colleghi in epigrafe, pensosi delle notti insonni dei colleghi, hanno predisposto un vademecum sulle impugnazioni. Ritenendo possa essere utile anche per chi legge questo blog, previa concessione degli autori, pubblichiamo il link al vademecum Vademecum al link.
21 agosto 2026
❌❌Nuova ipotesi di detenzione domiciliare e di definizione del procedimento per tossicodipendenti e alcoldipendenti.❌❌
Da oggi è in vigore la legge 140/2026 che ha introdotto un'ipotesi speciale di detenzione domiciliare e di definizione del procedimento in favore di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.
A mente dell'art. 94 ter dpr 309/90, <<quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L’interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale>>.
Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, le strutture presso cui si può essere ammesso al detenzione domiciliare sono le strutture private accreditate ai sensi dell’articolo 117 o le strutture pubbliche residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze.
L'art. 94 -quater prevede la definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti. In particolare il comma 1 prevede che <<al fine di accedere alla misura prevista dall’articolo 94 -ter , l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94 -ter , di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiun ti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale>>. (Gazzetta al link)
01 agosto 2026
Buone vacanze
"Foro e Giurisprudenza", per il mese di agosto, sospenderà le pubblicazioni quotidiane.
Daremo conto soltanto di approfondimenti e novità, se ve ne saranno.
Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente dal mese di settembre.
Buone vacanze!
31 luglio 2026
LA CASSAZIONE ANNULLA LA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE: MOTIVAZIONE APPARENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA
Corte di Cassazione, sez. III, n. 25589/2026
Approfondimento (I.A.)
ABSTRACT
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza del 9 maggio 2026, ha annullato con rinvio la condanna inflitta a B.F. per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila. L'impugnazione è stata accolta per plurimi vizi motivazionali e violazioni di legge. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato: (1) l'omessa valutazione di prove decisive (consulenza tecnica del PM, accertamenti tossicologici, videoregistrazioni); (2) la mancata considerazione della memoria difensiva dell'imputato e dei messaggi WhatsApp, con violazione del principio della presunzione di innocenza; (3) l'insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato, con particolare riguardo alla consapevolezza del dissenso; (4) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo la riqualificazione dalla fattispecie di induzione (comma 2) a quella di costrizione (comma 1) avvenuta in un giudizio abbreviato non condizionato, pregiudicando la strategia difensiva dell'imputato. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni dei giudici di merito si fossero arrestate a formule generiche, senza un effettivo confronto con le prove e le ipotesi difensive, e che il ricorso al fenomeno del "freezing" non potesse sostituire l'accertamento concreto del dolo. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo esame.
1. CONTESTO PROCESSUALE
Primo grado (14 febbraio 2023): Il G.U.P. del Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, dichiara B.F. colpevole del reato di violenza sessuale, riqualificando l'imputazione originaria ex art. 609-bis, comma 2, n. 1 (violenza sessuale per induzione) in violenza sessuale per costrizione ex art. 609-bis, comma 1. Pena: 4 anni e 8 mesi di reclusione, risarcimento del danno alla parte civile.
Secondo grado (7 aprile 2025): La Corte d'Appello dell'Aquila conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Ricorso per cassazione: Il difensore di B.F. propone ricorso articolato in cinque motivi.
2. MOTIVI DI RICORSO E DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Primo motivo: Vizio di manifesta illogicità della motivazione per omessa/travisata valutazione di prove decisive
Censura
difensiva:
La
difesa lamenta che i giudici di merito abbiano omesso o travisato la
valutazione di tre elementi probatori fondamentali:
Consulenza tecnica del PM: aveva evidenziato difficoltà rievocative "specifiche" della persona offesa, vuoti di memoria, flash, e perplessità circa il dissenso, con pressioni esterne (sorella e compagno) emerse nel colloquio clinico. Il GUP si era limitato a rilevare l'idoneità generica a testimoniare, senza confrontarsi con le criticità.
Accertamenti tossicologici negativi: avevano escluso l'assunzione di sostanze stupefacenti, contraddicendo l'ipotesi della persona offesa di essere stata "drogata".
Videoregistrazioni: dai filmati non emergerebbero segni di barcollamento marcato, condotte coercitive o dinamica compatibile con l'impossibilità di autodeterminarsi.
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte rileva che la sentenza di appello ha trattato la censura in modo "meramente apparente", riducendola a una "sensazione" senza confrontarsi con i precisi brani della consulenza tecnica.
La motivazione è affetta da contraddittorietà interna: la Corte spiega l'errore della persona offesa sul chi avesse portato i bicchieri come effetto di memoria alterata, ma non si confronta con la conseguenza logica che se su aspetti fattuali sensibili il ricordo è distorto, quali ragioni consentano di considerare "lineare e affidabile" la ricostruzione del segmento centrale.
Le videoregistrazioni sono state assunte come "chiare" sulla base di un'annotazione della polizia giudiziaria, senza che i giudici illustrassero specifici fotogrammi o sequenze corroboranti la tesi accusatoria né rispondessero alle obiezioni difensive sulla qualità, distanza e durata delle riprese.
Il vizio è qualificato come "travisamento della prova per omissione", poiché i giudici hanno evocato le prove come riscontro senza effettivamente valutarle nel loro contenuto.
Secondo motivo: Mancata valutazione della memoria difensiva dell'imputato e dei messaggi WhatsApp
Censura
difensiva:
L'imputato
aveva depositato una memoria difensiva dettagliata, anteriore alla
discovery, contenente messaggi WhatsApp (toni affettuosi
immediatamente successivi, conversazione del giorno seguente in tono
ordinario) che dimostravano un rapporto confidenziale e una
percezione di consensualità. Il GUP aveva liquidato la memoria
affermando che "sull'imputato non gravava l'obbligo di riferire
la verità", mentre la Corte d'Appello non aveva affrontato il
tema.
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte sottolinea che il giudice non può esimersi dal valutare una versione dei fatti solo perché proveniente dall'imputato, poiché ciò equivarrebbe a rovesciare il paradigma accusatorio, attribuendo ex ante valore prevalente alle dichiarazioni della persona offesa.
L'affermazione del GUP ("l'imputato non è onerato dell'obbligo di riferire la verità") è giuridicamente corretta ma logicamente irrilevante ai fini della valutazione probatoria.
La Corte d'Appello, pur investita di censura esplicita, non rimedia a tale lacuna, omettendo qualsiasi analisi della versione alternativa e limitandosi a ribadire l'attendibilità della persona offesa.
Conseguenza: il giudizio di colpevolezza è stato fondato senza avere previamente escluso, con argomentazione razionale, un'ipotesi alternativa plausibile, in violazione dell'art. 533 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio) e del principio costituzionale di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.).
Terzo motivo: Insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato (dolo)
Censura
difensiva:
La
difesa contesta che i giudici di merito abbiano omesso di verificare
se l'imputato fosse consapevole
del dissenso della
persona offesa, elemento centrale del dolo nella violenza sessuale
per costrizione. Esistevano elementi di contesto (frequentazione
precedente, messaggi, dinamica video, assenza di violenza fisica,
reciproca assunzione di alcol) idonei a sostenere una percezione di
consensualità o, quantomeno, un errore incolpevole sul consenso
(art. 47 c.p.).
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte rileva che la sentenza d'Appello, richiamando il principio dell'"errore inescusabile sulla legge penale", ha operato una scorciatoia logica, spostando il tema dalla prova del dolo alla irrilevanza della buona fede come giustificazione.
La Corte precisa che la buona fede può rilevare non come scriminante (art. 59 c.p.), bensì come fattore impeditivo del dolo se si traduce in errore sul fatto (consenso) ai sensi dell'art. 47 c.p.
Il richiamo al "freezing" (blocco emotivo) spiega il comportamento della vittima (assenza di reazione), ma non dimostra che l'imputato abbia percepito il dissenso o la condizione di incapacità di autodeterminazione.
Manca il "ponte argomentativo" che chiarisca: (i) quali segnali esteriori rendevano percepibile l'incapacità; (ii) come l'imputato li abbia colti (o dovuto cogliere); (iii) perché gli elementi contrari dedotti dalla difesa siano recessivi.
La motivazione sul dolo è "del tutto mancante" e il giudice di rinvio dovrà procedere a un nuovo esame ricostruendo e motivando compiutamente: (i) quali dati rendessero percepibile la mancanza di consenso; (ii) se e come l'imputato abbia percepito tali dati; (iii) perché gli elementi contrari non generino un dubbio ragionevole sul dolo.
Quarto motivo: Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.)
Censura
difensiva:
La
riqualificazione dal comma 2 (induzione) al comma 1 (costrizione)
operata in primo grado in un giudizio
abbreviato non condizionato avrebbe
determinato un fatto diverso, pregiudicando la strategia difensiva
cristallizzata dalla scelta del rito. In appello, la Corte avrebbe
ulteriormente mutato le modalità fattuali, passando dal paradigma
dell'"incapacità assoluta per alcol" a quello del
"freezing/repentinità".
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte richiama il principio secondo cui le diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609-bis c.p. non sono equivalenti o sovrapponibili, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 3951/2021).
In un giudizio abbreviato non condizionato, la riqualificazione - non sorretta da nuovi elementi emersi nel contraddittorio - costituisce violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. , incidendo sul diritto di difesa e sulla stessa scelta del rito (negozio processuale).
La Corte d'Appello ha recepito la riqualificazione senza affrontare: (i) se la trasformazione da "induzione abusiva" a "costrizione per incapacità" incida su un elemento essenziale della condotta; (ii) se tale riqualificazione fosse prevedibile dall'imputato al momento della scelta del rito; (iii) se, in caso contrario, si imponesse la rimessione in termini o la declaratoria di nullità.
L'ulteriore "coloritura" della costrizione in termini di freezing/repentinità rende ancora più problematica la prevedibilità della condanna.
Il giudice di rinvio dovrà:
Verificare se la condanna ex comma 1, rispetto alla contestazione originaria ex comma 2, n. 1, si traduca in fatto diverso; in caso affermativo, dichiarare la nullità della sentenza.
In ogni caso, motivare puntualmente sulla prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.
Quinto motivo (non esaminato): Diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità e delle generiche
La Corte, avendo accolto i primi quattro motivi, si esime dall'esaminare la censura relativa alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti (art. 609-bis, comma 3, e art. 62-bis c.p.), in quanto assorbita dall'annullamento della sentenza.
3. DISPOSITIVO E CONSEGUENZE
La Corte di Cassazione:
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.
Dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003).
Effetti:
La condanna di B.F. viene definitivamente rimossa in attesa del nuovo giudizio di appello.
Il giudice di rinvio dovrà riconsiderare l'intera vicenda processuale alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione, con particolare attenzione a:
Valutazione completa e non selettiva delle prove (consulenza tecnica, tossicologici, video, messaggi).
Analisi della memoria difensiva e delle ipotesi alternative, superando il pregiudizio legato allo statuto processuale dell'imputato.
Accertamento concreto del dolo, evitando automatismi definitori e scorciatoie logiche.
Rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con specifica verifica della prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.
4. RILEVANZA GIURISPRUDENZIALE
La sentenza si segnala per i seguenti principi di diritto:
Motivazione apparente: non è sufficiente che il giudice affermi genericamente l'attendibilità della persona offesa; occorre confrontarsi analiticamente con le prove contrarie e le ipotesi difensive.
Travisamento per omissione: integra vizio motivazionale l'omessa valutazione di una prova decisiva, anche se non direttamente percepita dal giudice.
Presunzione di innocenza e valutazione della versione dell'imputato: il giudice non può esimersi dal valutare la versione difensiva solo perché proveniente dall'imputato; l'assenza di obbligo di verità non equivale a irrilevanza probatoria.
Dolo nella violenza sessuale: la consapevolezza del dissenso deve essere provata in concreto; il richiamo al freezing spiega il comportamento della vittima ma non l'elemento soggettivo dell'agente.
Correlazione accusa-sentenza e giudizio abbreviato: la riqualificazione da induzione a costrizione, in assenza di nuovi elementi, viola il diritto di difesa e il principio del giusto processo, soprattutto in rito abbreviato non condizionato.
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