19 gennaio 2023

Armi antiche: l'omessa custodia non è reato

 



La Prima Sezione penale, in tema di armi, ha affermato che la contravvenzione di omessa custodia di cui all’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto riferita alle sole “armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2”, non è configurabile in relazione alle armi antiche, che non sono disciplinate da dette disposizioni, ma dall’art. 10, comma 7, della citata legge n. 110 del 1975 e dal regolamento di cui al d.m. 14 aprile 1982. (Fattispecie relativa ad armi fabbricate in epoca anteriore al 1860, che l’imputato custodiva nella propria abitazione, appese alle pareti).

18 gennaio 2023

Limiti all'apprezzamento di legittimità in tema di gravità indiziaria.

La Corte di Cassazione sez. III, ud. 22/11/2022, dep. 28/12/2022, n.49318 ha precisato che <<allorché sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta l'esclusivo compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460)>>.

Peraltro i Supremi Giudici hanno affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, in materia cautelare personale, con cui si deducano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice della cautela, <<non rientrando nel sindacato di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresa la consistenza delle risultanze indiziarie, per essere il controllo demandato a questa Corte circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178)>>. 

17 gennaio 2023

Giudizio abbreviato – Contravvenzioni – Omessa riduzione della metà della pena – Violazione di legge – Mancata deduzione in appello – Inammissibilità del ricorso per cassazione.

 



Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell’appello, resta preclusa dall’inammissibilità del ricorso.

Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. Un. n. 47182/2022 al link

16 gennaio 2023

La (errata) relazione del Massimario sulla Riforma Cartabia

 



Pubblichiamo la Relazione del Massimario che ha avuto larga diffusione e segnaliamo un errore a pag 164 della stessa:


La Relazione non tiene conto della proroga del regime che autorizza al deposito a mezzo pec e delle abrogate cause di inammissibilitá.


La relazione non considera la legge 199/2022 e in particolare il nuovo articolo 87 bis da essa introdotto nel corpo del decreto legislativo 150/2022.


Rassicuriamo tutti: finché il portale non sarà operativo (scadenza ad oggi 31.12.2023) si potrà continuare a depositare a mezzo pec (art. 5 quinquies L. 199/2022 che ha introdotto l'art. 87 bis nel corpo del d. lgs. 150/2022). Se gli allegati all'atto depositato non dovessero essere firmati digitalmente (ma è sempre buona norma farlo ex comma 3 articolo citato) non è più prevista alcuna inammissibilità (comma 7 dell'articolo citato prima). 


La relazione AL LINK

15 gennaio 2023

APPUNTI IN TEMA DI NOTIFICHE AL PREVENUTO

La Riforma ha ridisegnato il sistema delle notifiche sostanzialmente lungo due direttrici: 

1) privilegiare la notifica degli atti destinati alle parti presso l'avvocato (indifferentemente, nel caso del prevenuto, se l'assistenza sia d'ufficio o di fiducia), salve le eccezioni previste in armonia con la disciplina dell'assenza. In altri termini è stato introdotto, per taluni atti, un domicilio ex lege;  

2) estendere il ricorso alla modalità telematica della notifica (ex art. 148 I co. c.p.p.).

Il complesso delle norme che regolano l'istituto non sempre risulta di agevole lettura ed allora proviamo a offrirne una versione semplificata per ciò che concerne le notifiche dirette al prevenuto. 

Conviene anzitutto distinguere il caso dell’imputato detenuto da quello in cui il prevenuto non sia privato della libertà.

 

IMPUTATO DETENUTO

Notifiche dirette all'imputato DETENUTO, anche se per altra causa, in un istituto penitenziario :

SEMPRE COPIA ALLA PERSONA (art. 156 I co. c.p.p.);

Notifiche dirette all'imputato DETENUTO, anche se per altra causa, NON in un istituto penitenziario :

si procederà EX ART. 157 e NON si potrà ricorrere alla pec (art. 156 III co. c.p.p.).

 

IMPUTATO NON DETENUTO

Per ciò che concerne l’imputato non detenuto, per comprendere come avverranno le notifiche, bisogna anzitutto chiedersi se la p.g., nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, abbia già proceduto ai DUE incombenti ex art. 161, che infra riportiamo.   

161 comma 01. <<La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se e' nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorita' giudiziaria procedente, ne da' comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni successivo mutamento.

161 comma 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna...>>.

AVREMO ALLORA DUE IPOTESI 

1) SI E' PROCEDUTO AGLI INCOMBENTI 161.

Se la p.g. ha formulato tanto l'avvertimento di cui al 161 01, quanto l'invito ai sensi del successivo comma 1, si avranno un domicilio dichiarato o eletto per le notifiche degli atti introduttivi e del d.p., quanto un domicilio legale, presso il difensore di fiducia o di ufficio, per tutte le altre notifiche

2) NON SI E' PROCEDUTO AGLI INCOMBENTI 161.

In questa ipotesi si deve procedere ad ulteriori distinzioni. 

2.1) PRIMA NOTIFICAZIONE 

    Se l'imputato NON HA ricevuto l'avviso art. 161 co. 01, la prima notifica, a prescindere dal contenuto della medesima, sarà a lui destinata, se possibile a mezzo pec (arg. 157 I co.), altrimenti nei luoghi di cui all’ art. 157 c.p.p.. Tuttavia, proprio al fine di attivare il domicilio legale presso il difensore con la notifica del primo atto, l'a.g. darà l'avvertimento di cui al 161 01 (cfr. art. 157 comma 8 ter c.p.p.).

 2.2) NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Effettuata la prima notificazione, per le successive si dovrà avere riguardo alla tipologia di atto da notificare.

2.2.1) ATTI INTRODUTTIVI E D.P. 

Se l'interessato ha dichiarato o eletto domicilio, si procederà in tali luoghi, in mancanza di domicilio eletto o dichiarato, si provvederà alla notifica nei luoghi di cui all'art. 157 e NON si potrà fare ricorso alla pec (vedi art. 157 ter c.p.p.). 

2.2.2) ALTRI ATTI 

Notifica al difensore di ufficio o di fiducia (Vedi art. 157 bis c.p.p.).  

Eccezione: 

Se l'interessato è assistito da un difensore d' ufficio e la prima notifica non è avvenuta a mani dell'indagato, di persona convivente o del portiere, le successive notifiche andranno effettuate ex art. 157 c.p.p. e non al difensore, sino a quando la notifica non sia consegnata all'indagato, a persona convivente o al portiere oppure l'interessato non abbia ricevuto gli avvisi ex art. 161 01 c.p.p..

 


 

 

        

14 gennaio 2023

❌ UTILITA' DA CONSERVARE PER SOPRAVVIVERE IN AULA NEI PROSSIMI MESI❌ - CARTABIA: vi aiutiamo noi. La nuova utilità di Foro e Giurisprudenza con tutte le norme di legge e i link utili



Andare dietro alle novità della Cartabia è davvero complicato anche per la tecnica di "produzione" normativa.

Una legge delega (L. 134/2022) e un decreto legislativo (più di uno in verità, ma a noi interessa quello penale, il n. 150/2022). Un decreto legge che modifica il decreto legislativo e una legge di conversione del decreto legge che modifica quest'ultimo.

Per aiutare i nostri lettori ad orientarsi, qui troverete tutto quel che serve

Normativa


2- Il decreto legislativo n. 150/2022 nella versione normattiva navigabile 
con iperlik: al link

3- Il decreto legge n. 162/2022 nella versione normattiva navigabile 
con iperlink al link

4- La legge n. 199/2022 di conversione con modificazioni del decreto 
legge n.162/2022, nella versione normattiva navigabile per iperlink al link

5- Esplicazione delle norme transitorie previste dal decreto legge al link

Utilità schema a fronte


Utilità brevi - commenti pubblicati e istruzioni pratiche









13 gennaio 2023

E' possibile continuare a depositare in cancelleria le impugnazioni cautelari reali ?


Dopo il nostro post sulle impugnazioni cautelari reale a mezzo pec ("IMPUGNAZIONI CAUTELARI REALI A CHI PROPORLE? UN REBUS. PECCATO CHE NON SIA LA SETTIMANA ENIGMISTICA"), abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni colleghi in ordine alla possibilità di proporre l'impugnazione cautelare reale direttamente in cancelleria, onde evitare di far ricorso ad una norma che in tesi dovrebbe semplificare la nostra attività ed invece rischia di farci incorrere in cause di inammissibilità. 

Procediamo nel modo più lineare possibile. 

Quesito: l'impugnazione cautelare reale può essere proposta, alternativamente alla pec, con tradizionale deposito in cancelleria? 

Risposta: allo stato riteniamo di sì

Motivazione: 

L'art. 324 c.p.p., con riguardo alle modalità di presentazione dell'impugnazione, rimanda alle forme del 582 c.p.p., che prevedeva il deposito in cancelleria.  

Bene, ma l'art. 582 c.p.p. è stato modificato dalla Riforma e non prevede più il deposito in cancelleria, ma soltanto quello con le modalità telematiche ex art. 111 bis. Osservazione corretta, ma l'art. 582 primo comma ante riforma (soltanto il primo, non il secondo comma relativo al fuori sede) ai sensi dell'art. 87 delle disposizioni transitorie dispiega la sua efficacia sino a quando non interverranno i decreti ministeriali - il cui termine ultimo dovrebbe essere il 31.12.2023- che definiranno le regole tecniche del deposito telematico. Quindi sino a quando non interverranno tali decreti il riesame cautelare reale sarà proponibile con deposito in cancelleria.

Analogo ragionamento vale per l'appello cautelare posto che il 322 bis richiama il 310 che rinvia al 582.   

     

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