08 novembre 2022

La registrazione del webinar di Camera Penale di Trapani:; "L'inammissibilità innanzi la Corte di Cassazione"

 

Pubblichiamo il link con la video registrazione del webinar organizzato dalla Camera Penale di Trapani "L'inammissibilità innanzi la Corte di Cassazione"



Per ascoltare il webinar cliccare sul link a lato oppure sulla foto sopra.



07 novembre 2022

La Cassazione riscrive l'attenuante del danno PATRIMONIALE di speciale tenuità

La Corte di legittimità, con la sentenza  n. 40075 del 18.10.2022,  ha dichiarato inammissibile un ricorso con cui si invocava la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità). In particolare ad avviso dell'imputato l'attenuante  doveva essere concessa perché il reo non aveva conseguito alcun lucro, rinunciando immediatamente a trattenere con sé la borsa sottratta alla persona, la quale quindi aveva riportato alcun danno. Tuttavia, per la Corte regolatrice il ricorso è manifestamente infondato giacché <<secondo il condivisibile indirizzo seguito al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402)>>. (sentenza al link)

Il giudizio della Corte non pare condivisibile, l'enunciato normativo, che il ricorrente riteneva violato, è manifesto: l'attenuante è da riconoscersi a chi, nei delitti contro il PATRIMONIO o che comunque offendono il PATRIMONIO, abbia <<cagionato alla persona offesa dal reato un danno PATRIMONIALE di speciale tenuità>>

Inoltre conferma tutte le perplessità, più volte manifestate su questo blog, sull'uso della categoria sanzionatoria dell'inammissibilità la circostanza che possa essere dichiarata la manifesta infondatezza e quindi l'inammissibilità di un ricorso che invoca la lettera della legge.  

05 novembre 2022

Per le SS.UU. è ricorribile la sentenza di concordato che non abbia dichiarato la prescrizione

 

 

Con precedente post (post al link) avevamo dato conto dell'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite del seguente quesito:

<<se, avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia consentito proporre ricorso per cassazione deducendosi l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado>> 

Dall'informazione provvisoria delle SS.UU. risulta che sia stata data risposta affermativa.

04 novembre 2022

IL CASO REGENI E LA NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI IN ASSENZA DI COOPERAZIONE TRA STATI - di Gianluca Pipitone

 





E’ fatto notorio che tra l’Egitto e L’Italia ci siano moltissimi accordi di cooperazione in materia commerciale. Lo stesso non può dirsi per gli accordi in materia di cooperazione di giustizia. Di fatto, senza collaborazione da parte dell’Egitto, nessun cittadino Egiziano potrà mai essere processato dinanzi le autorità Giudiziarie Italiane.

Da alcuni anni, a minare i rapporti Italo-Egiziani, è intervenuto il Caso di Giulio Regeni, il ricercatore dell’università di Cambridge che nel 2016 è stato rapito, torturato e ucciso da quattro agenti della National security agency.

Proprio nel caso Regeni si è a pieno compreso che, l’assenza di accordi di cooperazione giudiziaria e la deliberata inerzia dell’Egitto, avrebbe comportato l’impossibilità di notificare agli imputati - presso uno specifico indirizzo - tutti gli atti del procedimento, proprio a partire dall’avviso di conclusione delle indagini, rendendo difficile la celebrazione del processo in Italia. 

Infatti con l’entrata in vigore nel 2014 dell’art. 420 bis c.p.p. (nuova formulazione), l’ordinamento giuridico Italiano si è adeguato alle innumerevoli sentenze di condanna della Corte Edu stabilendo che, la conoscenza del procedimento penale a carico dell’imputato, debba essere dimostrata ed effettiva e non può essere presunta.

Tale regime ha avuto una ricaduta diretta su molti casi, compreso quello di Regeni. Il processo, per diverso tempo, rischiava seriamente di arenarsi definitivamente, in quanto la Corte di Assise di Roma e la Cassazione avevano stabilito che senza la notifica degli atti agli imputati il processo non poteva andare avanti.

La Ministra Cartabia aveva incontrato anche i genitori di Giulio Regeni, insieme con il loro avvocato Alessandra Ballerini, promettendo il possibile, e finalmente la questione è stata affrontata politicamente. Nella riforma della giustizia penale, infatti, si affronta il tema delle notifiche all'estero.

Nell'articolo 169, comma 1 c.p.p. è stato inserito un passaggio cruciale: "Quando l'autorità giudiziaria - si legge - non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti precisa notizia del luogo di residenza o del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice invia la raccomandata contenente l'indicazione dell'autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso. Se nel termine di trenta giorni non viene eletto un domicilio, le notifiche sono eseguite mediante consegna al difensore". 

Non sarà, dunque, necessario notificare il rinvio a giudizio nella residenza degli imputati, essendo sufficiente notificarli sul luogo di lavoro. E dopo un mese, anche senza risposta, saranno sufficienti le comunicazioni al difensore, anche d’ufficio.

Questa norma, certamente, cambia le regole del gioco, poiché tenta di risolvere un problema che non vale solo per il processo Regeni, ma per tutti gli altri casi in cui gli imputati - sottraendosi al processo - risultino irreperibili. L’obiettivo, non troppo celato, è quello di vincere - laddove ci fossero - le omissioni e ostilità degli Stati che non intendano collaborare con le autorità giudiziarie italiane.

In effetti, se in questo caso la questione è politica - il Sisi ha deliberatamente scelto di non collaborare ritenendo chiusa l'indagine Regeni - in altri decine di processi il problema è procedurale.

La nuova norma contenuta nella riforma Cartabia servirà a rimuovere l’ostacolo della notifica degli atti agli imputati (e in questo caso è conosciuto il luogo lavorativo dei quattro agenti egiziani) ma è molto probabile che le autorità egiziane continuino a opporsi con ogni mezzo alla possibilità che il processo approdi nella fase dibattimentale.

03 novembre 2022

Il rapporto tra TRUFFA AGGRAVATA e MALVERSAZIONE, anche alla luce della recente giurisprudenza - di Mari Miceli




Il PRINCIPIO DI SPECIALITÀ, disciplinato dall’articolo 15 c.p., rappresenta il criterio principale con cui viene risolto il concorso apparente di norme.
Si è in presenza di un CONCORSO APPARENTE DI NORME qualora uno stesso fatto concreto risulti essere astrattamente riconducibile a più fattispecie incriminatrici, in quanto da tutte previsto come reato, anche se poi una sola di esse si rileverà quella applicabile. Dunque, ad una stessa situazione di fatto corrisponde un’apparente convergenza di norme penali, in quanto ciascuna di esse risulta astrattamente in grado di regolarlo, dal momento che la stessa situazione di fatto è capace di integrare gli estremi delle varie fattispecie incriminatrici.
In questo caso, non essendo ipotizzabile che il soggetto venga punito più volte per lo stesso fatto (in virtù del divieto del ne bis in idem, vigente nel nostro ordinamento), è necessario stabilire quale delle norme incriminatrici debba essere applicata alla situazione di fatto posta in essere in concreto, motivo per cui sia il legislatore sia l’elaborazione dottrinale hanno fissato una serie di criteri con cui dare soluzione a questa apparente confluenza di norme penali. Tra questi criteri, il principale è rappresentato proprio dal PRINCIPIO DI SPECIALITÀ di cui all’art. 15 c.p., unico tra essi ad avere fondamento normativo.


Va premesso che il problema del CONCORSO APPARENTE DI NORME è stato ed è molto dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza e costituisce una tematica molto importante ai fini dell’applicazione pratica del diritto, in quanto si tratta di un tema che si colloca a confine con il CONCORSO DI REATI, istituto che si viene invece a concretizzare quando il soggetto commette più violazioni di norme penali o della stessa norma penale e quindi più reati, poiché pone effettivamente in essere più fatti tipici.
Nella realtà infatti può accadere che una medesima condotta sembri riconducibile all’ambito applicativo di una pluralità di norme penali, disciplinanti fattispecie incriminatrici che presentano profili di interferenza. Nel caso in cui il fatto in questione sia realmente riconducibile a più fattispecie, si potrà ritenere operante il concorso di reati; diversamente, se la condotta solo apparentemente rientra nell’ambito applicativo di più fattispecie, ma in realtà è atta a configurare un solo reato, si avrà solamente un concorso apparente di norme.
Pur trattandosi di istituti differenti, dal punto di vista applicativo, non è sempre facile capire se ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di concorso di norme o di reati, anche perché difficilmente il soggetto, a cui viene attribuita la commissione del reato, viola un’unica norma penale, in genere è molto più frequente che ricorrano più comportamenti rispondenti a varie fattispecie incriminatrici. Si tratta però di due istituti che si escludono a vicenda e che comportano conseguenze diverse a livello sanzionatorio, perché differente è la situazione in cui il giudice ravvisi un concorso apparente di norme e quindi ascriva al reo un solo reato, rispetto a quella in cui invece si riscontri la configurabilità di un concorso di reati.
Per quel che concerne il rapporto tra questi due istituti, il dibattito interpretativo vede opporsi tesi più o meno garantiste che cercano rispettivamente di allargare o restringere il campo di applicabilità del concorso apparente di norme a discapito di quello di reati o viceversa.


Come anzidetto, la questione dell’apparente confluenza di norme penali a disciplina di un unico fatto di reato, e quindi la tematica del concorso apparente di norme, viene risolta mediante il ricorso ad una serie di criteri, il principale dei quali ha fondamento e trova riscontro legislativo nell’articolo 15 c.p., che sancisce il PRINCIPIO DI SPECIALITÀ nella regolazione dei rapporti tra norme penali, qualificabili come di genere a specie. 
Dal momento che però questo tipo di rapporto non sempre viene in essere tra due fattispecie incriminatrici, l’elaborazione dottrinale ha individuato una serie di altri criteri per la risoluzione dei conflitti apparenti di norme, tra i quali vanno annoverati il criterio di sussidiarietà (tipicamente applicabile in presenza di clausole di sussidiarietà espressamente inserite dal legislatore in alcune norme penali, per circoscriverne l’applicazione rispetto ad altre considerate principali, così come utilizzabile anche in assenza delle predette clausole, qualora l’applicazione di una norma venga esclusa in ragione di un rapporto di rango di tutela tra le norme in oggetto) e il criterio dell’assorbimento (impiegabile ogni qual volta una norma risulti essere di più ampia portata rispetto ad un’altra e sia quindi in grado di assorbirne il contenuto, poiché la commissione del fatto di reato più grave comporta di per sé la realizzazione del reato meno grave).


Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 c.p., di regola, nel caso in cui più leggi penali o più disposizioni della medesima legge regolino la stessa materia, la norma speciale deroga a quella generale, comportandone l’impossibilità di applicazione. Vengono fatti salvi i casi in cui sia stabilito diversamente.
Affinché possa sussistere un rapporto di specialità e dunque affinché si possa qualificare come speciale una norma rispetto ad un’altra, è necessario che la prima presenti tutti gli elementi costitutivi di quella generale, a cui vengano ad aggiungersi degli ulteriori elementi specifici e qualificanti. È necessario dunque che la norma speciale sia ricompresa in quella generale, al punto che, laddove quella speciale non esistesse, il fatto concreto sarebbe comunque ricompreso nella fattispecie generale.
Dal punto di vista sanzionatorio poi, la norma speciale potrebbe prevedere un trattamento più o meno gravoso per il reo.
Esempio tipico di rapporto di specialità tra due fattispecie incriminatrici è quello sussistente tra furto (art. 624 c.p.) e rapina (art. 628 c.p.), ove il furto consiste nell’impossessamento di cose mobili altrui, mentre la rapina presenta tutti gli elementi costitutivi del furto, a cui si aggiunge la commissione del fatto tipico con violenza e minaccia, oltre ad offrire tutela allo stesso bene giuridico, rappresentato dal patrimonio, a cui nella rapina si va a sommare anche l’offesa alla libertà morale della vittima. 
Quindi il principio di specialità così come disciplinato dall’art.15 c.p. assume un ruolo fondamentale nella regolazione dei rapporti tra norme e di conseguenza anche nella risoluzione del concorso apparente, poiché nell’affermare che la norma speciale deroga a quella generale, postula che la prima escluda l’applicabilità della seconda, in quanto ne circoscrive l’ambito di applicazione. In questo modo, il criterio di specialità esclude la contemporanea applicazione allo stesso fatto di reato di più fattispecie incriminatrici e quindi, se in astratto è possibile ricondurre il medesimo fatto a più norme apparentemente applicabili a fronte di un rapporto di specialità configurabile tra le stesse, in concreto è possibile applicare unicamente la norma speciale.


In merito al postulato dell’art. 15 c.p. sono sorti dei dibattiti dottrinali e giurisprudenziali riguardo l’interpretazione dell’espressione “stessa materia”, utilizzata dal legislatore in sede di formulazione della norma.
Dottrina e giurisprudenza infatti non hanno fornito in merito un’interpretazione uniforme.

La giurisprudenza ha identificato l’espressione “stessa materia” con un’uguaglianza di bene giuridico protetto dalle norme in oggetto, ritendendo infatti che l’espressione utilizzata dal legislatore presupponesse un’identità e un’omogeneità di bene giuridico tra le norme in concorso apparente e conseguentemente asserendo che l’applicazione del principio di specialità andasse circoscritta alle sole ipotesi in cui ciò sia riscontrabile.


Diversamente invece ha postulato la dottrina, la quale ha invece identificato l’espressione “stessa materia” con la convergenza di una fattispecie generale e di una fattispecie speciale sulla medesima situazione concreta, dando per scontato che, proprio alla luce del rapporto di specialità che lega le disposizioni, sia riscontrabile un’identità di beni giuridici tutelati e ritendo di conseguenza che l’applicazione del principio non debba trovare limiti così stringenti, come affermato dalla giurisprudenza. Ad avviso dell’elaborazione dottrinale, la norma speciale, proprio per il fatto di essere tale rispetto ad un’altra qualificabile, in rapporto ad essa, come generale, sottende necessariamente le stesse ragioni di tutela di quella di portata più ampia e va nella stessa direzione di tutela. Laddove sia riscontrabile un rapporto di genere a specie tra due norme, ad avviso della dottrina, la norma speciale non può essere ispirata ad esigenze di tutela diverse da quella generale. Dopo di che la norma speciale, che contiene tutti gli elementi costitutivi di quella generale, potrà essere caratterizzata da ulteriori elementi specializzanti, che a loro volta determineranno una tutela più o meno severa, ma il bene giuridico protetto da entrambe deve necessariamente essere lo stesso.


Va ricordato che parte della dottrina, per risolvere i casi dubbi che si pongono a confine tra il concorso apparente di norme e quello effettivo di reati, o meglio i casi in cui il fatto concreto di regola viene ricondotto o all’una o all’altra fattispecie incriminatrice, dal momento che le stesse non sono in rapporto di genere a specie tra loro, ma che in ipotesi occasionali può essere ricondotto ad entrambe, ha elaborato il concetto di specialità in concreto, per estendere la portata applicativa del concorso apparente di norme a discapito di quella del concorso di reati. Questa concezione dottrinale è rimasta però minoritaria, in quanto l’espressione specialità in concreto è stata ritenuta dai più un’espressione fuorviante, dal momento che il rapporto di specialità è un rapporto logico tra norme, configurabile esclusivamente in astratto, ma non in concreto.


Il problema della distinzione tra concorso apparente di norme e di reati e dell’applicazione del principio di specialità è sorto anche in merito al rapporto sussistente tra la fattispecie di MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO di cui all’art. 316 bis c.p. e quella di TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE di cui all’art. 640 bis c.p.. Diverse sono state le pronunce giurisprudenziali di legittimità in ordine a questa questione, così come anche gli orientamenti dottrinali. 
Una posizione precisa è stata poi assunta dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza a Sezioni Unite n. 20664/2017 ha risolto la questione di diritto sollevata al suo cospetto, delineando quello che dovrebbe essere l’orientamento da seguire nel risolvere la problematica in oggetto.


Le Sezioni Unite della Cassazione sono state infatti adite per stabilire se il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). 
Ai sensi dell’art. 316 bis c.p., la condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla mancata utilizzazione per le finalità previste di sovvenzioni pubbliche caratterizzate da un vincolo di destinazione di pubblico interesse. Diversamente l’art. 640 bis c.p. punisce chi pone in essere la condotta di truffa di cui all’art. 640 c.p. laddove il fatto abbia ad oggetto “contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di atri enti pubblici o delle Comunità Europee”.


In merito alla questione, vi erano due diversi precedenti orientamenti giurisprudenziali. 
L’impostazione giurisprudenziale maggioritaria non ravvisava un rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 c.p. tra il reato di malversazione e quello di truffa aggravata, ritenendo che le due fattispecie regolassero materie diverse ed inoltre tutelassero interessi differenti: il buon andamento della P.A. contro gli atti contrari agli interessi della collettività e dunque l’interesse della P.A. a che le somme erogate vengano destinate alle finalità pubbliche previste, nella malversazione e il patrimonio pubblico contro atti di frode e quindi la corretta percezione dei fondi pubblici, nella truffa aggravata. Alla luce di queste considerazioni, stante l’assenza di un rapporto di specialità, questo orientamento giurisprudenziale tendeva ad escludere l’esistenza di un concorso apparente di norme, per indirizzarsi verso la configurabilità di un concorso di reati.
L’orientamento giurisprudenziale minoritario arrivava alla stessa conclusione circa l’assenza del rapporto di specialità, rinvenendo però l’esistenza di un concorso apparente di norme, in quanto entrambe le fattispecie, ad avviso di questa parte della giurisprudenza, risulterebbero offensive del medesimo bene giuridico, nello specifico il patrimonio pubblico. Sulla base di questa impostazione, il concorso apparente di norme verrebbe però risolto in base al criterio di sussidiarietà: stante infatti la necessità di non sanzionare due volte la condotta di diversa destinazione dei fondi di cui all’art 316 bis c.p., che costituirebbe la naturale conseguenza dell’erogazione ottenuta tramite artifici e raggiri, ad avviso di questa parte della giurisprudenza, che faceva leva sul principio del ne bis in idem sostanziale, si dovrebbe applicare solamente l’art. 640 bis c.p., dal momento che la fattispecie della malversazione sembrerebbe essere sussidiaria e residuale rispetto a quest’ultimo. 
La dottrina maggioritaria propendeva ad essere in linea con questo secondo orientamento.


Alla luce di queste discrepanze interpretative nella giurisprudenza di legittimità, la questione è stata appunto sollevata dinnanzi alle Sezioni Unite della Cassazione.
Nello specifico, la vicenda che ha portato al dibattito interpretativo relativo alla malversazione e alla truffa aggravata, riguardava l’amministratore e il socio di fatto di una società in accomandita semplice, i quali, sul presupposto della natura fittizia dell’attività condotta dalla società medesima, erano stati ritenuti responsabili del reato di malversazione dei beni strumentali di proprietà della società, acquistati con l’impiego di finanziamenti pubblici, di cui non risultavano restituite alcune rate che la società era tenuta a rimborsare; mentre venivano invece prosciolti in relazione all’imputazione di cui all’art. 640 bis c.p. per intervenuta prescrizione.
Era stato quindi proposto ricorso per cassazione, nel quale gli interessati lamentavano tra l’altro, il mancato riconoscimento della natura sussidiaria del reato di cui all’art. 316 bis c.p. rispetto a quello ex art. 640 bis c.p., ritenendo i due comportamenti contestati espressione di un’identica offesa al bene giuridico tutelato. 


Le Sezioni Unite con la sentenza del 2017 hanno innanzitutto rilevato come entrambi gli orientamenti giurisprudenziali precedenti abbiano escluso l’esistenza del rapporto di specialità tra le due fattispecie in esame e quindi la possibilità di applicare il principio di cui all’art. 15 c.p., seppur sulla base di differenti presupposti: il primo orientamento in virtù della considerazione che le due disposizioni disciplinino diverse materie, alla luce del qual fatto verrebbe in rilievo come unica soluzione possibile la sussistenza del concorso di reati; il secondo, pur favorevole all’esistenza di un concorso apparente di norme, per averne basato la ricostruzione sul principio di sussidiarietà.
Le Sezioni Unite quindi, dopo questa preliminare osservazione, hanno aderito alla prima impostazione, ravvisando la configurabilità di un concorso di reati, alla luce del fatto che tra le due fattispecie in esame non sarebbe possibile individuare alcun rapporto di specialità per la difformità dei beni giuridici tutelati ed anche per la differenza di comportamenti sanzionati, in particolare la percezione dei fondi pubblici in un caso (art. 640 bis c.p.) e l’utilizzo degli stessi nell’altro (art. 316 bis c.p.). 


Proprio partendo dall’affermazione preliminare secondo cui il criterio di specialità ex art. 15 c.p. è l’unico utilizzabile nel concorso apparente di norme, in quanto l’unico a ricevere fondamento legislativo, le Sezioni Unite hanno escluso che lo stesso potesse essere applicato alle fattispecie in oggetto, potendo esso ravvisarsi solo qualora vi fosse un identico contesto fattuale ed una delle norme potesse essere definita speciale rispetto all’altra, contenendone tutti gli elementi; mentre in questo caso le due fattispecie vengono dalla Suprema Corte qualificate come autonome poiché da un lato gli artifici e raggiri caratterizzanti la truffa aggravata non costituiscono l’unica modalità attraverso cui poter ottenere la percezione dei finanziamenti di cui all’art. 316 bis c.p. e dall’altro, la percezione illegittima di cui all’art. 640 bis c.p., non sempre sfocia nella mancata destinazione delle somme erogate alle loro finalità, che rappresenta invece l’elemento caratterizzante la fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p.. 
Ad opinione della Corte, l’art. 316 bis c.p. non specifica che l’acquisizione dei finanziamenti debba necessariamente avvenire in modo illecito, da cui se ne deduce che tale percezione possa avvenire in varie forme. Conseguentemente tra le due fattispecie si può rilevare una differenza anche in merito al momento consumativo del reato, poiché per la malversazione non risulta essere rilevante il momento della percezione, bensì quello dell’attività esecutiva di natura omissiva, mentre nella truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., ai fini della consumazione rileva il momento della percezione, dal momento che l’erogazione delle somme deve avvenire in conseguenza di artifici e raggiri.


La sentenza in esame sottolinea dunque la differenza strutturale tra i due reati, affermando che, l’eventuale circostanza in cui tra gli stessi possano intercorrere dei punti di congiunzione, qualora in concreto il reato di malversazione si atteggi come naturale prosecuzione della condotta di truffa, non metterebbe in dubbio l’esistenza del concorso di reati, in quanto si tratterebbe dell’atteggiarsi in concreto delle due fattispecie, quando invece la comparazione tra le due norme ai fini dell’esistenza del concorso apparente, deve essere fondata sulla struttura astratta delle stesse, nel qual caso soltanto potrebbe eventualmente essere presa in considerazione l’operatività del criterio dell’assorbimento.


Dopo aver individuato due ipotesi in cui non sorgono dubbi circa l’applicabilità dell’una o dell’altra fattispecie, la Suprema Corte si sofferma infatti sull’ipotesi controversa in cui i finanziamenti vengano percepiti con artifici e raggiri e devoluti ad un’utilità diversa rispetto all’attività o opera pubblica a cui sarebbero stati destinati. In questo caso, come pocanzi detto, le Sezioni Unite ravvedono un concorso di reati e non un concorso apparente di norme, per l’assenza di un nesso di interdipendenza necessaria tra le due fattispecie. 


Prima di giungere alla soluzione interpretativa adottata, in via preliminare, le Sezioni Unite, dopo aver riconosciuto il principio di specialità come unico applicabile nella risoluzione del concorso apparente di norme, in quanto l’unico dotato di fondamento normativo, hanno tra l’altro affermato che il criterio di specialità non si pone in contrasto con il divieto del ne bis in idem, riconosciuto come diritto fondamentale anche nella CEDU e nella Carta di Nizza, dal momento che esso si sostanzia nel divieto di un ulteriore giudizio sul medesimo fatto storico, ma non pone alcuna preclusione al legislatore nazionale nel poter descrivere un fatto in più di una fattispecie e dunque non sembrerebbe venire in rilievo nel caso di specie. Tra l’altro le Sezioni Unite in questo contesto hanno ricordato anche come la stessa Corte Costituzionale abbia recentemente attribuito al divieto del ne bis in idem valore non assoluto.
Alla luce di queste considerazioni, neppure il ne bis in idem potrebbe essere considerato un valido criterio per valutare il confine tra il concorso apparente di norme e quello di reati, come spesso invece sostenuto dalla dottrina e da parte minoritaria della giurisprudenza, residuando quindi il principio di specialità quale unico criterio utilizzabile.


La Suprema Corte fonda inoltre la sua conclusione anche sul dato letterale delle due norme, nelle quali non compare alcuna clausola di riserva, il che rafforza la propensione per una qualificazione autonoma delle stesse e per l’esistenza di un concorso di reati, al quale, in via generale, è possibile derogare, a detta della stessa, solo in presenza di un’espressa clausola di riserva che imponga l’applicazione della norma incriminatrice prevalente. Ad avviso della Corte infatti la clausola di riserva sembra essere l’unico strumento, espressamente previsto dal legislatore, in grado di escludere il concorso di reati senza ricorrere al principio di specialità.


In questa pronuncia del 2017 quindi si sono affermati dei principi di diritto importanti, tra i quali soprattutto la rilevanza del solo principio di specialità quale criterio di differenziazione tra il concorso apparente di norme e il concorso di reati, con conseguente scarto degli altri criteri di elaborazione dottrinale, da un lato e risoluzione del caso di specie a favore del concorso di reati tra le due fattispecie oggetto di analisi, dall’altro.

02 novembre 2022

Eccellenza, e la priorità suicidi in carcere ? - di Daniele Livreri


Il 30 ottobre il quotidiano "Avvenire" riportava la notizia di altri due suicidi in carcere. 

L'anno in corso ha già segnato il record di suicidi in cella: 74 secondo quanto risulta da "Ristretti orizzonti". 

A seguito degli ultimi decessi, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva parlato di : “Una drammatica emergenza, una dolorosa sconfitta per ciascuno di noi e la conferma della necessità di occuparci da vicino del mondo penitenziario", manifestando come per lui "le urgenze del carcere - compresa la necessità di rinforzare gli organici di tutto il personale - saranno una delle mie priorità”.

Per i giuristi le priorità, ove ricorrano situazioni straordinarie di necessità e urgenza come quelle che riguardano la stessa esistenza in vita delle persone, si affrontano con Decreti legge, ma il primo decreto a firma del nuovo Ministro non interviene affatto per far fronte all'emergenza carcere, anzi le norme su ordinamento penitenziario e di differimento in blocco della Cartabia sembrano andare nella direzione esattamente opposta. 

Sono cambiate le priorità, Eccellenza ?   

Il sistema delle notifiche che vorrei- di Daniela Vascellaro (*)

 

nell’anno ‘zero’ della riforma cartabia sui cui il Governo ripone tante aspettative per assicurare una migliore efficienza della Giustizia penale, gli operatori del diritto non hanno mancato e non mancano di muovere alcune preoccupazioni di cui solo la pratica applicazione della nuova disciplina dimostrerà (lo si spera) la infondatezza.

In particolare in questo breve scritto ci si vuole soffermare sulla disciplina delle notifiche all’imputato ‘libero’, mentre, come è noto, la legge delega  27 settembre 2021 n. 134  rimane silente in relazione alle notifiche a soggetti diversi dall’imputato.

 Ebbene, la legge delega prevede che la prima notificazione (con la quale l’imputato prende cognizione del procedimento) e quella dell’atto che ne dispone la citazione a giudizio dovranno essere effettuate  personalmente all’imputato non detenuto o internato, tramite consegna a mani o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza, mentre per gli atti successivi la delega prevede la notifica al difensore, sul quale graverà l’onere di informare il proprio assistito, così diventando, di fatto, un domiciliatario ex lege di quest’ultimo.

L’art. 1 comma 6 L. n. 134/2021 pone un adempimento preliminare per l’imputato non detenuto o non internato, in quanto istituisce l’obbligo per quest’ultimo, fin dal primo contatto con l’autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui egli dispone.

Ma soprattuto la delega prevede una modifica dell’art. 161 c.p.p.  in modo tale da consentire all’imputato non detenuto o internato di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni  anche presso un proprio recapito telematico.

Ora, muovendo dal mio osservatorio di giudice monocrativo, sovviene qualche dubbio circa la applicazione pratica di tale sistema di notifica telematica, ove è evidente che il riferimento sia a un indirizzo di posta elettronica e certificata. E invero, a tutt’oggi riscontro che il livello di alfabetizzazione e, a ancor più, di informatizzazione di molti imputati è alquanto carente (soprattutto ove si tratti di soggetti in età avanzata). Ma non solo: laddove si tratti di imputati nullatenenti e nullafacenti, riesce difficile immaginare che siano forniti di sistemi telematici.

Anche il recapito telefonico mi lascia alquanto perplessa, considerato che,  ben potendo l’intestario di un apparecchio di telefonia mobile essere diverso dal suo effettivo utlizzatore, non si avrebbe alcuna certezza che la notifica sia stata fatta al reale destinatario.

Appare quindi evidente che la citazione a mani proprie è quella che più di ogni altra offre garanzie in ordine alla effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinanatario.

E tuttavia, come nel passato, anche tale sistema non si sottrae ad alcune critiche, laddove le schede dl lettura del nuovo testo indicano la notifica a soggetti titolati, ad esempio il familiare convivente, che però ben potrebbe non avvertire mai l’interessato dell’avvenuta notifica o trasformarsi in un espediente, da parte dell’imputato, per sostenere pretestuosamente di non essere mai stato informato del procedimento a suo carico.

Per quanto riguarda gli ‘atti successivi’, la notifica a mezzo del difensore sottintende che l’imputato abbia l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, che potrà essere anche telematico o telefonico e abbia altresì l’onere di informare il difensore di ongi eventuale mutamento di tale recapito.

Si viene quindi a gravare il difensore del delicato compito di assicurare la effettività delle notificazioni in materia penale, così  sottraendo tempo ed energie tempo ad attività più importanti in favore del suo assistito, quali, ad es., lo studio del processo o la ricerca di prove a discolpa.

E’ pur vero che la riforma ha previsto una deroga prevedendo che non costituisce inadempimento degli obblighi defensionali la omessa o ritardata comunicazione all’assistito, imputabile al fatto di quest’ultimo. E tuttavia tale deroga apre alla allegazione di circostanze impeditive che necessariamente dovranno essere valutate in concreto dal giudice, cosi’ lasciando margine alla discrezionalità di quest’ultimo di verificare se un effettivo e concreto ritardo sia addebitabile all’imputato, che ben potrebbe essere mosso solo da intenti dilatori.

La questione non è di poco conto se si pensa che in caso di rinvio del processo per difetto di notifica all’imputato, non è prevista alcuna sospensione dei termini di prescrizione del reato, con la conseguenza che tale adempimento ben può prestarsi a diventare un mezzo per allontanare nel tempo la sentenza definitiva.

Si impone pertanto, a mio modesto avviso, una riflessione sull’intero sistema delle notifiche, così da ridurre gli atti processuali soggetti a necessaria notifica all’imputato e/o al suo difensore. Si pensi all’avviso di conclusione delle indagini preliminari e al primo atto in cui la persona indagata assume la qualità di imputato, mentre potrebbe rimanere onere ed esclusivo interesse di quest’ultimo seguire le successive fasi del processo a suo carico, così scongiurando che  le garanzie difensive pregiudiuchino la speditezza del processo

Occorre dunque un illuminismo temperato in cui calare la “scienza dei codici” nelle concrete difficoltà della vita giudiziaria.

(*) Daniela Vascellaro: Laureata con lode all'Università di Pavia, ha svolto il periodo di uditorato nel distretto della Corte di Appello di Milano.

All’esito del periodo di tirocinio, è stata assegnata al Tribunale di Termini Imerese, dove ha svolto le funzioni di giudice a latere a decorrere dall’ottobre 1997 fino al febbraio 2001.
A seguito della introduzione, ex lege n. 479 del 16.12.1999, del procedimento innanzi al Tribunale in composizione monocratica, ha svolto anche le funzioni di giudice monocratico, con contemporanea applicazione, per la durata di otto mesi, alla Sezione Distaccata del Tribunale di Corleone per la trattazione degli affari penali.
Nel marzo 2001 la dr.ssa Vascellaro è stata assegnata, a seguito di richiesta di trasferimento al Tribunale di Palermo, alla I Sezione Penale e Misure di Prevenzione, presso la quale ha avuto modo di occuparsi - sia come giudice monocratico che collegiale - di delicati e complessi processi in tema di associazione a delinquere a scopo di truffa, usura, abuso di ufficio, falsa testimonianza, calunnia, diffamazione a mezzo stampa, infortuni sul lavoro e colpa medica. Nel contempo ha svolto la duplice funzione di giudice relatore ed estensore dei provvedimenti di misure di prevenzione (personali e patrimoniali) e di giudice delegato alle amministrazioni giudiziarie singolarmente assegnate, con riferimento a imprese individuali e societarie anche di grosse dimensioni e a vasti patrimoni immobiliari. 
Alla naturale scadenza del periodo di permanenza presso la I Sezione Penale e M.P., la dr.ssa Vascellaro ha fatto istanza di tramutamento presso la III Sezione Penale, alla quale è stata assegnata a decorrere dal 21 maggio 2012. 
A decorrere dal 21 maggio 2020 è in servizio, sempre con funzioni di giudice sia monocratico che collegiale, presso la IV sezione penale, specializzata in reati contro il patrimonio, reati di bancarotta e di associazione a delinquere, sia semplice che di stampo mafioso.
Nel corso della vita professionale ha avuto altresì l’occasione di dare il proprio contributo alla stesura del codice commentato di procedura penale a cura di Giovanni Tranchina, edito dalla casa editrice Giuffrè nel 2008.
Inoltre una sua ordinanza in tema di citazione del responsabile civile nell’ipotesi di modifica del capo di imputazione per “fatto diverso”, è stata oggetto di pubblicazione sulla rivista “Archivio della nuova procedura penale”, edita della casa editrice La Tribuna, mensile settembre/ottobre 2011. 


 

 

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