La Corte di legittimità, con la sentenza n. 40075 del 18.10.2022, ha dichiarato inammissibile un ricorso con cui si invocava la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità). In particolare ad avviso dell'imputato l'attenuante doveva essere concessa perché il reo non aveva conseguito alcun lucro, rinunciando immediatamente a trattenere con sé la borsa sottratta alla persona, la quale quindi aveva riportato alcun danno. Tuttavia, per la Corte regolatrice il ricorso è manifestamente infondato giacché <<secondo il condivisibile indirizzo seguito al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402)>>. (sentenza al link)
Il giudizio della Corte non pare condivisibile, l'enunciato normativo, che il ricorrente riteneva violato, è manifesto: l'attenuante è da riconoscersi a chi, nei delitti contro il PATRIMONIO o che comunque offendono il PATRIMONIO, abbia <<cagionato alla persona offesa dal reato un danno PATRIMONIALE di speciale tenuità>>.
Inoltre conferma tutte le perplessità, più volte manifestate su questo blog, sull'uso della categoria sanzionatoria dell'inammissibilità la circostanza che possa essere dichiarata la manifesta infondatezza e quindi l'inammissibilità di un ricorso che invoca la lettera della legge.