Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute. (Fattispecie in cui la Corte di appello, riconosciute le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione maturata in data antecedente alla decisione di condanna pronunciata dal Tribunale, revocando le statuizioni civili).