17 novembre 2022

Ma dal 30.12.2022 al 31.12.2023 l'Avvocato come depositerà gli atti ?




La Riforma annovera tra i suoi obiettivi l'abbandono del deposito cartaceo in favore di quello telematico, tanto che il novello art. 111 bis c.p.p. prevede esplicitamente che <<salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis (inerente il malfunzionamento dei sistemi informatici) , in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici>>. Nondimeno l'obbligo di deposito telematico è talora derogato da specifiche norme in favore delle parti private, così, in tema di impugnazioni, il novello comma 1-bis dell'art. 582 c.p.p. dispone che: «le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato>>.

Tuttavia il legislatore ha preso atto della necessità di un periodo di transizione durante il quale adottare i regolamenti tecnici del caso e comunque consentire un adeguamento tecnico organizzativo. All'uopo il d.l.vo 150/2022 ha individuato il 31.12.2023 quale termine per l'adozione dei regolamenti, dettando una serie di norme transitorie (cfr. art. 87 d.l.vo 150/2022).

In particolare, il legislatore ha indicato una serie di norme che continueranno ad applicarsi sino al 15 esimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti prima indicati (salva diversa previsione regolamentare), disponendo per converso il differimento di altre norme introdotte dalla riforma. 

Orbene, cercando di operare una sintesi che possa orientare il pratico del diritto nell'anno di transizione e comunque rimettendolo alla diretta lettura della norma, pare di poter dire che:

- si potrà continuare ad utilizzare, per il deposito degli atti già previsti, il portale di cui al d.l. 137/2020 e ai successivi decreti ministeriali. Invero l'art.87 d.l.vo 150 prevede che <<fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni ...  dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176>>. Come si vede non vengono esplicitamente richiamati gli ulteriori decreti ministeriali che hanno ampliato il novero di atti depositabili a mezzo portale (rispetto alla originaria ipotesi degli atti ex art. 415 bis c.p.p.) e tuttavia, posto che il comma 2 dell'art. 24 d.l. 137/2020, che ha facoltizzato il Ministero ad adottare i decreti de quibus, è oggetto di esplicito richiamo, si deve ritenere che, nell'anno di transizione, anche per gli ulteriori atti indicati dai decreti ministeriali sia utilizzabile il portale. Tale soluzione risulta recepita, sebbene incidenter tantum, anche dall'Ufficio del massimario della Cassazione nella sua relazione sulla disciplina transitoria; 

- NON si potrà più ricorrere alle pec per depositare alcunché, posto che il 4 comma dell'art. 24 del decreto legge 18 dicembre 2020, a mente del quale era consentito il ricorso alle pec, non è stato richiamato dalla norma transitoria, né risulta altrimenti prorogato;

- gli atti non depositabili sul portale potranno essere depositati in cancelleria, ma vi saranno da subito alcune limitazioni. Ad esempio NON potrà più ricorrersi al deposito delle impugnazioni fuori sede, ex art. 582 2 co. c.p.p., e ciò giacché tale enunciato normativo è abolito (art. 98 D.L.vo "Cartabia") e l'ultrattività dell'art. 582, ex art. 87 4 co. D.L.vo "Cartabia", riguarda il solo primo comma (cioè la possibilità di depositare in cancelleria). Al riguardo però si noti che il novello art. 461 c.p.p. continua a prevedere che l'opponente possa proporre l'opposizione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace ove si trova. Se tale diversa soluzione è frutto di una consapevole scelta, v'è da ritenere che il d.l.vo "Cartabia" sia pervaso da un chiaro sfavore nei confronti di appelli e ricorsi per cassazione. 

    

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