30 novembre 2022

Confisca di prevenzione prova nuova: la sentenza n. 43668/2022 delle Sezioni Unite





Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

Ultima pubblicazione

Depistaggio materiale di cui all’art. 375 cod. pen. - Collegamento funzionale tra la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e l’accertamento sviato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Sesta Sezione penale, in tema di depistaggio, ha affermato che il collegamento funzionale tra la qualifica soggettiv...

I più letti di sempre