04 gennaio 2024

Appunti sul nuovo Deposito telematico

 

Il 30.12.2023 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto ministeriale n. 217 che abroga i decreti del 4 e 18 luglio scorsi, in materia di deposito atti sul portale deposito atti penali.  

Il nuovo d.m., in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, prevede per i difensori l'uso obbligatorio del portale per i <<depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408,409,410,411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 nonchè della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale>>. Tuttavia, il deposito PUO' avvenire con modalità NON telematiche (cartacee e pec, ex art. 3 DM comma 8 ultimo periodo) <<nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari>> .

Per tutti gli altri atti, documenti, richieste e memorie, sino al 31.12.2024, i difensori potranno ricorrere al deposito non telematico (cartacee e pec). 

E' escluso il deposito con modalità telematiche per gli atti destinati alla Corte di cassazione, per quelli inerenti i procedimenti di prevenzione e per quelli inerenti le << fasi disciplinate dai libri X ("esecuzione" n.d.e.) e XI ( "rapporti giurisdizionali con autorità straniere" n.d.e.)  del codice di procedura penale>>.

Al link la Gazzetta Ufficiale con il nuovo decreto legge   

    

01 gennaio 2024

Buone Feste

 


Tiriamo il fiato per qualche giorno e sospendiamo le pubblicazioni durante le prossime Festività.

Le pubblicazioni riprenderanno lunedì 8 gennaio.

Ci rivediamo nel 2024

Foro e Giurisprudenza CPTP

31 dicembre 2023

❌❌❌❌ In G.U. la proroga dei termini della disciplina pandemica dei giudizi di impugnazione.❌❌❌❌

 



A mente dell'art. 94 del riforma Cartabia le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2,3,4 e 7 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 si applicavano alle impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87. Sennonchè il d.l. 30.12.2023 n. 215, pubblicato nella G.U. del 30.12.2023, ha previsto che il succitato termine sia prorogato sino al 30 giugno 2024 (testo al link) 

Per mera comodità di chi legge, riportiamo il testo dell'art. 23 comma 8, limitatamente ai periodi richiamati dalla odierna novella 

Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell' articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. 

nonchè il comma 9

nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Del pari si riportano le disposizioni dell'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, richiamate dal d.l. 30.12.2023 n. 215

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 (termine più volte prorogato, n.d.e.), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. 
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. 
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. 
4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre 2011, n. 159 e agli articoli 310 e 322 bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza. 

  

30 dicembre 2023

❌❌❌❌ In Gazzetta le regole tecniche per il procedimento telematico❌❌❌❌



In data odierna è stato pubblicato il decreto che stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile (da pagina 49 della G.U. Qui il testo in pdf) (decreto ipertestuale al link)

22 dicembre 2023

Reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ex art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010 – Condotta – Natura necessariamente commissiva – Ragioni. Reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale – Rapporti con i reati di bancarotta societaria e di false comunicazioni sociali – Indicazione.

 



- La Quinta Sezione penale ha affermato che la condotta sanzionata dal reato di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, già disciplinato dall’abrogato art. 2624 cod. civ. e attualmente previsto dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha sempre natura commissiva, anche nel caso in cui si sostanzi nell’occultamento di informazioni, atteso che postula, pur sempre, il compimento di un’azione, consistente nella stesura della relazione.

- La Quinta Sezione penale ha affermato che il reato proprio di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disciplinato, all’epoca dei fatti, dall’abrogato art. 2624 cod. civ. (e attualmente previsto dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), non può rappresentare ex se una modalità di concorso di persona nei reati, egualmente propri, di bancarotta societaria, di cui all’art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall e di false comunicazioni sociali, di cui all’art. 2621 cod. civ.

21 dicembre 2023

Mandato d'arresto europeo - Persona alloglotta – Provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell’ambito del procedimento di consegna della stessa allo Stato di emissione – Obbligo di traduzione – Sussistenza – Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo, ha affermato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell’ambito del procedimento di consegna allo Stato di emissione di persona alloglotta, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota alla predetta, in quanto incidente sulla sua libertà personale.


Scarica la sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 45293/2023 al link

20 dicembre 2023

Sezioni Unite e contestazione della recidiva: il maggiore termine di prescrizione derivante dalla contestazione "aggiuntiva" non si computa se la prescrizione è già maturata

 


Avevamo dato l'informazione provvisoria sulla pendenza della seguente questione controversa "Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato" (post ❌Ultimissime❌ dalle SS.UU: non si tiene conto del maggior termine di prescrizione derivante dalla contestazione della recidiva effettuata dopo che sia maturata la prescrizione per il reato base al link).

E' stata frattanto pubblicata la sentenza cass, pen. ss.uu. n. 49935/2023 al link, con la quale le sezioni unite hanno fissato il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato".

La sentenza dà rassegna degli arresti delle sezioni unite sul tema (art. 129 c.p.p.), anche con riferimento ad altri casi: laddove la prescrizione sia già maturata e non sia stata dichiarata dal giudice del merito, occorre comunque procedere alla declaratoria (si veda ad esempio Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481-01, con la quale le Sezioni Unite avevano da ultimo affermato il seguente principio di diritto: «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» Ce ne siamo occupati con il contributo al link).

Ultima pubblicazione

Depistaggio materiale di cui all’art. 375 cod. pen. - Collegamento funzionale tra la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e l’accertamento sviato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Sesta Sezione penale, in tema di depistaggio, ha affermato che il collegamento funzionale tra la qualifica soggettiv...

I più letti di sempre