31 dicembre 2024

Processo telematico: parziale rinvio. In G.U. il testo del regolamento - DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206 Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2024

 



DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206 
Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2024

Lo avevamo anticipato, ma è ora ufficiale: il doppio binario è rinviato con varie scadenze e in relazione ai vari atti e uffici.
Il comma 9 ha prorogato l'utilizzo della pec per l'invio telematico.
Qui il testo del regolamento che troverete in G.U al link.

Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 
1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito dal seguente: 
 «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 
1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali
a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; 
b) Procura europea; 
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; 
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 
2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonche' alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche
3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche
4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 puo' avere, altresi', luogo anche con modalita' non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonche' il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale. 
5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: 
a) Ufficio del giudice di pace; 
b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; 
c) tribunale per i minorenni; 
d) tribunale di sorveglianza; 
e) corte di appello; 
f) procura generale presso la corte di appello; 
g) Corte di cassazione; 
h) Procura generale presso la Corte di cassazione. 
6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche
7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalita' dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici. 
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. 
9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.». 

30 dicembre 2024

Novità in tema di spese di giustizia. Tra dubbi e passi avanti

Il Parlamento ha approvato in via definitiva la nuova legge di bilancio, che contiene anche novità in tema di spese di giustizia (testo al link)

In particolare per ciò che attiene i diritti di copia su supporto non cartaceo (Chiavette USB, CD e DVD), l'allegato 8 al T.U. prevede adesso un diritto forfetizzato pari a 25,00 euro. Per i casi di trasmissione telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali), invece, viene introdotto un diritto fisso pari ad 8,00 euro

In attesa che sia attuata la facoltà di estrarre le copie direttamente dal fascicolo informatico, senza costi per la difesa, il nuovo impianto normativo, pur a fronte di passi in avanti, suscita talune perplessità.

Anzitutto resta confermato il principio secondo cui, per avere copia degli atti del "suo" processo, il cittadino deve pagare lo Stato accusatore. Ci pare una prospettiva inaccettabile. 

Anche a voler prescindere da aspetti puramente di principio, la forfetizzazione dei diritti di copia su supporto non cartaceo dovrebbe giovare nei procedimenti medio grandi, ma, negli altri casi, rischia di incentivare il ricorso al cartaceo, per ragioni economiche. 

Al riguardo, muovendo dal caso, assai frequente, dell'acquisizione delle copie su chiavetta, l'allegato 6 del DPR 115, rimasto invariato, prevede che oltre le 100 pagine i diritti da corrispondere, per l'acquisizione su cartaceo, ammontino a € 15,75 più € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine (o frazione)(Allegato 6 al link)In sostanza corrispondere 25,00 euro per avere le copie su chiavetta risulterà più conveniente soltanto superate le 200 pagine. Ovviamente si potrà ricorrere alla trasmissione tramite posta elettronica, ma anche in questo caso, a fronte di 8 euro a forfait il cartaceo risulta più conveniente  fino a 50 pagine (posto che il diritto di copia è pari a euro 7,86). Tali osservazioni però andrebbero rivalutate per il caso in cui l'interessato intenda procedere con urgenza all'estrazione di copia: in tal caso, stante la triplicazione dei diritti,  potrebbe risultare preferibile l'estrazione su supporto informatico o su mail.   

Certamente la nuova disciplina ha il merito di ridimensionare l'assurda pretesa di 327,56 euro di diritti per l'estrazione di copie su un c.d., riducendola a 25,00 euro. In tal senso ci pare che la radicale sostituzione dell'allegato 8 non consenta alcuna distinzione riguardo al contenuto del c.d.: quale che esso sia, il rilascio del supporto dovrà avvenire a fronte dell'esazione di 25,00 euro.     

Allargando poi lo sguardo ad altre tipologie processuali, troviamo criticabile la previsione di una sanzione (sino al doppio del contributo unificato), per avere sforato, negli atti del processo amministrativo, la dimensione prevista e ciò a prescindere dall'esito del processo. Davvero regolamentare l'ampiezza degli atti difensivi, introducendo delle sanzioni pecuniarie per chi le violi, non lede il diritto di difesa ? Siamo facili profeti nel dire che meccanismi analoghi potrebbero essere esportati nelle impugnazioni penali ? 

25 dicembre 2024

Buone Feste

Ci prenderemo qualche giorno di pausa, salvo ovviamente, come già accaduto negli anni scorsi, dar conto di novità normative sopravvenute.

Le pubblicazioni riprenderanno il 7 gennaio 2025.

A voi tutti ed ai vostri cari, buone Feste



24 dicembre 2024

Giudizio abbreviato come calcolare lo sconto di pena in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni ?

 

 

L'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi ha devoluto alle SS.UU. la seguente questione controversa: <<se, in tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato all'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, debba essere operata nella misura unitaria di un terzo ovvero debba essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni nella misura della metà e su quelli disposti per i delitti nella misura di un terzo>>.  (segnalazione al link)

L'udienza è calendata per il 27 febbraio 2025.

23 dicembre 2024

Delitto di corruzione internazionale all'estero per procedere OCCORRE domanda ministeriale

 

Con una sentenza ricca di spunti, tanto di diritto sostanziale che processuale, la sesta sezione della Corte di legittimità ha dispensato alcuni principi in tema di giurisdizione italiana: 

- anzitutto la Corte ha precisato che sebbene <<ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini, Rv. 272220 - 01)>>. Il principio ha trovato affermazione rispetto ad un caso in cui, secondo la prospettiva accusatoria, la società capogruppo, accusata dei pagamenti corruttivi, aveva una sede di fatto italiana, sebbene i fondi utilizzati per corrompere, all'estero, un pubblico ufficiale di uno stato estero, erano allocati all'estero;

- esclusa la ricorrenza di un delitto commesso in parte in Italia e quindi l'applicabilità dell'art. 6 c.p., la Corte ha escluso la giurisdizione italiana, atteso che, vertendosi in ipotesi di corruzione internazionale ai danni di uno Stato estero, ai sensi dell'art. 9 III co. per procedere occorre la richiesta del Ministero della giustizia, che nel caso di specie difettava.

Sullo sfondo della questione scrutinata dalla Corte si pone il tema della responsabilità, ex. L. 231/2001, della capogruppo rispetto a reati commessi all'estero dalle controllate.

Tuttavia, nel caso di specie, i giudici nomofilattici hanno considerato che il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana nei confronti delle persone fisiche sussiste anche nei confronti dell'ente capogruppo. Invero l'art. 4 II co. del D.L.vo citato prevede che <<nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo>>.

Va però considerato che la Corte non ha affrontato la questione della sede reale della società, poichè la censura era stata svolta in fatto e quindi non era sindacabile in sede di legittimità.  (sentenza al link)

 

20 dicembre 2024

Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

 


E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge.

La questione era stata rimessa alle sezioni unite dalla sesta sezione penale ed è stata decisa all'udienza del 12.12.2024. Qui l'ordinanza 

19 dicembre 2024

❌ Corte cost.: il Giudice dell'esecuzione può sospendere la pena "scontata" per rinuncia alla impugnazione.


Il mese scorso avevamo dato conto dell'arresto di legittimità secondo cui il Giudice dell'esecuzione non avrebbe il potere di sospendere la pena fino a 2 anni, ridotta a seguito di mancata impugnazione dell'imputato giudicato in abbreviato.  

La Corte costituzionale ha tuttavia 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici;

nonchè  dichiarato in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. (sentenza al link) (comunicato al link)

Dunque, a seguito della riduzione della pena per mancata impugnazione,  il giudice dell’esecuzione dovrà valutare la sussistenza delle condizioni edittali e prognostiche per procedere alla sospensione della pena. .


Responsabilità enti: la cancellazione, dopo la liquidazione, estingue l'illecito amministrativo.




La sesta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che l'illecito amministrativo ascrivibile all'Ente si estingue a seguito di cancellazione della società interessata dal registro delle imprese. La Corte, rivedendo poi un precedente indirizzzo, ha considerato che a tal fine non rileva se la cancellazione sia "fisiologica" (cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare: Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, Starco s.r.I., Rv. 277107) o "fraudolenta", ovverosia predisposta per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio (Sez. 5, n. 25492 del 27/04/2021, Mungari, Rv. 281600; Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023, Barnaba, non mass.)  (sentenza al link)

18 dicembre 2024

Pagare le imposte con prestiti di denaro illecito non esclude il profitto da reato.


La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso cautelare di una società a responsabilità limitata che aveva patito il sequestro per equivalente del profitto del reato, ex art. 19 comma 2  D.lgs. 231/01 in relazione al reato presupposto di cui all'art. 25 octies del medesimo decreto. Nel caso di specie la legale rappresentante e socia unica della società aveva <<consapevolmente ricevuto somme di denaro di provenienza illecita, in difetto di alcun legame funzionale o di rapporti commerciali con l'ente che aveva eseguito i bonifici, ente pacificamente operante in violazione di norme tributarie>>.  Con tali somme l'interessata aveva finanziato la società al fine di adempiere <<alle obbligazioni tributarie (possibilità che, in difetto dell'erogazione di quelle somme, non si sarebbe potuta realizzare così assumendo sia il rischio di iniziative esecutive o di liquidazione giudiziale, sia il pericolo per la società di esser posta fuori dal mercato)>>. Per la difesa la fattispecie concreta escludeva la stessa ricorrenza di un vantaggio patrimoniale per la società, giacchè quest'ultima aveva assunto un debito nei confronti del socio finanziatore. Tale ricostruzione è stata però disattesa dalla Corte perchè attraverso il pagamento delle imposte, l'impresa aveva in sostanza schivato rischi per la sua stessa sopravvivenza. Resta dunque irrilevante, per escludere la sussistenza di un profitto da reato, la destinazione delle somme ab origine illecite.   (sentenza al link).


17 dicembre 2024

La sentenza irrevocabile di assoluzione, anche se pronunciata prima del D.L. vo 87/24, ha efficacia di giudicato nel processo tributario

 

La sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «L'art. 21- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso)». (sentenza al link)

16 dicembre 2024

Concorso aggravanti privilegiate e non con circostanze attenuanti. Due pronunce della seconda sul tema.

A fronte di un concorso di circostanze aggravanti non privilegiate e privilegiate con circostanze attenuanti (generiche), la Corte ha stabilito  che <<le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01; seguita più recentemente da Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Rv. 286212 - 01)>>.  (sentenza al link)

Coerentemente a tale principio, in altra pronuncia la Corte ha precisato che le circostanze attenuanti, concorrenti con aggravanti privilegiate e non, <<comporteranno una diminuzione della pena prevista per il reato aggravato, solo se, all'esito del giudizio di bilanciamento con le altre circostanze aggravanti, dovessero essere ritenute prevalenti. Del resto, nel caso di un giudizio di equivalenza, gli elementi mitigatori che sono stati riconosciuti quali circostanze attenuanti generiche, "neutralizzate" dalla aggravante ad effetto speciale concorrente, «possono pur sempre trovare considerazione nell'ambito dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice delle circostanze riconosciute all'imputato nel caso specifico» (Sezioni Unite Cena, cit.)>> (sentenza al link).

13 dicembre 2024

❌ Per le SS.UU. la disciplina della prescrizione by Orlando si applica da agosto 2017 a dicembre 2019

Le Sezioni Unite hanno positivamente risolto il seguente contrasto«se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 ( c.d. legge Orlando n.d.e.) continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019».


La Corte costituzionale salva la norma che non consente al medico strutturato di chiedere la citazione in giudizio del suo assicuratore. E il libero professionista ?



La Corte costituzionale ha ritenuto infondata una qlc dell'art. 83 cpp, sollevata dal Tribunale di Palermo.

Il giudice a quo dubitava della compatibilità costituzionale della norma di rito, <<nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, denunciando la violazione degli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione>>.

Il Tribunale ha mosso la sua censura presupponendo che l’imputato- medico strutturato- fosse obbligato dalla legge a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale e che il danneggiato potesse agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice. In altri termini per il giudice territoriale ricorrevano i presupposti che già in passato avevano indotto la Corte a censurare l'art. 83 del codice di rito. 

Sennonché il giudice delle leggi ha considerato che il remittente avesse erroneamente ricostruito il quadro normativo, con conseguente inammissibilità della questione di legittimità.  Infatti, <<diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017) – il medico cosiddetto “strutturato” non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell’esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall’assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017)>>.

Stante il tenore dell'ordinanza di remissione, la Corte non ha scrutinato la legittimità dell' art. 83 cpp rispetto al professionista che eserciti la sua attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Tuttavia, in taluni passaggi della motivazione si apprezzano, incidentalmente, delle differenze tra le due figure di sanitario, su cui riflettere ai fini di una nuova eccezione di incostituzionalità.   

Al riguardo si rammenta non soltanto che il libero professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della sua attività, ma anche che, ai sensi dell'art. 12 della legge Gelli Bianco, il danneggiato ha azione diretta verso l'impresa di assicurazione, sussistendo peraltro in tal caso un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

    

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