Pende alle sezioni unite e sarà decisa alla prossima udienza del 13 aprile 2026 la seguente questione:
Al link l'ordinanza di rimessione
La Corte di Cassazione ha ribadito che <<l’istanza con cui si contesta il presupposto fattuale su cui è stata fondata la declaratoria di inammissibilità (del reclamo) deve essere proposta dinanzi al medesimo giudice, poiché è lui il naturale destinatario del potere di eliminare o correggere le proprie decisioni quando risultino viziate da un errore di percezione o da una falsa rappresentazione dell’atto processuale (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, Rv. 272956)>>.
I Giudici nomofilattici hanno precisato che la possibilità di chiedere la revoca non è esclusa dal fatto che l’art. 410-bis qualifichi l’ordinanza come non impugnabile. Infatti, <<l’istituto dell’impugnazione e la facoltà di revoca si collocano su piani diversi. La non impugnabilità esclude soltanto l’accesso ai mezzi di gravame disciplinati dal codice; non incide invece sui poteri del giudice di correggere errori che riguardano la formazione della sua volontà decisoria. È dunque coerente con il sistema riconoscere, anche nel procedimento di reclamo contro l’archiviazione, la possibilità di rimettere al giudice del reclamo la valutazione della sussistenza di un errore di fatto che abbia determinato una decisione erronea>> (provvedimento al link)
La Corte di legittimità ha chiarito che ,ai fini dell'accoglimento della istanza di sospensione delle statuizioni civili, <<è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023, Mastrominico, Rv. 283931-01)>>.(ordinanza al link)
Limiti impliciti alla revisione costituzionale, principio di uguaglianza e modelli di selezione negli organi di autogoverno della magistratura: note critiche sulla pretesa incostituzionalità della riforma degli artt. 104 e 105 Cost.
di Guido Todaro
Il saggio esamina la tesi
secondo cui le modifiche agli artt. 104 e 105 della Costituzione — concernenti
la composizione dei Consigli Superiori della Magistratura e l’istituzione
dell’Alta Corte disciplinare con meccanismi differenziati di selezione dei componenti
— integrerebbero una violazione del principio di uguaglianza quale limite
materiale alla revisione costituzionale. Attraverso un’analisi sistematica
della giurisprudenza costituzionale e della dottrina sui limiti impliciti al
potere di revisione, si evidenzia che tale impostazione risulti
metodologicamente e dogmaticamente non condivisibile. In particolare, si rimarca
che: (i) il sindacato sulle leggi di revisione costituzionale ha carattere
eccezionale e circoscritto; (ii) la configurazione degli organi di autogoverno
della magistratura appartiene all’ambito della discrezionalità del legislatore
costituzionale; (iii) la differenziazione tra membri togati e membri laici nei
metodi di selezione appare coerente con la diversa funzione costituzionale delle
due componenti; (iv) non emerge alcuna incidenza sul nucleo essenziale
dell’indipendenza della magistratura. Ne deriva che la riforma si colloca entro
il perimetro fisiologico dell’evoluzione costituzionale.
1. Revisione
costituzionale e limiti materiali: quadro teorico e giurisprudenziale
La questione della
sindacabilità delle leggi di revisione costituzionale costituisce uno dei nodi
più complessi della teoria della Costituzione.
La dottrina italiana ha
da tempo elaborato la categoria dei limiti impliciti alla revisione,
riconducendoli ai principi supremi che definiscono l’identità dell’ordinamento
costituzionale.
La riflessione prende
avvio, in modo sistematico, dagli studi di Costantino Mortati sulla
costituzione in senso materiale, nei quali si individua l’esistenza di un
nucleo strutturale dell’ordinamento non disponibile e non suscettibile neppure
di revisione [1].
Successivamente, la
dottrina ha ulteriormente articolato tale impostazione, con contributi
significativi che hanno variamente definito la portata dei limiti materiali
alla revisione [2].
Alla lettera, un limite
espresso è rappresentato dall'art. 139 Cost. secondo cui "La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale".
Sul piano
giurisprudenziale, la questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale,
che ha riconosciuto la possibilità di un controllo sulle leggi di revisione
solo in presenza di una lesione dei principi supremi dell’ordinamento o del
nucleo essenziale dei diritti inviolabili. La pronuncia n. 1146 del 29 dicembre
1988 del giudice delle leggi costituisce, ad oggi, il riferimento classico di
tale orientamento, mai superato (da ultimo, anche Corte cost., sent. n. 125 del
24 luglio 2025).
La Corte ha sempre
adottato un approccio marcatamente restrittivo, evitando di trasformare il
controllo sulle revisioni costituzionali in un sindacato di opportunità o di
merito politico-costituzionale.
In questa prospettiva,
occorre sottolineare che i limiti impliciti devono essere interpretati in modo
tale da non paralizzare la funzione evolutiva dell’art. 138 Cost., il quale
rappresenta uno strumento di adattamento dell’ordinamento costituzionale alle
trasformazioni della società e delle istituzioni [3].
2. L’oggetto della
riforma: l'organizzazione costituzionale della funzione giurisdizionale
Le modifiche agli artt.
104 e 105 Cost. incidono su un ambito specifico: la configurazione degli organi
di autogoverno della magistratura e la disciplina della responsabilità
disciplinare dei magistrati.
Dal punto di vista
sistematico, tali interventi si collocano nell’area che la dottrina definisce
ingegneria costituzionale degli organi, vale a dire la definizione delle regole
di composizione, funzionamento e selezione dei membri degli organi costituzionali
o di rilievo costituzionale.
È significativo osservare
che la stessa architettura originaria del Consiglio Superiore della
Magistratura non rappresentava un modello rigidamente determinato, ma piuttosto
un equilibrio ponderato tra il principio di autonomia della magistratura da un
lato e l'esigenza di raccordo con la rappresentanza democratica dall'altro.
L’autogoverno della magistratura è il risultato di una mediazione costituzionale tra indipendenza e responsabilità istituzionale, suscettibile di evoluzione nel tempo.
In tale contesto, appare
difficile sostenere che la specifica modalità di selezione dei componenti —
elezione, sorteggio o modelli misti — costituisca un elemento intangibile
dell’ordinamento costituzionale.
3. Il principio di
uguaglianza come parametro di ragionevolezza
La tesi
dell’incostituzionalità del sorteggio asimmetrico - puro per i magistrati,
temperato per i laici - si fonderebbe sulla presunta
violazione del principio di uguaglianza, derivante, appunto, dalla differente
disciplina di selezione tra i membri togati e i membri laici.
Tale impostazione sembra
però presupporre una concezione del principio di uguaglianza come vincolo di
uniformità normativa, che non trova riscontro né nella giurisprudenza
costituzionale né nella dottrina prevalente.
Come è noto, a partire
dagli studi di Vezio Crisafulli e poi nelle elaborazioni di Barbera e Luciani -
ma potremmo citarne altri - il principio di uguaglianza è stato ricostruito
come principio di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina legislativa
[4].
In questa prospettiva, il
legislatore può differenziare il trattamento giuridico di categorie diverse, purché la distinzione sia sorretta da
una ratio non arbitraria.
Nel caso in esame, la
distinzione tra magistrati appartenenti all’ordine giudiziario e componenti
laici espressione dell’avvocatura e dell’accademia risponde a una diversa
funzione costituzionale delle due componenti.
La presenza dei membri
laici negli organi di autogoverno ha storicamente la funzione di garantire il
pluralismo istituzionale, evitare una chiusura corporativa dell’ordine
giudiziario e rafforzare la legittimazione democratica indiretta dell’organo.
La differenziazione dei
metodi di selezione appare dunque coerente con tale impostazione.
In diritto
costituzionale, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) significa: trattare
situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso.
Sono rilievi ovvi.
Qui le categorie non sono
identiche:
• i magistrati
appartengono all’ordine giudiziario e sono rappresentati negli organi di
autogoverno;
• i laici
rappresentano invece la dimensione esterna e pluralista del controllo
democratico, anche in raccordo con la norma costituzionale secondo cui la
giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 Cost.).
Perciò è perfettamente
legittimo prevedere procedure diverse di selezione che riflettano logiche di
equilibrio tra i poteri.
4. Il sorteggio come
tecnica istituzionale e sue giustificazioni costituzionali
Uno degli aspetti più
discussi della riforma è, come detto, il ricorso al sorteggio nella selezione
dei membri togati e laici, anche alla luce della non perfetta simmetria delle
metodiche di estrazione: pura per i magistrati, temperata per i laici che vengono
sorteggiati da una platea prima determinata dal Parlamento in seduta comune.
Sotto il profilo teorico,
il sorteggio non è estraneo alla tradizione costituzionale.
La dottrina
contemporanea, anche in chiave comparata, ha sottolineato come tale strumento
possa svolgere funzioni rilevanti nella prevenzione di fenomeni oligarchici o
corporativi all’interno delle istituzioni.
Nel contesto
dell’autogoverno della magistratura, il sorteggio può essere interpretato come:
• meccanismo
volto a ridurre il peso delle organizzazioni correntizie;
• strumento di
distribuzione imparziale delle funzioni istituzionali;
• tecnica di
selezione idonea a rafforzare la percezione di neutralità dell’organo.
In questa prospettiva, la
scelta del legislatore costituzionale appare riconducibile a una precisa
opzione di politica costituzionale, difficilmente censurabile sul piano della
legittimità.
Il controllo sui modelli
organizzativi adottati dal legislatore costituzionale non può trasformarsi in
un sindacato sulla maggiore o minore opportunità delle soluzioni prescelte.
Un ulteriore profilo
rilevante riguarda la compatibilità della riforma con il principio di
indipendenza della magistratura, sancito dagli artt. 101 e 104 Cost.
La dottrina
costituzionale ha chiarito che la violazione di tale principio potrebbe
configurarsi solo nel caso in cui la revisione comporti una sostanziale
subordinazione della magistratura ad altri poteri dello Stato.
Nel caso della riforma in
esame:
• la presenza
dei membri togati rimane significativa ed anzi preponderante, di fatto con una
percentuale identica a quella attuale;
• la
magistratura continua a partecipare alla gestione del proprio autogoverno;
• non emerge una
dipendenza strutturale dal potere politico.
Pertanto, il nucleo
essenziale dell’autonomia della magistratura non appare compromesso.
6. Limiti impliciti e
trasformazioni costituzionali
Orbene, occorre rifuggire
da una lettura eccessivamente estensiva dei limiti impliciti alla revisione
costituzionale.
Il ricorso alla categoria
dei principi supremi deve rimanere eccezionale, pena il rischio di attribuire
alla giurisdizione costituzionale un potere di controllo sulla volontà del
legislatore costituzionale incompatibile con la logica democratica del procedimento
di revisione.
In questa prospettiva, la
trasformazione dell’assetto degli organi di autogoverno della magistratura può
essere letta, al più, come una modificazione dell’equilibrio istituzionale, ma
non certamente come una rottura dell’identità costituzionale dell’ordinamento.
7. Conclusioni
L’analisi sistematica
della questione consente di formulare alcune considerazioni conclusive.
In primo luogo, la configurazione degli organi di autogoverno della magistratura rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore costituzionale.
In secondo luogo, la
differenziazione tra membri togati e membri laici nei meccanismi di selezione
appare coerente con la diversa funzione istituzionale delle due componenti. In
particolare, non è dato scorgere alcuna violazione del principio di uguaglianza,
poiché l'asimmetria nel sorteggio appare sorretta da una valida ragione
giustificatrice e, di riflesso, appare nel complesso ragionevole. Al di là del
ruolo dei laici - di raccordo con le altre Istituzioni che deve richiamare
giocoforza una matrice elettiva pena una delegittimazione democratica - occorre
pure considerare che, diversamente dai magistrati che per definizione si
ritiene debbano conoscere i profili di cui si occupa il CSM e l'Alta Corte, un
sorteggio omnicomprensivo della componente laica potrebbe attingere ad una
platea di soggetti che, pur dotati di competenze giuridiche in termini
generali, non abbiano cognizioni specifiche in materia.
In terzo luogo, e
soprattutto, non emerge una lesione del nucleo essenziale dei principi supremi
dell’ordinamento né dell’indipendenza della magistratura.
La scelta di temperare il sorteggio per i membri laici e lasciarlo puro per i togati è dunque razionale. Anzitutto, i magistrati sono poche migliaia; gli avvocati decine di migliaia, un numero sensibilmente maggiore, ai quali vanno aggiunti i professori. Per la prima categoria di sorteggiabili (magistrati), relativamente ristretta, si può presumere che siano tutti dotati dei requisiti di professionalità necessari (una sorta di presunzione iuris et de iure); per la seconda (avvocati e professori) no (presunzione iuris tantum), la platea è troppo ampia e serve circoscrivere ulteriormente. In secondo luogo, il sorteggio è stato concepito per evitare incursioni della politica e in specie delle correnti. L'incursione della politica - dentro al CSM ovvero dentro l'Alta Corte - per la componente togata è una patologia; per la componente laica è, cum grano salis, la fisiologia, atteso il ruolo di raccordo con le altre Istituzioni di cui si è sopra detto: pertanto, la funzione e la struttura del sorteggio, corrispondentemente, possono ed anzi debbono essere diverse.
Pertanto, la tesi della
incostituzionalità della riforma appare difficilmente sostenibile alla luce
della teoria dei limiti impliciti alla revisione costituzionale e della
giurisprudenza costituzionale consolidata.
La riforma sembra
piuttosto collocarsi entro il perimetro delle trasformazioni costituzionali
fisiologiche, che accompagnano l’evoluzione degli assetti istituzionali,
secondo quanto previsto, peraltro, dai Costituenti.
Note
[1] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Ristampa
inalterata, Giuffrè, Milano, 1998.
[2] Cfr, tra gli altri, P. Barile, La revisione della Costituzione, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950.
[3] In questo senso, tra gli altri, A. Ruggeri, Teoria della
Costituzione e riorganizzazione del potere, tra regole istituzionali e
regolarità della politica, in Consulta Online, 2024.
[4] Senza pretesa di completezza, L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1997; G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; Id., Corte Costituzionale e principio generale di ragionevolezza, Bologna, 2009; Aa. Vv., La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002; Aa. Vv., Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, a cura di G. Maniaci, Torino, 2005; F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007; M. Barberis, Eguaglianza, ragionevolezza e diritti, in Rivista di filosofia del diritto, 2013/1.
(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.
Sintesi:
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro, ordinando l'immediata restituzione del materiale sequestrato senza possibilità di trattenere copia dei dati.
La sentenza si segnala per la sua rigorosa applicazione dei nuovi principi in materia di iscrizione della notizia di reato, affermando che un'accusa indeterminata e generica non può costituire il presupposto per l'adozione di atti di ricerca della prova invasivi come il sequestro, che altrimenti si trasformerebbero in inammissibili strumenti di indagine esplorativa a danno delle garanzie difensive dell'indagato.
sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link
Approfondimento:
La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da A.A., indagato per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 110, 81, 318, 321 c.p.), avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che confermava un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. Il sequestro aveva ad oggetto le caselle di posta elettronica aziendali del ricorrente, dipendente di una delle società di navigazione (Moby Spa, C.I.N. Spa, Toremar Spa) coinvolte nell'indagine.
L'indagine ipotizzava una prassi corruttiva consistente nel rilascio sistematico di biglietti di viaggio gratuiti o a prezzi fortemente scontati a favore di circa 70 pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di Porto di Genova, organo deputato a effettuare ispezioni e controlli sulle navi delle compagnie indagate. L'inchiesta era scaturita dall'acquisizione, nel corso di un altro procedimento, di comunicazioni e file excel che documentavano l'emissione di tali biglietti tra il 2020 e il 2024.
Il procedimento cautelare era stato caratterizzato da una complessa serie di eventi, inclusi precedenti decreti di sequestro annullati dal Tribunale del riesame e dalla stessa Corte di Cassazione per vizi procedurali. Il decreto oggetto del ricorso in esame, emesso il 22 luglio 2025, rappresentava l'ultimo di una serie di tentativi da parte della Procura di Genova di acquisire le prove del presunto illecito.
Il difensore del ricorrente ha articolato il ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi principali:
Tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato: si lamentava la violazione del diritto di difesa a causa della tardiva iscrizione del nominativo del ricorrente (avvenuta solo il 22 luglio 2025), nonostante il Pubblico Ministero disponesse di elementi a suo carico sin dall'ottobre 2024.
Incompiutezza della notizia di reato: si contestava la genericità dell'iscrizione, che si limitava a un elenco di nomi e articoli di legge, senza una descrizione del fatto specifico addebitato a ciascun indagato. Tale indeterminatezza si rifletteva nel decreto di sequestro, rendendolo nullo per violazione dell'art. 253 c.p.p.
Carenza di motivazione: il ricorso denunciava la mancanza di una motivazione adeguata nel decreto di sequestro e nell'ordinanza del riesame riguardo alle ragioni giustificative della misura, in particolare con riferimento all'oggetto del pactum sceleris.
Violazione del principio di proporzionalità: si sosteneva che il sequestro "massivo" e indiscriminato dell'intero contenuto delle caselle di posta elettronica, in assenza di parole chiave o altri criteri di selezione, si configurasse come un'inammissibile misura esplorativa.
Insussistenza del fumus delicti: si eccepiva una carenza radicale nella motivazione sulla sussistenza del fumus del reato di corruzione, data l'assoluta indeterminatezza del nesso tra l'utilità (i biglietti) e la specifica funzione o l'atto compiuto dal pubblico ufficiale, elemento considerato indefettibile della fattispecie.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro. La decisione si fonda, in via assorbente, sui motivi relativi all'indeterminatezza e all'incompiutezza della notizia di reato, vizi che inficiano la legittimità del conseguente atto di ricerca della prova.
Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede in un'approfondita analisi della nozione di "notizia di reato" alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha novellato l'art. 335 c.p.p. e introdotto l'art. 335-bis c.p.p..
La Corte sottolinea come la riforma abbia definito i presupposti per l'iscrizione, richiedendo:
per l'iscrizione oggettiva (del reato): una notizia che contenga "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice". La Corte chiarisce che il "fatto determinato" non può essere una mera indicazione degli elementi "nucleari" del reato, ma deve includere una descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti dalla norma incriminatrice (condotta, evento, nesso causale, presupposti, ecc.). Non costituisce notizia di reato un'informazione generica, incompleta o meramente evocativa di un illecito.
Per l'iscrizione soggettiva (dell'indagato): la presenza di "indizi a suo carico". La Corte, richiamando la Relazione illustrativa alla riforma e precedenti pronunce delle Sezioni Unite, precisa che il termine "indizi" esclude i meri sospetti, pur non richiedendo il livello della gravità indiziaria tipico delle misure cautelari personali. L'iscrizione deve basarsi su elementi fattuali specifici e soggettivamente orientati, che colleghino il fatto di reato al suo presunto responsabile.
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che l'iscrizione a carico del ricorrente era palesemente illegittima. Essa consisteva in un semplice elenco di nomi (pubblici ufficiali e dipendenti delle società) e nell'indicazione degli articoli di legge violati, senza alcuna descrizione di un fatto determinato e specifico.
La Corte afferma:
Tirando le fila del ragionamento svolto con riferimento al caso in esame si è evidentemente al cospetto di una iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente (effettuata il 22 luglio 2025) del tutto vaga e indeterminata, costituita da un elenco nominativo [...] con una mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate (artt. 110 e 318 cod. pen.).
Questa indeterminatezza si è tradotta in un decreto di sequestro altrettanto generico, che non permetteva di individuare gli elementi costitutivi del reato di corruzione contestato: né l'atto d'ufficio o la funzione asservita, né le condotte specifiche dei singoli, né la natura dell'accordo criminoso, che non può esaurirsi nella mera fruizione di un'utilità.
La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui il sequestro probatorio non può avere una finalità meramente esplorativa, volta cioè alla ricerca di una notitia criminis non ancora individuata. Nel caso di specie, la genericità dell'accusa e l'ampiezza del sequestro dimostravano che la sua finalità era proprio "quella della ricerca di una notizia di reato, piuttosto che quella della sua conferma".
Viene inoltre censurato l'operato del Tribunale del riesame, il quale si è limitato a una verifica formale, ritenendo sufficiente l'indicazione delle norme di legge violate. La Corte ricorda che il giudice del riesame ha il potere-dovere di esercitare un controllo di legalità sostanziale sulla sussistenza del fumus commissi delicti, valutando la congruità degli elementi offerti dall'accusa per verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Questo controllo deve essere effettivo e non meramente apparente, tenendo conto anche delle argomentazioni difensive.
Infine, la Corte ha ritenuto fondati anche i rilievi sulla violazione del principio di proporzionalità, dato che il sequestro massivo delle caselle di posta elettronica non era giustificato da una motivazione adeguata che ne spiegasse la necessità in termini così estesi.
Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link
La seconda sezione di legittimità ha precisato che, mentre in tema di sequestro preventivo, la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, per il sequestro probatorio <<l'interesse a proporre richiesta di riesame del sequestro probatorio prescinde dall'interesse alla restituzione, in quanto l’indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro concorra a formare il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione di merito (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402; da ultimo, Sez. 3, n. 28563 del 02/07/2025, Sabato, n.m.)>> (provvedimento al link).
La seconda sezione della Corte ha precisato che <<ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, come invocato dal ricorrente, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, Giani, Rv. 287728 – 01)>> (sentenza al link).
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le statistiche inerenti le carceri al 31.12.2025.
Orbene, il primo dato degno attenzione è la conferma del trend crescente di detenuti, per come ormai si registra in ogni semestre dal 30.12.2020, allorquando vi erano 53.364 reclusi. Oggi il numero di persone ristrette è pari a 63.499. Pertanto negli ultimi 5 anni, l'incremento medio del numero di detenuti è stato pari a 2.000 in ragione di anno.
In questo blog, ci siamo più volte interrogati sulle ragioni dell'aumento della popolazione carcerario, nonostante l'obiettivo successo delle soluzioni alternative al carcere.
Al riguardo qualche utile spunto potrebbe trarsi dal confronto tra la serie storica degli ingressi in carcere dalla libertà e quella dei detenuti presenti in istituto.
Infatti, dalle tabelle ministeriali si coglie che nel 1991 - primo anno disponibile della serie storica - gli ingressi totali dalla libertà sono stati 75.786, a fronte di una presenza a fine anno pari a 35.469 persone.
Nel 2025, il numero di ingressi dalla libertà si è ridotto a 42.005 individui, con un numero totale di presenze a fine anno pari a 63.449.
Dunque: si sono ridotti drasticamente gli ingressi (almeno quelli degli italiani) nel circuito detentivo, ma il numero totale di detenuti presenti è aumentato. E' evidente ciò può spiegarsi soltanto in considerazione di una più lunga permanenza in carcere.
Ma quali sono le ragioni di ciò ? Ovviamente possiamo offrire soltanto qualche spunto di riflessione. Anzitutto può notarsi che all'inizio degli anni novanta il numero di soggetti in custodia cautelare sopravanzava quello di coloro che erano ristretti in esecuzione della pena. Ovviamente, una tale composizione della popolazione carceraria, comportava un tempo minore di stazionamento in carcere.
Altro elemento da valutare è l'inasprimento delle pene. A dicembre 2024 avevamo dato conto di una pubblicazione di Davide Galliani riguardo all'incremento degli ergastoli.
Un' ulteriore considerazione merita l'aumento, sempre rispetto al 1991, del numero di stranieri detenuti. Oggi gli stranieri costituiscono circa un terzo della popolazione carceraria (20.116 su un totale di 63.449 ristretti), mentre a fine 1991 erano appena un settimo (5.365 su 35.469), tuttavia in termini assoluti il numero di ingressi dalla libertà di non cittadini è aumentato, ma non di moltissimo (da 13.142 a 17.113). Verosimilmente si tratta di soggetti che più di altri non riescono a godere di benefici che consentano loro di uscire dal circuito carcerario prima di scontare l'intera pena espianda.
In sintesi, il carcere rischia di profilarsi come un luogo in cui entrano meno soggetti ma da cui non si esce più.
La Seconda Sezione penale ha affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il cui esito produce l’effetto generale e irreversibile dell’individuazione del giudice territorialmente competente, non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere intrinsecamente dinamico della stessa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non produce l’effetto definitivo e vincolante sancito dall’art. 25 cod. proc. pen. la sentenza con cui la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari, riconosce l’incompetenza territoriale di quest’ultimo e indica quello territorialmente competente, trattandosi di provvedimento che vincola solo i giudici direttamente interessati).
Cass. pen. sez. II, 35593/2025
Sintesi breve della questione procedurale: La sentenza chiarisce che, quando la Cassazione annulla parzialmente una condanna ma dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità, si forma un giudicato parziale che impedisce la decorrenza del termine di improcedibilità previsto dall’art. 344‑bis c.p.p. nel giudizio di rinvio; la Corte motiva questa soluzione con riferimento testuale all’art. 624 c.p.p. e alla funzione del giudicato parziale. (Riferimento: Cass. Sez. II, sent. 1988/2025, 12/11/2025).
Diagramma operativo per il caso concreto della sentenza
La Corte di legittimità ha confermato l'orientamento secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.» (così, già Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337 – 01).
Il principio viene desunto dal fatto che la richiesta di sospensione condizionale presuppone - quale implicito ed indefettibile requisito - anche l'accettazione della sottoposizione agli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. <<Sulla base di questo - hanno affermato i Giudici di legittimità- deve necessariamente conseguire che, se in appello, anche in assenza di impugnazione, la Corte di secondo grado trae le conseguenze di tale implicita accettazione, l'imputato non può lamentare alcunchè rispetto ad un elemento della pronuncia che egli stesso aveva, sia pur implicitamente, accettato nel momento in cui ha chiesto ... la sospensione condizionale della pena>> .
Analogamente Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544 – 01 ha affermato che «in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito)».(sentenza al link)
La Corte di legittimità è stata adita con ricorso della Procura generale di Roma avverso l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla Procura presso il Tribunale (nel testo della sentenza si fa riferimento alla Procura presso il Tribunale di Roma, ma si ritiene tratatrsi di quello di Frosinone).
Al riguardo va rammentato che l'appello era stato depositato in modalità cartacea presso la cancelleria della Corte di assise di appello, e non presso il giudice a quo, ma, ciò nonostante, l'atto di appello veniva trasmesso dalla cancelleria del giudice ad quem alla Corte di assise, giungendovi entro i termini di legge.
Con specifico riguardo, poi, al profilo del deposito telematico, il ricorrente ha rilevato che presso la cancelleria della Corte di assise (di Frosinone) il deposito in forma digitale - in vigore dal primo gennaio 2025 - non poteva effettuarsi per le problematiche correlate al malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0, come da provvedimento, in data 7 gennaio 2025, del Presidente del Tribunale di Frosinone che, in ragione di detto malfunzionamento, aveva previsto il deposito ai sensi dell'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen., con modalità analogiche e non telematiche.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che lo stesso è risultato tempestivamente depositato e che la Corte di appello, nel dichiarare l' inammissibilità dell'impugnazione, ha trascurato di considerare che <<presso la cancelleria della Corte di assise di Frosinone il deposito in formato digitale, già dal gennaio 2025 fino almeno al luglio 2025, come da documentazione allegata al ricorso, non era possibile per il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 attestato dal Presidente del Tribunale di Frosinone con provvedimento del 7 gennaio 2025, che consentiva il deposito con modalità non telematiche, in conformità a quanto disposto dall'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen. E' evidente che detti profili non risultano essere considerati dalla Corte di assise di appello di Roma che si limita, a fronte di una vicenda processuale di indubbia complessità, come quella in esame, al mero richiamo alle norme sopra indicate, che alla luce di quanto documentato e dell'interpretazione offerta alle stesse da questa Corte, neppure risultano violate>>.(provvedimento al link)
Dopo la sentenza Fondazione Open (link1 e link2), la cassazione torna sul tema del sequestro di materiale informatica.
La Sesta Sezione penale ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all’accertamento dei reati ed essendo l’eccessiva protrazione del vincolo contestabile anche successivamente, mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen.
La Corte ha affermato che la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, a consoscere della esecuzione delle pene sostituive paradentive, resta ferma anche se l'interessato è detenuto altrove.
Invero l'art. 62 della l. 689/81 - a mente del quale «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato»- prevale sul disposto dell'art. 677 c.p.p. che individua la competenza della magistratura di sorveglianza in ragione del luogo di detenzione. (sentenza al link)
La corte di legittimità ha rammentato che <<nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, comma secondo, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ribadito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159>>, ne discende che <<è, dunque, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendo il ricorso denunciare esclusivamente l’inesistenza o l’apparenza della motivazione, che integra la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 della legge n. 1423 del 1956>>.
La Corte ha poi precisato che nella nozione di violazione di legge <<va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio».
Nella sentenza si rammenta infine che la limitazione al sindacato di legittimità è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (sentenze n. 321 del 22 giugno 2004 e n. 106 del 15 aprile 2015), stante la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sia sul terreno processuale che su quello sostanziale.(sentenza al link)
La Corte di Cassazione ha chiarito che le regole sulla impugnazione ai soli effetti civili si applicano soltanto ove la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30.12.2022 (sentenza al link)
In tema di bancarotta preferenziale, la Corte di cassazione ha dato seguito alla sua giurisprudenza consolidata, secondo cui l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (tra le altre, Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904). Ne consegue che il semplice fatto che siano stati soddisfatti alcuni creditori e siano in tal modo state pregiudicate le ragioni degli altri non è punibile a titolo di bancarotta fraudolenta, se l’imprenditore non abbia altresì agito con il particolare scopo di favorire quei creditori a danno degli altri, nel senso che qualsiasi pagamento effettuato da un imprenditore in stato di dissesto prefallimentare non può equivalere al preciso intento di far conseguire al creditore soddisfatto un indebito vantaggio a danno della massa, occorrendo a tal fine uno specifico animus nocendi (ex ceteris, Sez. 5, n. 1033 del 15/12/1971, dep. 1972, Piazza, Rv. 120211).
A fronte di una censura difensiva, secondo cui la presentazione della querela tramite portale sarebbe possibile esclusivamente per atti pr...