12 agosto 2021

La riforma Cartabia: la prescrizione non è impunità - di Daniele Carra

Prosegue sul nostro blog il dibattito sulla Riforma Cartabia (il piano completo al link). 

Dopo gli interventi dei professori Giorgio Spangher (link), Bartolomeo Romano (link), Paolo Ferrua (link), il confronto tra Cataldo Intrieri (link) e Marco Siragusa (link), e gli intervento di Daniele Livreri (link) e Michele Passione (link), pubblichiamo oggi l'intervento del collega Daniele Carra.


Quello della prescrizione dei reati è certamente un tema spinoso, da prima pagina, che da anni divide il mondo politico di casa nostra; è questa la ragione per cui assistiamo in questi giorni a un acceso scontro tra opinionisti, giuristi ed esponenti della politica sul contenuto della riforma Cartabia.

In realtà, a fronte di un disegno di legge che riempie una cinquantina di pagine di previsioni destinate, nelle intenzioni del Governo, a dare una complessiva maggior efficienza al processo penale, il dibattito di questi giorni si sofferma sul contenuto di due sole paginette, quelle dedicate alla prescrizione del reato e alla improcedibilità dell’azione per superamento dei termini dei giudizi di impugnazione.

D’altro canto, del fatto che la prescrizione rappresenti un terreno minato era ben consapevole anche l’ex Ministro della Giustizia Bonafede, il quale riuscì a far approvare una norma dal contenuto dirompente, invocata e anelata da una parte politica che ne aveva fatto una vera e propria bandiera ideologica, inserendola – come corpo estraneo - nell’impianto normativo della cd “Spazzacorrotti”, giusto un attimo prima dell’approvazione parlamentare di tale legge, dedicata al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

E’ stata questa la modalità attraverso la quale è stata inserita la previsione di imprescrittibilità di tutti i reati per i quali fosse intervenuta una sentenza di primo grado (assolutoria o di condanna), il tutto camuffato per “momento sospensivo”.

Ciò significa che a far tempo dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge, una volta intervenuta una sentenza di primo grado (sia essa di condanna o di assoluzione), qualora vi sia impugnazione di una delle parti processuali il reato diviene imprescrittibile e l’unico evento in grado di estinguerlo rimane la morte dell’imputato.

Trattandosi di una legge applicabile ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, ad oggi la riforma Bonafede non ha potuto ancora spiegare i propri effetti. Sul punto, però, il primo Presidente della Corte di Cassazione aveva immediatamente sottolineato che la riforma stessa avrebbe avuto quale effetto quello di provocare un accumulo di fascicoli tale da portare alla inevitabile paralisi del terzo grado di giudizio.

Forse anche per questa ragione il governo Conte bis aveva ipotizzato una modifica della neonata riforma, attraverso un disegno di legge (denominato “Lodo Conte bis”) che non ha visto la luce a causa della crisi del gennaio 2021.

Il Ministro di Giustizia in carica, Marta Cartabia, pur facendo sfoggio di un certo equilibrismo politico ed evitando di manifestare apertamente la volontà di disinnescare la riforma Bonafede, ha dimostrato una sensibilità verso le tematiche sottese al processo penale ignota a chi l’aveva preceduta.

Operando una vera e propria inversione di rotta rispetto a chi l’aveva preceduta, il Ministro ha sottolineato la necessità di espandere la giustizia riparativa e le assoluzioni per particolare tenuità del fatto, l’esigenza di ricorrere alla pena detentiva quale misura residuale (e non quale automatica conseguenza dell’accertamento della responsabilità penale), con conseguente ampliamento delle misure alternative alla reclusione, senza trascurare il richiamo convinto al fondamentale principio della presunzione di innocenza,

Coerentemente con le conclusioni della Commissione di studio presieduta da Giorgio Lattanzi, voluta dallo stesso Ministro, l’originaria formulazione del disegno di legge di cui inizierà nei prossimi giorni la discussione parlamentare prevedeva la reintroduzione della decorrenza della prescrizione del reato anche durante i successivi gradi di giudizio, pur con allungamenti del termine previsti proprio per permettere la celebrazione dei processi.

Quando sembrava che il Governo avesse raggiunto, sul punto, unanimità e quadratura del cerchio è intervenuto un revirement che ha fatto propendere per il mantenimento della imprescrittibilità dei reati dopo la sentenza di primo grado e per il passaggio ad un sistema di improcedibilità dell’azione penale nel caso in cui non venga concluso il grado di appello in due anni e il giudizio di Cassazione in un anno (il tutto con esclusione dei reati puniti con l’ergastolo e con possibilità di proroga del termine per i reati di mafia, terrorismo, traffico di stupefacenti e violenza sessuale). E’ stata prevista anche una disciplina transitoria, fino al 31.12.2024, che prevede termini più lunghi (tre anni per l’appello e due per la Cassazione).

E’ agevole ipotizzare che il cambio in corsa del governo sia dovuto alle imposizioni di una importante componente della compagine governativa, non disponibile a rinunciare alla bandiera della imprescrittibilità dei reati, al grido di mai più rischio impunità per i delinquenti”. Quel che è certo è che la soluzione trovata è tecnicamente assai discutile e che il ricorso all’istituto della improcedibilità darà corso a criticità tecniche di non poco conto, già puntualmente evidenziate dai primi commenti della dottrina.

Per il resto, la riforma Cartabia ha il pregio, di non poco conto, di tentare di rimuovere dal nostro sistema giuridico la barbarie del processo eterno, quell’obbrobrio contro il quale invano i penalisti italiani si erano schierati, nel tentativo di sensibilizzare la collettività sulle gravi violazioni del Legislatore di principi di diritto sovranazionale (art. 6 della CEDU), costituzionali (art. 111 della Costituzione: “la legge assicura la ragionevole durata del processo”) e, forse, dello stesso diritto naturale, inteso quale imprescindibile diritto dell’imputato ad essere giudicato in un giusto processo.

E’ vero, anche i propugnatori della “imprescrittibilità dei reati”, hanno sempre invocato, a fondamento della propria lettura del processo penale, il principio costituzionale della certezza della pena, salvo dimenticare di rapportarlo a tutti gli altri principi di pari rango. Ancora oggi fa male leggere esternazioni allarmistiche di autorevoli componenti della magistratura e dello stesso CSM, secondo le quali la riforma Cartabia creerebbe impunità, con enorme vantaggio per mafiosi e narcotrafficanti e migliaia di processi in fumo.

Ferma restando la necessità di stigmatizzare l’ennesimo tentativo del potere giudiziario di condizionare le scelte del Legislatore, è necessario sottolineare come il grido di allarme dei magistrati sia davvero privo di fondamento, dal momento che è fatto notorio a chi frequenta le aule di giustizia che i processi celebrati in tempi rapidi sono proprio quelli contro gli imputati dei reati più gravi, per evitare la decorrenza dei termini di custodia cautelare.

La realtà è che la durata ragionevole del processo è un sacrosanto diritto dell’imputato e pretendere l’applicazione di tale diritto, di rango costituzionale, non significa invocare impunità.

Il nostro sistema penale prevedeva già prima della riforma Bonafede l’imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell’ergastolo e tempi di prescrizione, per gli altri reati, così lunghi da permettere a uno Stato civile di celebrare tutti i gradi del processo: non vi era alcuna necessità, quindi, di intervenire sul sistema; al contrario, è oggi indispensabile rimuovere la norma “Bonafede” dal nostro ordinamento.

A ciò sta provvedendo il progetto di riforma del Ministro Cartabia, progetto al quale va quindi riconosciuto il pregio di ripristinare il principio fondamentale secondo cui il processo penale non può durare in eterno.

Daniele Carra

Presidente Camera Penale di Parma





Ultima pubblicazione

Truffa online e minorata difesa. Nota a sentenza 20.2.2024 n. 10642 di Mariangela Miceli

Cass. Pen., Sez. II, Sent., 28 febbario 2024, n. 10642 LA MASSIMA “ Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle c...

I più letti di sempre