18 agosto 2021

Memento ai naviganti: per gli appelli e i ricorsi calendati ad agosto e settembre l'udienza è a trattazione orale



Su questo blog avevamo dato conto della recente proroga della normativa emergenziale e delle correlate deroghe (nostra pubblicazione al link)Adesso la sezione feriale della Suprema Corte è tornata sul tema. Tuttavia prima di illustrare la sentenza che si annota (sentenza al link), non pare ozioso "riavvolgere il nastro":

- ante Covid l'oralità caratterizzava il contraddittorio nei giudizi di impugnazione, salvo la (parziale) deroga ex art. 611 c.p.p.; 

- il d.l. 137/2020, all'art. 23, in materia di ricorso per cassazione, rubricato "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica", ha previsto al comma 8 che <<per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale>>;

- al suddetto art. 23 è stato poi aggiunto l'art. 23 bis in materia di appello, secondo cui <<a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire>>;  

- la disciplina emergenziale in ordine ai giudizi di impugnazione, destinata a divenire ordinaria con la riforma c.d. Cartabia, è stata oggetto di successive proroghe, da ultimo con decreto-legge n. 105 del 2021 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"), pubblicato nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021, che ha differito il termine dal 31 luglio al 31 dicembre; 

- tuttavia l'art. 7, comma 2, del d.l., verosimilmente perché la proroga si poneva a ridosso della scadenza del termine, prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 NON si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021»(la normativa pandemica al link)

Ciò posto, a fronte di un'udienza fissata con provvedimento del 30 giugno 2021 per il successivo 3 agosto, la sezione feriale della Suprema Corte ha precisato che  <<durante il periodo di sospensione feriale dei termini e per l'intero mese di settembre, i giudizi di cassazione SI SVOLGERANNO NELLE FORME ORDINARIE, quindi con la presenza delle parti all'udienza ex art. 127 e alla pubblica udienza ex art. 614 cod. proc. pen. senza necessità che le parti richiedano la discussione orale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza>>.

La Corte ha peraltro precisato che <<il riferimento letterale ai procedimenti le cui udienze di trattazione «siano fissate» in detto periodo induce il Collegio a ritenere che, indipendentemente dalla data del decreto di fissazione d'udienza, la deroga riguardi sia i procedimenti in cui l'udienza sia stata già disposta al momento di entrata in vigore del decreto-legge, sia quelli per i quali l'udienza sia individuata successivamente, purché collocata nei due mesi indicati>>. 

Analogo asserto all'evidenza vale per i giudizi di appello pandemici, la cui disciplina ex articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 costituisce oggetto di esplicita deroga, secondo l'art. 7 comma 2, del d.l. di proroga. 

Sullo sfondo resta una sensazione di caos normativo.

 

 

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