15 dicembre 2021

Le Sezioni Unite intervengono sulla notifica all'imputato in caso di irreperibilità - Informazione provvisoria




Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza degli ulteriori presupposti necessari ai fini della dichiarazione di assenza).

Ultima pubblicazione

Consegna di beni nell’ambito di procedura estradizionale – Art. 20 del Trattato di estradizione Italia-Argentina – Connessione dei beni con il reato cui attiene la domanda estradizionale – Necessità.

  La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione processuale passiva, ha affermato che, in virtù dell’art. 20, lett. a) e b), della Conven...

I più letti di sempre