La Sesta Sezione penale, in tema di abuso di ufficio, ha affermato che la modifica introdotta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l’ambito applicativo dell’art. 323 cod. pen., con conseguente "abolitio criminis" in relazione alle condotte antecedenti all’entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la violazione di generici obblighi comportamentali sanciti, nei confronti dei pubblici impiegati, dall’art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e comunque la sola inosservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento cui deve conformarsi l’azione degli stessi ai sensi dell’art. 97 Cost.