Per l'interesse rivestito, diamo conto dell'ordinanza 2327/2022 (al link) con cui il Tribunale di sorveglianza ligure ha ammesso un condannato all'affidamento in prova al servizio sociale per espiare la residua pena di anni tre di reclusione, in altro paese dell'UE.
Nel caso di specie, il condannato, peraltro affetto da gravi patologie che già avevano comportato il differimento della pena, aveva allegato di vivere stabilmente in Francia, chiedendo di essere ammesso alla misura alternativa da espletarsi nel paese dell'Unione. Al riguardo si rammenti che ricorrere apposita normativa che sussiste la "Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive", oggetto di recepimento interno in forza della del d.l.vo 38/2016.
Sulla scorta di tale normativa, l'A.G. italiana ha ammesso l'istante all'affidamento in prova, impartendo le prescrizioni del caso, subordinatamente al riconoscimento del provvedimento medesimo da parte dell'Autorità giudiziaria estera.