La Seconda Sezione penale, in tema di misure cautelari reali, ha affermato che, sulla richiesta della parte di sospendere l’immediata esecutività dell’ordinanza che, accogliendo l’appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro dei beni, il tribunale del riesame legittimamente provvede de plano, trattandosi di istanza non disciplinata dal codice, che non ne contempla l’ammissibilità e/o la proponibilità, sicché difetta qualsiasi richiamo normativo alla necessità di procedere con rito camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.