29 luglio 2022

Pornografia minorile – Delitto di cui all’art. 600-ter, comma secondo, cod. pen. – Nozione di “commercio” di materiale pedopornografico.

 


La Terza sezione penale, in tema di pornografia minorile, ha affermato che la nozione di commercio di materiale pedopornografico postula: a) lo svolgimento dell’attività in maniera organizzata, ancorché non abituale; b) l’esistenza di una struttura funzionale all’offerta e alla distribuzione di tale materiale ad un numero mutevole e non predeterminato di fruitori; c) la ricorrenza di una finalità lucrativa, di natura non necessariamente patrimoniale, che può consistere anche nell’acquisizione della disponibilità di ulteriore materiale pedopornografico, procurato dai cessionari.

Scarica la sentenza Cass. pena. Sez. III, n. 26969/2022


Ultima pubblicazione

L’ottenimento di incarichi a mezzo agenti o procacciatori, in cambio di una percentuale sui compensi

  Costituisce violazione dell’art. 37 cdf (Divieto di accaparramento di clientela) il comportamento dell’avvocato che acquisisca clientela m...

I più letti di sempre