La VI sezione penale, facendo ricorso alla procedura de plano di cui all'art. 610 V co bis, ha precisato i casi in cui la sentenza di "patteggiamento in appello" è ricorribile (cfr. ord. num. 24059 del 15.06.2022 Relatore: D'Arcangelo F.).
Per cogliere l'esatta portata della questione deve rammentarsi che <<nessun limite è previsto in ordine al ricorso per cassazione avverso la decisione emessa all’esito del concordato sui motivi di appello>> ( F. Giunchedi, "Il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello") e ciò a differenza di quanto previsto ex art. 448 II bis c.p.p. per il patteggiamento.
Tuttavia, il legislatore del 2017 ha previsto sia per il patteggiamento che per il concordato la speciale procedura di declaratoria di inammissibilità di cui all'art. 610 cit. .
L' ordinanza che si annota ha sostanzialmente accostato i due casi di giustizia negoziata anche con riferimento ai casi in cui è possibile ricorrere. Infatti la Corte regolatrice ha ritenuto che <<in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione ... che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice>>. Ne consegue che sono <<inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 2202 dell0/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01)>>.
La Corte ha dunque ritenuto che la sentenza resa ex art. 599 bis cpp sia ricorribile negli stessi casi previsti dall'art. 448 c.p.p., apportando tuttavia un'ulteriore limitazione. Non si ravvede infatti la possibilità di ricorrere in caso di errata qualificazione giuridica del fatto (ordinanza al link).