La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione reali, ha affermato che la separazione dei beni assoggettati a sequestro o a confisca di prevenzione determina, in ragione dell’autonomia dell’accertamento endo-prevenzionale, la devoluzione al giudice delegato dal tribunale di prevenzione della verifica ex artt. 52 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 150, dei crediti e dei diritti dei terzi, sicchè, ove siano pendenti giudizi di impugnazione ai sensi dell’art. 98 l. fall., relativi a crediti e a diritti inerenti a rapporti oggetto del sequestro di prevenzione, prevale l’accertamento interno a tale procedimento.
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