05 luglio 2022

Misure cautelari reali – Ricorso “per saltum” – Annullamento con rinvio del provvedimento impugnato – Individuazione nel tribunale del riesame del giudice del rinvio – Possibilità di emettere nuovamente la misura cautelare – Sussistenza – Ragioni.




La Terza Sezione penale, in tema di misure cautelari reali, ha affermato che, ove in accoglimento del ricorso “per saltum”, il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sia annullato con rinvio per motivazione apparente, il tribunale del riesame, individuato quale giudice del rinvio, sussistendone i presupposti, è legittimato a disporre nuovamente la misura, posto che non gli è preclusa la valutazione degli elementi indiziari funzionali alla verifica della configurabilità del reato e delle ragioni di opportunità che giustificano l’imposizione della cautela.

Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. III, n. 20745/2022 al link


Ultima pubblicazione

L'imputato che sia anche avvocato può presentare personalmente la lista testi ?

  La Corte di legittimità ha escluso la facoltà dell'imputato, anche se avvocato, di presentare personalmente la lista testi, rilevando ...

I più letti di sempre