28 giugno 2023

I rischi della faccenda telematica e la libertà personale

 




Sulla faccenda telematica del processo penale viviamo un tempo provvisorio nel quale dominano inefficienze, ritardi culturali e sistemi inadeguati.

A correre i rischi maggiori sono, in primo luogo, i cittadini e le loro domande di giustizia. Poi seguono gli avvocati e le loro responsabilità professionali, spesso incolpevoli.

La vicenda che narriamo oggi è paradigmatica.

Un imputato è condannato dalla Corte d’appello e intende ricorrere per la cassazione della sentenza.

È assistito da due legali, che depositano due distinti atti di impugnazione. Il primo legale deposita il ricorso per cassazione cartaceamente. Il secondo lo spedisce a mezzo pec.

Passano i mesi e, per caso, il primo difensore comunica al collega la fissazione dell’udienza innanzi la seconda sezione della Suprema Corte: ve n’è evidenza dal polisweb.

Il secondo legale accede alla piattaforma ma - sorpresa ! - non trova evidenza né del ricorso né dell’udienza.

Sì arma di pazienza e accede alla cancelleria della Corte d’appello portando con sé la pec di spedizione del ricorso, le ricevute di accettazione e consegna nonché le cinque (!) risposte di avvenuta lettura. Scopre quindi che la cancelleria ha ricevuto il suo ricorso spedito a mezzo pec ma lo ha dimenticato e non lo ha inoltrato alla Corte di Cassazione.

La vicenda, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per l’assistito: uno dei due ricorsi, quello del difensore che aveva depositato cartaceamente, era stato annotato e la sentenza non era passata in giudicato.

Quanto al ricorso spedito a mezzo pec, la situazione è stata risolta dalla cancelleria come da pec che, omissata, pubblichiamo.

A margine evidenziamo che la vicenda dimostra la bontà della rimostranza della Camera Penale  di Trapani (documento "Burocrazia? No, grazie!” al link) sulla illegittima prassi di richiedere le copie c.d. di cortesia cartacee degli atti spediti a mezzo pec. Com'è evidente in questo caso, la cancelleria della Corte d'appello ha provveduto all'invio dell'atto di impugnazione e alla notifica mediante una semplicissima pec. Ciò dimostra la inutilità della richiesta di copie cartacee.


La vicenda consente di recriminare sull’inadempienza ministeriale ad adottare sistemi di deposito telematico efficienti e in grado di eliminare il margine di errore umano. Un margine di errore che rischia di incidere sul bene assoluto della libertà personale con conseguenze drammatiche e francamente non tollerabili.



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