La Quarta Sezione penale ha affermato che, ai fini del riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta a seguito dell’emissione di un mandato di arresto europeo, non è necessario che sia stata pronunziata nello Stato di emissione una sentenza irrevocabile di proscioglimento del consegnato, né è richiesta al giudice della riparazione la verifica dell’esistenza delle condizioni per la pronunzia di una sentenza favorevole alla consegna, essendo sufficiente che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di rifiuto della stessa.