Entra in vigore la legge in epigrafe che muta il regime di procedibilità per i delitti aggravati dalla circostanze ex art. 270 bis. 1 c.p. e 416 bis. 1 del medesimo codice e muta la disciplina dei rapporti tra arresto in flagranza e reati perseguibili a querela, consentendo l'arresto obbligatorio in flagranza, in assenza di querela, se la persona offesa non sia immediatamente rintracciabile, perdendo però efficacia ove la condizione di procedibilità non intervenga entro 48 ore.
La legge modifica poi l’art. 71, co. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia) prevedendo anche per il delitto di lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) che la pena edittale sia aumentata, da un terzo alla metà, se perpetrato da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo di applicazione della misura e fino a tre anni dopo la cessazione dell’esecuzione.