Nei primissimi giorni successivi all'entrata in vigore della Riforma, il Tribunale di Latina, a sua volta investito da quello di Napoli, aveva impiegato il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione (ex art. 24 bis c.p.p.) per decidere una questione di competenza territoriale sollevata dalla difesa.
Orbene, i Giudici di legittimità (Cass. I sent. 1346/2023) hanno anzitutto ripreso alcune considerazioni della "Commissione Lattanzi", secondo cui il rinvio pregiudiziale, onde evitare potenziali usi strumentali dell'istituto, va impiegato soltanto lì dove ricorra una " ragionevole presunzione di fondatezza della questione".
In altri termini, ove il Giudice territoriale ritenga la questione fondata dovrà accoglierla senza investire la Corte di legittimità, diversamente egli potrà ricorrere al nuovo istituto se si riterrà competente, ma soltanto ove l'eccezione non gli paia manifestamente infondata. In tale ottica però il Giudice dovrà dar conto alla Corte delle ragioni della scelta di ricorrere al rinvio pregiudiziale.
In assenza di puntuali delucidazioni del remittente, il suo ricorso sarà inammissibile.
(Sentenza al link)